Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384

Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali

 

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana il seguente decreto legge:

CAPO I

Previdenza e assistenza

Art. 1

Pensioni di anzianità

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto legge 14 agosto 1992, n. 364.

Art. 2

Perequazione pensioni

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'Inail.

Art. 3

Pensionamenti in regime internazionale

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".

Art. 4

Norme procedurali

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

CAPO II

Sanità

Art. 6

Revisione delle prestazioni sanitarie

1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. Tali livelli debbono prevedere, nei confronti degli assistiti che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000 sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero della determinazione derivante dalla applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonché delle cure termali. La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sarà stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa. Ai fini della determinazione del reddito complessivo si tiene altresì conto dei redditi esenti e di quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti aventi titolo che non siano già muniti della attestazione di esenzione dovranno dotarsi presso l'unità sanitaria locale di appartenenza di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il ministro delle finanze.

3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo superiore a lire 40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

CAPO III

Pubblico impiego

Art. 7

Misure in materia di pubblico impiego

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti dalla medesima norma per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'articolo 2, comma 4, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.