DDL
di iniziativa governativa. Atto Camera 4705 C
PROVVEDIMENTI
PER LA TUTELA DEL RISPARMIO.
PARTE
I.
DISCIPLINA
ISTITUZIONALE TITOLO I FINALITA', FUNZIONI E POTERI.
Art.
1 (Autorità per la tutela del risparmio) 1. In attuazione
dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. 1,
comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno
1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.
2.
L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto
pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni
del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di
legge.
Art.
2 (Finalità) 1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la
tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati,
l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità
cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e
la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il
consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
2.
E' attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità
dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3.
Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative
relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.
4.
Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 Art. 3 (Funzioni) 1. L'Autorità continua ad esercitare
tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la
borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.
2.
Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in
materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui
relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera u) e 2 del decreto legislativo n. 58 del
1998, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la
competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990,
secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.
3.
Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca
d'Italia dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse
materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le
competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono
esercitati sentita la Banca d'Italia.
4.
Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli
articoli 11, 12 e 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono
esercitati sentita la Banca d'Italia.
5.
Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti
dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le
competenze previsti dagli articoli 53, comma 4 e 58 del decreto n. 385
del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.
6.
Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal
decreto legislativo n. 58 del 1998.
.
Art.
4 (Poteri di vigilanza) 1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di
carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per
prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i
propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Le disposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.
2.
Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di
propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati
dal decreto legislativo n. 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza
informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché
i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53,
comma 3 lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le
comunicazioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993
sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza.
3.
Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività
amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati le autorità di cui
al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni.
Le autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2 non possono
opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo
al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 30.
4.
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di
cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che
agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e utilizza
strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5.
Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi
dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.
6.
L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti
anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente
legge.
TITOLO
Il ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE .
Art.
5 (Statuto) 1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti
non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.
2.
Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3.
L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello
statuto.
Art.
6 (Organi istituzionali) 1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:
a)
la commissione;
b)
il presidente;
c)
il collegio dei revisori.
CAPO I
La commissione Art. 7 (Funzioni) 1. La commissione è organo collegiale
composto dal presidente e da altri quattro membri.
2.
La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie
istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo
sull'attività della struttura amministrativa.
3.
In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di
vigilanza, approva i regolamenti interni e il
bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i
dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore
generale.
Art.
8 (Nomina e revoca) I. I membri della commissione sono nominati con decreto del
Presidente delle Repubblica su designazione congiunta
della commissione parlamentare competenti della Camera dei deputati e di quella
del Senato della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti.
2.
I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono
rieleggibili.
3.
I commissari sono scelti tra persone di elevata e
riconosciuta indipendenza imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori
di competenza istituzionale dell'Autorità.
4.
Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità
previsti pi gli amministratori delle banche.
5.
La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la
nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti
di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano
resi colpevoli di gravi mancanze.
6.
I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art.
9 (Funzionamento del collegio) 1. La commissione delibera a maggioranza
semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti;
in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2.
Il commissario che si trovi in conflitto di interessi
in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al
collegio e astenersi dal partecipar alla discussione e alla deliberazione,
salva la possibilità di revoca in caso d situazione di conflitto continuata o
ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono
comunicate al collegio dei revisori.
Art.
10 (Obblighi) 1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza secondo rigorosi criteri di
diligenza professionale e in assenza di situazioni conflitto di interessi.
Art.
11 (Incompatibilità) 1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi
impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di
lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche
pubbliche anche elettive.
2.
I dipendenti pubblici sono collocati. d'ufficio fuori
ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono
collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo
ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini
dell'anzianità di servizio.
3.
L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero,
se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la
decadenza dall'incarico.
Art.
12 (Divieti successivi) 1. Nei due anni successivi alla scadenza
dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività, di lavoro
autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di
soggétti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali
dell'Autorità.
2.
La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di
svolgimento dell'incarico.
Art.
13 (Indennità di funzione) 1. L'indennità di funzione del presidente e dei
commissari è stabilito con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe
funzioni presso altre autorità indipendenti CAPO II Il presidente Art. 14
(Funzioni) 1. Il presidente è l'organo di rappresentanza
legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine
del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
2.
In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire
tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di
funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di
competenza della commissione sottoponendoli alla ratifica della stessa nella
prima riunione successiva.
3.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del
presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione
tra i propri membri.
4.
Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente
della CONSOB dalle leggi vigenti.
Art.
15 (Nomina) l. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del consiglio
dei ministri tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
Art.
16 (Norme applicabili) 1. Al presidente si applicano le disposizioni previste
per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,
dall'articolo 9, comma 2 e dagli articoli 10, 11 e 12.
CAPO
III Il direttore generale Art. 17 (Il direttore generale) 1. Il direttore
generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno
capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
2.
Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla
commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3.
Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto
di voto.
4.
Al direttore generale si applicano i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle
banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori
requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.
5.
Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori
generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o
impedimento, secondo le regole stabilite nelle statuto.
CAPO
IV Il collegio dei revisori Art. 18 (Funzioni) 1. Il collegio dei revisori
esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale,
negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni
istituzionali della stessa.
2.
Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo
delibera sulle materie di cui al comma 1.
Art.
19 (Nomina e revoca) I. Il collegio è composto da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Con la stessa
procedura sono altresì nominati due membri supplenti.
2.
I componenti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
3.
Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i
requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle
società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto
dell'Autorità.
4.
I componenti del collegio dei revisori sono revocabili
nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per
l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi
mancanze.
5.
Il compenso dei membri del collegio dei revisori è
stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.
20 (Diritti e doveri) 1. I componenti del collegio
possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo
svolgimento delle funzioni.
2.
Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo
svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti
riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazioni di norme.
3.
Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione
sull'attività svolta e alla quale è allegata la
relazione della società di revisione.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo
contabile.
TITOLO
III AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E
NEGOZIALE Art. 21 (Organizzazione amministrativa e pianta organica) 1.
L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura
amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità
dì bilancio e sulla base di criteri di razionalità,
efficienza, efficacia ed economicità.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree
funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.
Art.
22 (Personale) 1. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico
per titoli ed esami.
2.
Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al
comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato
personale, anche di livello dirigenziale di specifica ed elevata esperienza e
professionalità.
3.
Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle
carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati
da un regolamento interno tenendo presenti i principi che regolano il lavoro
presso le amministrazioni pubbliche.
4.
L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la
cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di
garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.
Art.
23 (Risorse finanziarie) 1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con
contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le
eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni.
2.
Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento
dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a
principi di oggettività. proporzionalità ed equità.
3.
L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in
autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona
amministrazione.
Art.
24 (Autonomia contabile) 1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la
redazione del bilancio e le contabilità, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i
criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria
per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.
3.
Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio
di riferimento.
Art.
25 (Autonomia negoziale) 1. L'Autorità disciplina con proprio
regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e
della normativa europea applicabile.
TITOLO
IV RAPPORTI ISTITUZIONALI Art. 26 (Rapporti tra le autorità) l. I presidenti
dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle autorità di cui all'articolo 3,
comma 2 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287 e il governatore
della Banca d'Italia coordinano l'attività delle
rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il
Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei
componenti.
Art.
27 (Rapporti con il Parlamento) 1. Entro il 31 ottobre di ogni
anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento
che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell' anno successivo.
L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla
presentazione e discussione del documento.
2.
11 bilancio dell'Autorità, con la relazione del
collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua
approvazione.
3.
L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione
sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del
sistema finanziario.
4.
Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al
Parlamento.
5.
Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle
competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle
funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla legge.
Art.
28 (Rapporti con il governo) 1. Il presidente dell'Autorità trasmette
periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio
delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi
normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale
dell'Autorità.
TITOLO
V DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 (Concorrenza) I. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo
20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sono soppressi.
2.
Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo
19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e per le operazioni di
concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che
riguardano banche sono necessarie, sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai
sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione,
sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 della stessa legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle
valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
3.
I provvedimenti delle autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico
atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche
motivazioni relative alle finalità attribuite alle due
autorità.
4.
Ai rapporti tra le autorità indicate al comma 2 si applica l'articolo 4, comma
3.
Art.
30 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) 1. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia
di credito e di tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo n. 385 del 1993; nell'esercizio di tale compito può
chiedere dati, notizie e informazioni generali alle
autorità indicate all'articolo 26 ed emanare atti di carattere generale sui
criteri dell'attività di vigilanza delle autorità di cui all'articolo 3, nel
rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 della presente legge
e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato
esercita le sue funzioni anche su proposta delle
autorità indicate all'articolo 3.
2.
Alle sedute del Comitato partecipano il governatore della Banca d'Italia e i
presidenti delle autorità di cui all'articolo 26.
3.
Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può
avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre
autorità indicate al comma 2.
Art.
31 (Funzioni ministeriali e sanzioni) 1. Sono trasferite all'Autorità e alla
Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e
del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145
del decreto legislativo 'n. 385 del 1993 e dall'articolo 195 del decreto
legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe
competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
2.
Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero
dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14,
comma 4 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3.
Ognuna delle autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria
competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa
eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.
4.
In caso di inosservanza delle disposizioni generali o
particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista
dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
5.
Con regolamento, da adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400, vengono identificate, riordinate e coordinate le
competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente
legge; le competenze sono assegnate al CICR, alle autorità di cui all'articolo
3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla
presente legge.
Art.
32 (Norme applicabili) 1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite
alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2
e 3 e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del decreto legislativo n. 385 del
1993.
2.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione
delle sue attività di vigilanza sono coperte dal
segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte
salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità,
i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale
sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
alla commissione tutte le irregolarità constatate. Le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in
conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
3.
Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative
agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità
indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art.
33 (Disposizioni tributarie) 1 Tutti gli atti connessi all'istituzione
dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni
previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui
all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
TITOLO
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 34 (Trasferimento di personale e beni) 1. E'
trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per
l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferite, secondo accordi conclusi
tra le due autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà
della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,
possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio ovvero concessi
in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.
2.
Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1
conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso
l'autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione
del presente comma.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al
sistema europeo di banche centrali.
Art.
35 (Subingresso) 1. L'Autorità subentra nelle
situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui
era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri
e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto
illecito.
Art.
36 (Inizio dell'attività) 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri viene stabilita la data di entrata in
funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata.
2.
Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di
poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in
funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti
all'Autorità dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 37 della presente legge.
3.
Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi
dell'Autorità predispongono lo statuto.
PARTE
II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' Art. 37 (Recepimento della direttiva sugli abusi
di mercato) 1. Il Governo, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all'articolo 1, comma 3 della legge 31 Ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le
norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato).
2.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal
comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo
decreto legislativo, anche al fine di tener conto delle eventuali disposizioni
di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva.
3.
Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a)
individuare l'ambito di applicazione della normativa
di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso
della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari
ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della
direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione
eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva;
b)
individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 l'autorità nazionale
competente in materia e disciplinare le modalità per
la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere al fine
della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di
cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione
del segreto d'ufficio;
c)
disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'autorità di cui alla lettera b)
de relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti,
tenendo conto delle disposizioni d applicazione eventualmente adottate dalla
Commissione europea secondo k procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
della direttiva: i) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a)
anche in relazione alle prassi d mercato ammesse;
ii) per
gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercati
regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
1.
gli obblighi di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate;
2. il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo
restando il potere dell'autorità di cui alla lettera b) di adottare le misure
necessarie a garantire h corretta
informazione del pubblico;
3.
i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di
informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;
4.
la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli:
emittenti e che hanno accesso a informazioni
privilegiate;
5.
gli obblighi di comunicazione all'autorità di cui alla
lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate
da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché
da, o per conto di, soggetti quest'ultime strettamente collegati,
individuandone a tal fine la nozione; iii) le responsabilità e gli obblighi di
correttezza e trasparenza a carico di chiunque( produca o diffonda ricerche
riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre
informazioni concernenti strategie di investimento; iv) l'adozione da parte dei
gestori di mercato di disposizioni strutturali intese prevenire pratiche di
abuso di mercato;
v)
l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari
qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni
costituiscano u abuso di informazioni privilegiate o
una manipolazione del mercato, dell'obbligo c segnalare la circostanza
all'autorità di cui alla lettera b); vi) le modalità, conformi a principi di
trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di
statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari;
vii) i casi di inapplicabilità delle disposizioni
adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni
attinenti alla politica monetaria, alla politica dei caml
o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie
effettuai nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle
operazioni c stabilizzazione di uno strumento finanziario;
d)
attribuire all'autorità di cui alla lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'art. 12 della direttiva anche nei
confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b)
della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti
all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l'autorità di cui alla
lettera b) possa:
i)
per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, paragrafo 2 della direttiva,
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo
4, comma 4; ii) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; iii) accedere alle
informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via
telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri;
iv)
procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere
all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto
di confisca; v) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di
vigilanza in materia;
e) disciplinare i rapporti tra l'autorità di cui alla
lettera b) e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei
soggetti non vigilati;
f)
prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti
che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine
dell'autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena
dell'ammenda non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo
a euro venticinquemila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle
richieste dell'autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio
delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'ari. 2638
cod. civ.;
g)
prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e
secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati
nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del
mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro
ventimila e non superiori nel massimo ad euro un milione da aumentare fino al
triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se
applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro diecimila e non
superiori nel massimo a euro duecentomila; per dette sanzioni escludere la
facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della stessa legge n.
689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 49;
h)
per gli abusi di informazioni privilegiate e per le
manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di
criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne
sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere
il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel
massimo a dodici anni;
i)
stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori
amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'Autorità
Giudiziaria;
1)
disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni,
anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle
società cui appartengono gli autori delle stesse;
m)
prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e
procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle
ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
Art.
38 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri) 1. Agli strumenti e
agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o
all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2412, comma 2, secondo periodo del codice
civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle
attività disciplinate dalla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998.
2.
L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 emana le disposizioni di attuazione del comma 1 e disciplina i casi in cui detto
comma non si applica.
Art.
39 (Trasparenza delle società estere) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi
sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo
167, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate
da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con
operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in
Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio
della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i
principi e le regole applicabili
ai bilanci delle società italiane;
b)
sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche
da parte degli organi di amministrazione e di
controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte
della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da
altra società di revisione;
c)
relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta
dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui
rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;
d)
controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio
della società estera di cui alla lettera a)
controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante
documento da allegare al bilancio della società italiana;
e)
estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) delle
responsabilità civili, penali e amministrative previste in
relazione al bilancio della società italiana; f) riferimento
all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
g)
attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare
disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri
informativi e ispettivi.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la
trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma
1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano
società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti
concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 di poteri informativi
e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;
b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito
di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;
c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per
la nozione di controllo e di collegamento;
d)
subordinazione del rilascio di autorizzazioni e
concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della
possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi
del presente comma;
e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente
comma secondo i principi e i
criteri di cui alla presente legge.
Art.
40 (Conflitti di interesse tra banche e imprese) 1.
L'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si applica a chi
esercita funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa,
alle società che detti soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni
di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte
dello stesso gruppo.
2.
L'Autorità di cui al comma 1 emana disposizioni applicative del comma 1,
individuando anche la nozione di gruppo.
Art.
41 (Conflitti di interesse degli OICR) l. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di
investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società
appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del
fondo o della SICAV, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi
dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti
concessioni di credito;
b)
attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare
disposizioni di attuazione;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie, in caso di violazione delle nonne introdotte ai sensi del presente
articolo, sulla base dei principi
e criteri di cui alla presente legge.
Art.
42 (Sistema di indennizzo dei risparmiatori) 1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un
sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo
per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle
norme che disciplinano le attività di cui alla parte Il del decreto legislativo
n. 58 del 1998. L'esercizio delle richiamate attività è
subordinata all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.
Art.
43 (Società di revisione) 1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività
produttive è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, attribuendo all'autorità di cui all'articolo 162 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove
necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui
all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58
dirette a: a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete
di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di
revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete,
dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti
alla medesima rete e dei compensi percepiti;
b)
garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete,
dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di
questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla
revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro
presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo
gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche
in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di
revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;
c)
garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al
conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle
operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a
revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del
compenso per l'incarico di revisione contabile;
d)
prevedere la responsabilità della società di revisione
per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre
società del gruppo; e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella
misura prevista dall'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del
1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 46, per la violazione delle
disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;
f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni
pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 47.
Art.
44 (Reato di nocumento al risparmio) 1. Nel libro II, titolo VIII, capo I del
codice penale ("Dei delitti contro l'economia pubblica"), dopo
l'articolo 499 è introdotto il seguente:
"Articolo
499 - bis. Nocumento al risparmio. - Chiunque, commettendo intenzionalmente uno
o più illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 cagiona un
grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni
amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la
multa non inferiore a euro 500.000. Il nocumento si
considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore
all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT,
ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di
entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.
La
stessa pena si applica quando uno dei fatti previsti dagli articoli 2624 e
2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in
essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e
2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un
grave nocumento ai risparmiatori, così come definito nel comma l.
Le
pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione direzione o controllo ovvero attività di
lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Alla
condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione
della sentenza.
Al
reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote
non inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una
quota può essere fissato da un minimo di euro mille
fino ad un massimo di euro cinquemila."
Art.
45 (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile ("Degli illeciti
commessi mediante omissione", dopo l'articolo 2629 è introdotto il seguente:
"Articolo
2629 - bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- L'amministratore o il componente del consiglio di
gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o
di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della
legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla
società o a terzi."
2.
Nell'articolo 25 - ter, comma 1, lettera r) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole "codice
civile" sono aggiunte le seguenti: "e per il
delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto
dall'articolo 2629 - bis del codice civile"
Art.
46 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sono
raddoppiate.
2.
Le pene previste dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle
condotte poste in essere dai responsabili del
controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile sono
raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo
116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3.
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo,
sono aumentate di tre volte.
Art.
47 (Sanzioni accessorie) 1. II Governo, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni
accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità
della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del
codice penale, o della sua ripetizione; b) previsione della sanzione accessoria
della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o
altri soggetti operanti nel settore finanziario o dalle cariche societarie;
c)
previsione della sanzione accessoria della interdizione
dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche
societarie;
d)
previsione della sanzione accessoria della pubblicità della
sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su
quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali
aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i
quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo
stesso è dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della
confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per
commetterlo, ovvero di beni di
valore equivalente.
Art.
48 (Esercizio delle deleghe legislative) 1. Gli schemi dei decreti legislativi
previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
delle competenti commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini per l'esercizio della delega
legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Art.
49 (Reati di riciclaggio e impiego) 1. Nell'articolo 648 - bis del codice
penale le parole "fuori dei casi di concorso nel reato" sono soppresse.
2.
Nell'articolo 648 - ter del
codice penale le parole "dei casi di concorso nel reato e" sono
soppresse.
Art.
50 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 23,
comma 4, 100, comma 1, lett. f), 118, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del
1998.