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1. Con effetto dall'1 gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni dei presente articolo.
2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore all'1 luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore all'1 maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra l'1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra l'1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra l'1 gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.
2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori all'1 maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra l'1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra l'1 gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988.
3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore all'1 luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra l'1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.
4. Per le pensioni e i supplementi riliquidati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989 l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.
5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.
6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.
7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante all'1 gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.
8. E' fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.
9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990 - 1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.
9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore all'1 luglio 1982, con effetto dall'1 gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue: a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra l'1 maggio 1968 ed il 30 giugno 1982; b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento all'1 gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore all'1 maggio 1968.
9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9 bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dall'1 gennaio 1992, fino a lire 40.000 dall'1 gennaio 1993 e per intero dall'1 gennaio 1994.
9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra l'1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dall'1 gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
9-quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.
9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dall'1 gennaio 1990.
10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva all'1 gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente all'1 gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
10-bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 sexies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000.
1. Con effetto dall'1 gennaio 1991 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.
1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dall'1 gennaio 1990, secondo quanto segue: a) per le pensioni liquidate in data antecedente l'1 gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; b) per le pensioni liquidate dall'1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; c) per le pensioni liquidate dall'1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; d) per le pensioni liquidate dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.
2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990/1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato".
3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990/1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.
4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dall'1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.
6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dall'1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.