Comunicazione
inviata il 2 dicembre 1998 ai fondi pensione negoziali e ad ABI, ANIA e
ASSOGESTIONI.
Oggetto: Adozione
dell’euro da parte dei fondi pensione.
Come è noto, a partire dal 1° gennaio 1999, data di avvio della terza
fase dell’Unione economica e monetaria, l’euro viene introdotto
nell’ordinamento nazionale: esso assume corso legale a pieno titolo, inizia a
circolare quale moneta bancaria e può essere utilizzato nella redazione dei
documenti contabili a rilevanza esterna, nel rispetto del principio “nessuna
proibizione, nessun obbligo”; la lira può essere utilizzata come frazione non
decimale dell’euro, sulla base dei cambi irrevocabilmente fissati. A partire
dal 1° gennaio 2002, l’adozione dell’euro quale unità di conto diviene
obbligatoria.
Al riguardo, anche a seguito dei contatti intercorsi con le
associazioni di categoria degli intermediari gestori (ABI, ANIA, Assogestioni),
si ritiene utile riepilogare gli adempimenti procedurali che questa Commissione
ritiene necessari, nell’ottica di agevolare l’adozione dell’euro da parte dei
fondi pensione negoziali e aperti.
Sull’argomento, si ha preliminarmente presente che il decreto
legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (“Disposizioni per l’introduzione
dell’euro nell’ordinamento nazionale”) stabilisce (artt. 16 e 26) che i
documenti contabili a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a date
pari o successive al 1°gennaio 1999, possono essere redatti in euro anche
qualora l’euro non sia ancora utilizzato quale unità di conto. Le disposizioni della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 17 giugno 1998 in materia di
bilancio e di contabilità dei fondi pensione prevedono che i bilanci e i
rendiconti siano redatti in lire italiane o in euro in osservanza delle
disposizioni legislative vigenti, ammettono la tenuta di una contabilità
plurimonetaria e stabiliscono che il valore iniziale della quota sia
alternativamente fissato in L. 20.000 o 10 euro. Gli orientamenti in materia
statutaria e in materia regolamentare approvati dalla Commissione e lo schema
di regolamento dei fondi aperti presentato alla Commissione dalle citate
associazioni di categoria non prevedono l’indicazione della valuta da
utilizzare per il calcolo del valore delle quote.
Ciò posto, si rappresenta che, con riferimento a una data pari o
successiva al 1°gennaio 1999, senza necessità di modifiche statutarie o
regolamentari e anche in presenza di una contabilità interna ancora tenuta in
lire:
1.
è
possibile iniziare a redigere in euro il prospetto di cui alla Parte III delle
richiamate disposizioni in materia di bilancio e di contabilità dei fondi
pensione e, conseguentemente, esprimere in euro il valore unitario della quota;
in osservanza delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 213/1998, tale scelta
una volta compiuta è irreversibile; al fine di conseguire la necessaria
precisione di calcolo, il valore unitario della quota deve essere espresso in
euro utilizzando almeno la terza cifra decimale;
2.
i
riferimenti alle lire italiane (o ad altra valuta che confluisce nell’euro) utilizzati
negli statuti e nei regolamenti dei fondi pensione per la definizione delle
linee d’indirizzo della politica d’investimento devono essere interpretati come
effettuati con riferimento all’euro.
Per la modifica delle altre norme statutarie o regolamentari che
contengono riferimenti a importi definiti in lire italiane (ad esempio, le
spese e le commissioni in cifra fissa, gli importi minimi di ingresso, ecc.),
risulta invece necessario attivare, in tempi compatibili con quelli previsti
per l’adozione obbligatoria dell’euro, la relativa procedura di approvazione da
parte della Commissione di vigilanza. La medesima procedura deve essere seguita
nei casi in cui si intenda adeguare la politica d’investimento all’adozione
dell’euro con riferimento non solo alla valuta di denominazione degli
investimenti, ma anche alla nazionalità degli emittenti.
(G.
Cimmino)