Legge 2 agosto 1990, n. 233

Legge 2 agosto 1990, n. 233

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Art. 1

1. A decorrere dall'1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai ventuno anni l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, all'1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art. 2

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973. n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

Art. 3

1. A decorrere dall'1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori all'1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.

Art. 4

1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'Inps, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'Inps.

Art. 5

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dall'1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascuna soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai lini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

9. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore all'1 gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

10. Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dall'1 luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra l'1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.

11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo se più favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dall'1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche ai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 7

1. Con decorrenza dall'1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati: a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D; b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

 

Art. 8

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dall'1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dall'1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data dell'1 luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data dell'1 luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dall'1 luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dall'1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico dalla gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 10

1. A decorrere dall'1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori all'1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente all'1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 11

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (Scau) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957 - 1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'Inps entro il 31 dicembre 1991.

Art. 12

1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

Art. 13

1. A decorrere dall'1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 14

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello Scau della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo Scau e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella composizione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello Scau procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello Scau, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 15

1. Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte: a) il dirigente dell'Ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede; b) il direttore dell'ufficio provinciale dello Scau; c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Inps; d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Inail.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello Scau, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello Scau su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 17

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.