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Professionisti in pensione con il cumulo

Paolo Giuliani
06 novembre 2017
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La legge n. 228/2012 (art. 1, c. 239 – 248) ha previsto l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi nell’ambito della previdenza pubblica obbligatoria, escludendo gli Enti di previdenza privati. Il cumulo originariamente era finalizzato a perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti da parte di un soggetto che non fosse titolare di trattamento pensionistico e non avesse titolo a conseguire un diritto autonomo a pensione presso nessuna delle gestioni. I periodi contributivi non devono essere coincidenti e la liquidazione del trattamento avviene sulla base di tutta la contribuzione accreditata presso le diverse gestioni. La pensione in cumulo, al pari di quella in totalizzazione, è una pensione unica ai fini della perequazione, dell’integrazione al minimo e degli altri istituti accessori rispetto al trattamento principale. Al pari di quanto previsto dalla normativa sulla totalizzazione, l’importo viene posto in pagamento dall’INPS anche se presso l’Istituto non sono presenti periodi contributivi.

Le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo, la parte corrispondente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 deve essere comunque calcolata con il metodo contributivo in virtù del rinvio all’art. 24, c. 2 del d.l.  201/2011. Occorre segnalare che questa previsione, per quanto emerge dalla circolare INPS n. 140/2017, è limitata alla previdenza obbligatoria pubblica ossia all’ambito originario di efficacia della normativa sul cumulo. L’Ente istruttore della domanda è quello a cui, da ultimo, il lavoratore è o è stato iscritto. Se il soggetto interessato al cumulo risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Istruzioni cumulo Circolare Inps 140/2017

Su un corpo normativo strutturato, e in merito al quale l’INPS era già intervenuto con la circolare n. 120/2013, si sono innestate alcune modifiche introdotte dalla l. 232/2016 (legge di bilancio 2017)  al comma 239 della l. 228/2012 . Come precisato nella circolare INPS n. 60/2017 sono tre le novità tutte dirette ad estendere la facoltà di cumulo ad ipotesi originariamente non previste, in particolare: i) la disciplina si applica anche gli Enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/94 e d.lgs. 103/96; ii) l’istituto può essere utilizzato non solo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia ma anche per ottenere la liquidazione di un solo trattamento, tale  risultato viene ottenuto espungendo dal testo originario il periodo : “qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico”, iii) l’istituto si riferisce anche alla pensione anticipata di cui al comma 10 dell’art.24 del d.l. 201/2011.

In merito ai problemi interpretativi che si sono prospettati, per effetto della modifica, rispetto alla pensione di vecchiaia, l’INPS (circolare n. 140/2017) riprende la posizione del Ministero del Lavoro che richiama la fattispecie a formazione progressiva, distinguendo tra diritto e misura, con la conseguenza che il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all’art. 24, c. 6 e 7 del d.l.. 201/2011 (a condizione che uno degli Enti coinvolti sia parte del sistema generale obbligatorio pubblico) mentre, per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avviene quando, in base a ciascun ordinamento, vengono raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti. In questo modo si cerca di superare la situazione di stallo originata dalla difficoltà di coordinare, dopo la modifica, il comma 239 e il comma 241. In altri termini nel caso di un assicurato, che abbia 15 anni di anzianità contributiva con l’INPS e 5 presso un Ente di previdenza privato, al raggiungimento dei 66 anni e sette mesi potrà ottenere dall’INPS la liquidazione della pensione in cumulo, in via provvisoria;  dall’altro Ente, invece, nel momento in cui raggiungerà i più elevati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal rispettivo ordinamento.  Vengono anche fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale l’interessato risulti da ultimo iscritto. Nella circolare n.140 l’INPS evidenzia che  ai fini dell’applicazione del metodo di calcolo della pensione, verrà valutata unicamente la contribuzione presente presso le gestioni pubbliche, dunque, non sarà possibile utilizzare periodi di contribuzione presso Enti di previdenza privati al fine di poter far valere i 18 anni di anzianità contribuiva complessivi al 31.12.1995 per fare scattare il metodo di calcolo retributivo, almeno fino alle quote maturate al 31.12.2011.  La pensione in cumulo si configura come pensione unica solo quando si completa la liquidazione da parte di tutti gli Enti, in base ai rispettivi requisiti, e dunque solo a tale data può rapportarsi la decorrenza del trattamento nonché l’eventuale applicazione di alcuni ulteriori istituti giuridici connessi allo stesso: perequazione automatica, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).

Minori problemi si sono prospettati per la pensione anticipata prevista nel regime di cumulo in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2017. L’interessato può ottenere la liquidazione della pensione anticipata ove raggiunga  i  requisiti previsti dall’art. 24, c. 10 del d.l.. 201/2011 (conv. in l.  214/2011). Allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La circolare INPS n. 140/2017 prevede che per la pensione anticipata in cumulo debbano sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate anche se non si tratti di quella a cui l’interessato risulta da ultimo iscritto. In proposito l’INPS cita, non a caso, la cessazione dell’attività lavorativa.

La facoltà di cumulo può essere esercitata per la pensione di inabilità anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo in una delle gestioni interessate (circolare INPS n. 60/2017), dunque, può essere utilizzato per ottenere la liquidazione di spezzoni di contribuzione presenti presso altri Enti. I requisiti contributivi e sanitari, sono quelli  richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. 

Infine, Il diritto alla pensione indiretta, nel caso di cumulo, si consegue, come per la totalizzazione, in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti salvi ulteriori requisiti, se previsti.

L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi diverrà operativo non appena saranno sottoscritte le convenzioni tra le Casse dei professionisti e l’Inps per il pagamento delle pensioni, in quella sede l’Istituto provvederà ad impartire ulteriori istruzioni.

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.