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Jobs Act del lavoro autonomo e previdenza professionale

Riccardo Pallotta
01 giugno 2017
TEMI MEFOP
  • Welfare liberi professionisti
DESTINATARI
  • Casse di previdenza
  • Liberi professionisti

Nei giorni scorsi, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il provvedimento modifica istituti giuridici che riguardano tre categorie di lavoratori: la generalità dei lavoratori autonomi; nell’ambito del lavoro autonomo, i professionisti iscritti ad Albi professionali; quella particolare categoria di lavoratori dipendenti, definiti, dal testo in questione, “agili”.

Focalizzando l’attenzione sugli iscritti agli Albi professionali, il testo prevede, in estrema sintesi:

Jobs-act per gli iscritti ad albi professionali
 

Venendo alle questioni di specifico interesse in questa sede, la legge conferisce al Governo una delega volta ad abilitare le Casse di Previdenza dei liberi professionisti ad attivare ulteriori prestazioni socio-sanitarie e, nello specifico, a rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti. A tal fine il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega dovrà dettare norme volte ad “abilitare” le Casse professionali, se del caso in forma associata e previa autorizzazione degli Organi di vigilanza ad attivare:

1)    prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario;
2)    altre prestazioni sociali tese, in particolare (e, quindi, non solamente) alla tutela dei propri iscritti che abbiano subìto una “significativa riduzione” del proprio reddito professionale per ragioni “non dipendenti dalla propria volontà” o che siano stati colpiti da gravi patologie. Quanto a tale seconda tipologia di prestazioni, la delega prevede che esse siano finanziate da “apposita contribuzione”.

Gli elementi di maggiore interesse di tale delega sono, sostanzialmente, i seguenti:

in “positivo
a)    Un nuovo impulso all’entrata a pieno titolo delle Casse nell’ambito della previdenza complementare e la formalizzazione della possibilità di operare nel settore delle prestazioni socio sanitarie;
b)    la circostanza per la quale, di fatto, tali prestazioni complementari saranno potenzialmente fruibili da parte di tutti i liberi professionisti, posto che le Casse che, per motivi organizzativi, dimensionali o finanziari, non fossero autonomamente in grado di acquisire le autorizzazioni degli Organi di vigilanza, potranno agire in sinergia con le altre, creando “massa critica”; 

in “chiaroscuro”
a)    con riferimento alle “altre prestazioni sociali” il criterio di delega appare troppo generico, relativamente alla tutela delle diminuzioni di reddito, con il riferimento alla “indipendenza dalla propria volontà”;
b)    sempre con riferimento a tali ultime prestazioni, la delega, nel prevedere che le stesse siano finanziate con “apposita contribuzione”, lascia al Governo la scelta se prevedere che la stessa sia posta a carico degli iscritti che intendano fruirne ovvero, nella logica solidaristica propria delle Casse, della totalità degli iscritti. Ovvero se sarà possibile, nel caso in cui il bilancio della singola Cassa lo consenta, che la “apposita contribuzione” sia tratta dagli attivi del bilancio stesso senza, quindi, ulteriori oneri a carico degli iscritti.

 

Riccardo Pallotta

Esperto di ordinamento delle professioni e di previdenza professionale, collabora con la pubblicazione telematica IPSOA, per la quale scrive prevalentemente sulle predette materie.