L. 23 ottobre 1992, n. 421 (1).

Delega al Governo per la  razionalizzazione  e la 
revisione delle discipline  in  materia  di sanità, 
di pubblico impiego, di  previdenza  
e di finanza territoriale.

  1.  Sanità.  -  1.  Ai  fini  della   ottimale   e   razionale
utilizzazione delle  risorse  destinate  al  Servizio  sanitario
nazionale,  del  perseguimento  della  migliore  efficienza  del
medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e  del
contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo
32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure e  la  gratuità  del  servizio  nei  limiti  e
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente  in  materia,
il Governo della Repubblica, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, è delegato  ad  emanare,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
    a) riordinare  la  disciplina  dei  ticket  e  dei  prelievi
contributivi, di cui all'articolo 31  della  legge  28  febbraio
1986, n. 41 (2), e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sulla base del principio  dell'uguaglianza  di  trattamento  dei
cittadini,   anche   attraverso   l'unificazione   dell'aliquota
contributiva, da rendere proporzionale entro un livello  massimo
di reddito;
    b) rafforzare le misure contro le  evasioni  e  le  elusioni
contributive   e   contro   i   comportamenti   abusivi    nella
utilizzazione dei servizi, anche  attraverso  l'introduzione  di
limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;
    c)  completare  il  riordinamento  del  Servizio   sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome  la
competenza  in  materia  di  programmazione   e   organizzazione
dell'assistenza sanitaria e riservando  allo  Stato,  in  questa
materia,   la    programmazione    sanitaria    nazionale,    la
determinazione di livelli uniformi  di  assistenza  sanitaria  e
delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo  misure
tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non
intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
    d) definire i principi organizzativi delle  unità  sanitarie
locali come aziende infraregionali  con  personalità  giuridica,
articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n.  142
(3), stabilendo comunque  che  esse  abbiano  propri  organi  di
gestione e prevedendo un direttore generale e  un  collegio  dei
revisori i cui membri, ad  eccezione  della  rappresentanza  del
Ministero del  tesoro,  devono  essere  scelti  tra  i  revisori
contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo
1 del decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88  (4).  La
definizione, nell'ambito della programmazione  regionale,  delle
linee  di  indirizzo  per  l'impostazione  programmatica   delle
attività,  l'esame  del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo  con  la  remissione  alla  regione  delle   relative
osservazioni,  le  verifiche   generali   sull'andamento   delle
attività per eventuali osservazioni utili nella  predisposizione
di linee di  indirizzo  per  le  ulteriori  programmazioni  sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci  ovvero  dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.  Il
direttore generale, che deve essere in possesso del  diploma  di
laurea  e  di  requisiti  di   comprovata   professionalità   ed
esperienza gestionale e organizzativa,  è  nominato  con  scelta
motivata dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  tra  gli
iscritti all'elenco nazionale da istituire presso  il  Ministero
della sanità ed è assunto con contratto  di  diritto  privato  a
termine; è coadiuvato da un direttore  amministrativo  e  da  un
direttore  sanitario  in   possesso   dei   medesimi   requisiti
soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a
termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da  un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da
altri  sanitari  laureati,  nonché  da  una  rappresentanza  dei
servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia
autonoma di Bolzano  è  istituito  apposito  elenco  provinciale
tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia di bilinguismo e riserva  proporzionale  dei  posti  nel
pubblico impiego; per la  Valle  d'Aosta  è  istituito  apposito
elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto  delle
norme in materia di bilinguismo;
    e)  ridurre  il  numero  delle   unità   sanitarie   locali,
attraverso  un  aumento  della  loro  estensione   territoriale,
tenendo conto delle specificità delle aree montane;
    f) definire  i  principi  relativi  ai  poteri  di  gestione
spettanti al direttore generale;
    g) definire  principi  relativi  ai  livelli  di  assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità
della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della  legge
23 dicembre 1978, n. 833 (5), espressi per le  attività  rivolte
agli individui in termini di  prestazioni,  stabilendo  comunque
l'individuazione  della  soglia  minima   di   riferimento,   da
garantire a tutti i  cittadini,  e  il  parametro  capitario  di
finanziamento  da  assicurare  alle  regioni  e  alle   province
autonome per l'organizzazione di detta assistenza,  in  coerenza
con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
    h) emanare, per rendere piene ed effettive le  funzioni  che
vengono trasferite alle regioni e alle province autonome,  entro
il 30 giugno 1993, norme per  la  riforma  del  Ministero  della
sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e  di  coordinamento,
nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato  per
la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il
riordino  dell'Istituto  superiore  di   sanità,   dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro  (ISPESL)
nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e  degli  istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non   devono
comportare oneri a carico dello Stato;
    i) prevedere l'attribuzione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei  contributi  per
le  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  localmente
riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e
la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di  parte
corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (6), e successive modificazioni;  imputare  alle  regioni  e
alle province autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per
le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli  standard
previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da  ripianare
con totale esonero finanziario dello  Stato;  le  regioni  e  le
province  autonome  potranno  far  fronte  ai  predetti  effetti
finanziari con il  proprio  bilancio,  graduando  l'esonero  dai
ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci  salva-vita,
variando in aumento entro il limite del 6 per  cento  l'aliquota
dei contributi al lordo delle quote di  contributo  fiscalizzate
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il
limite  del  75  per  cento  l'aliquota  dei  tributi  regionali
vigenti; stabilire le modalità ed i termini per  la  riscossione
dei prelievi contributivi (6/a);
    l) introdurre norme volte, nell'arco di  un  triennio,  alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni
sulla base di criteri di integrazione con il servizio  pubblico,
di incentivazione  al  contenimento  dei  consumi  sanitari,  di
valorizzazione   del   volontariato,   di   acquisizione   delle
prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo  principi
di qualità ed economicità, che consentano  forme  di  assistenza
differenziata  per  tipologie  di  prestazioni,   al   fine   di
assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;
    m) prevedere che con decreto interministeriale, da  emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
siano individuate quote di risorse disponibili per le  forme  di
assistenza differenziata di cui alla lettera l);
    n) stabilire i criteri per le individuazioni degli  ospedali
di rilievo nazionale e  di  alta  specializzazione,  compresi  i
policlinici universitari, e degli ospedali che in  ogni  regione
saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi
di  emergenza,  ai  quali  attribuire  personalità  giuridica  e
autonomia di  bilancio,  finanziaria,  gestionale  e  tecnica  e
prevedere, anche per gli altri  presidi  delle  unità  sanitarie
locali, che la relativa  gestione  sia  informata  al  principio
dell'autonomia  economico-finanziaria   e   dei   preventivi   e
consuntivi  per  centri  di  costo,  basato  sulle   prestazioni
effettuate, con  appropriate  forme  di  incentivazione  per  il
potenziamento   dei   servizi   ospedalieri    diurni    e    la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
    o)  prevedere  nuove  modalità  di  rapporto  tra   Servizio
sanitario nazionale ed università sulla base  di  principi  che,
nel  rispetto  delle   attribuzioni   proprie   dell'università,
regolino l'apporto all'attività assistenziale delle  facoltà  di
medicina, secondo le  modalità  stabilite  dalla  programmazione
regionale in analogia con quanto previsto, anche in  termini  di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali
modalità va peraltro  regolamentato  il  rapporto  tra  Servizio
sanitario nazionale ed università per la  formazione  in  ambito
ospedaliero del personale sanitario e  per  le  specializzazioni
post-laurea;
    p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali  e
agli ospedali dotati di personalità  giuridica  e  di  autonomia
organizzativa del patrimonio  mobiliare  e  immobiliare  già  di
proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  fa  parte  del
patrimonio dei comuni;
    q)  prevedere  che  il  rapporto  di  lavoro  del  personale
dipendente  sia   disciplinato   in   base   alle   disposizioni
dell'articolo  2   della   presente   legge,   individuando   in
particolare  i   livelli   dirigenziali   secondo   criteri   di
efficienza, di  non  incremento  delle  dotazioni  organiche  di
ciascuna  delle  attuali  posizioni  funzionali  e  di  rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi  livelli  dirigenziali  cui  si
perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico  e
per  le  altre  professionalità  sanitarie,  quale  incarico  da
conferire a dipendenti  forniti  di  nuova,  specifica  idoneità
nazionale  all'esercizio   delle   funzioni   di   direzione   e
rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e
le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle
relative  al  personale   medico,   riguardo   agli   interventi
preventivi,   clinici,   diagnostici   e   terapeutici,   e   la
regolamentazione delle attività di  tirocinio  e  formazione  di
tutto il personale;
    r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini
nei  confronti  del  servizio  sanitario  anche  attraverso  gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo  la
presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e
prevedendo  modalità  di  partecipazione  e  di  verifica  nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella  organizzazione
dei servizi. Restano salve le competenze ed  attribuzioni  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;
    s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione,
da  parte  delle  regioni   e   province   autonome,   su   base
dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione,  di  cui
all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (6),  cui
competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle
unità sanitarie locali,  nonché  di  consulenza  e  supporto  in
materia   di   prevenzione   a   comuni,   province   o    altre
amministrazioni  pubbliche  ed   al   Ministero   dell'ambiente;
prevedere che  i  servizi  delle  unità  sanitarie  locali,  cui
competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della
legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (7),  siano  organizzati  nel
dipartimento di prevenzione, articolato almeno  nei  servizi  di
prevenzione ambientale, igiene  degli  alimenti,  prevenzione  e
sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene  e  sanità  pubblica,
veterinaria in riferimento alla  sanità  animale,  all'igiene  e
commercializzazione  degli  alimenti  di   origine   animale   e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
    t) destinare una quota  del  Fondo  sanitario  nazionale  ad
attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle  attività  di
ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali
dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto  superiore  di
sanità  e  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL),  nonché  ad  iniziative  centrali
previste da leggi nazionali riguardanti  programmi  speciali  di
interesse e rilievo interregionale  o  nazionale  da  trasferire
allo stato di previsione del Ministero della sanità;
    u) allo scopo di  garantire  la  puntuale  attuazione  delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province
autonome, prevedere che in caso di inadempienza da  parte  delle
medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di  cui
al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, disponga, previa diffida,  il  compimento
degli   atti   relativi   in   sostituzione    delle    predette
amministrazioni regionali o provinciali;
    v) prevedere l'adozione, da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome, entro il 1°  gennaio  1993,  del  sistema  di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le
modalità previste dall'articolo  4,  comma  4,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412 (8), le apposite commissioni professionali
di verifica. Qualora il termine per  l'attivazione  del  sistema
non fosse rispettato,  il  Ministro  della  sanità,  sentito  il
parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva
i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non
sia  espresso  entro  trenta   giorni   il   Ministro   provvede
direttamente;
    z) restano salve  le  competenze  e  le  attribuzioni  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
  2.  Sono  prorogate  fino  al  31  dicembre  1993   le   norme
dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412
(8),  concernenti  l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
nazionale di nuove specialità  che  rappresentino  modifiche  di
confezione o di  composizione  o  di  forma  o  di  dosaggio  di
specialità già presenti  nel  prontuario  e  che  comportino  un
aumento del costo del ciclo terapeutico.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 al fine  dell'espressione  del  parere  da  parte
delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si  esprimono  entro  quindici
giorni dalla data di trasmissione.
  4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui  al
comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri   direttivi
determinati  dal  medesimo  comma  1  e  previo   parere   delle
Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con  uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.



  2. Pubblico impiego.  -  1.  Il  Governo  della  Repubblica  è
delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente  legge  uno  o  più  decreti  legislativi,
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e  al  controllo
della  spesa  per  il   settore   del   pubblico   impiego,   al
miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché  alla
sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
    a)  prevedere,  con  uno  o  più  decreti,  salvi  i  limiti
collegati  al  perseguimento  degli   interessi   generali   cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate,  che  i  rapporti  di  lavoro  e  di  impiego   dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri  enti
di cui agli articoli 1, primo comma, e 26,  primo  comma,  della
legge 29 marzo 1983,  n.  93  (9),  siano  ricondotti  sotto  la
disciplina  del  diritto  civile  e  siano   regolati   mediante
contratti individuali e  collettivi;  prevedere  una  disciplina
transitoria idonea ad assicurare la  graduale  sostituzione  del
regime attualmente in vigore nel  settore  pubblico  con  quello
stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di
partecipazione  delle  rappresentanze  del  personale  ai   fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
    b)  prevedere  criteri  di  rappresentatività  ai  fini  dei
diritti sindacali e  della  contrattazione  compatibili  con  le
norme costituzionali; prevedere strumenti per la  rappresentanza
negoziale  della  parte  pubblica,  autonoma  ed   obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico,  dotato  di  personalità
giuridica,  sottoposto  alla  vigilanza  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei  ministri;  stabilire
che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata  dai  necessari
documenti  indicativi  degli  oneri  finanziari,  sia  trasmessa
dall'organismo  tecnico,  ai   fini   dell'autorizzazione   alla
sottoscrizione, al  Governo  che  dovrà  pronunciarsi  in  senso
positivo o negativo entro un termine non  superiore  a  quindici
giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere  che  la  legittimità  e  la  compatibilità  economica
dell'autorizzazione governativa siano  sottoposte  al  controllo
della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro  un  termine
certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza
rilievi;
    c) prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di  lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la  disciplina
di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti
il personale di cui alla lettera e)  e  le  materie  di  cui  ai
numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del
giudice  ordinario  secondo  le  disposizioni  che  regolano  il
processo del lavoro, a partire dal terzo  anno  successivo  alla
emanazione del decreto legislativo  e  comunque  non  prima  del
compimento della fase transitoria di cui  alla  lettera  a);  la
procedibilità  del  ricorso  giurisdizionale  resta  subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che,  in  caso
di esito positivo, si  definisce  mediante  verbale  costituente
titolo esecutivo. Sono regolate con legge,  ovvero,  sulla  base
della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa  posti,  con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
      1)  le  responsabilità  giuridiche  attinenti  ai  singoli
operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
      2) gli organi, gli uffici, i modi  di  conferimento  della
titolarità dei medesimi;
      3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
      4) i procedimenti di selezione per l'accesso al  lavoro  e
di avviamento al lavoro;
      5) i  ruoli  e  le  dotazioni  organiche  nonché  la  loro
consistenza complessiva. Le dotazioni  complessive  di  ciascuna
qualifica sono definite previa informazione alle  organizzazioni
sindacali interessate  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale;
      6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale   nello   svolgimento   dell'attività   didattica,
scientifica e di ricerca;
      7)   la   disciplina   della   responsabilità   e    delle
incompatibilità tra l'impiego pubblico ed  altre  attività  e  i
casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
    d) prevedere che le pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
pubblici  di  cui  alla  lettera  a)  garantiscano   ai   propri
dipendenti  parità  di  trattamenti  contrattuali   e   comunque
trattamenti non inferiori  a  quelli  prescritti  dai  contratti
collettivi;
    e) mantenere la normativa vigente, prevista  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  quanto  attiene  ai  magistrati  ordinari   e
amministrativi, agli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  al
personale militare  e  delle  forze  di  polizia,  ai  dirigenti
generali ed equiparati, al personale delle carriere  diplomatica
e prefettizia;
    f) prevedere la definizione di criteri di unicità  di  ruolo
dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle  carriere
diplomatica e prefettizia e le  relative  modalità  di  accesso;
prevedere criteri generali per la nomina dei  dirigenti  di  più
elevato  livello,  con  la  garanzia  di  specifiche   obiettive
capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per  i
procedimenti di accesso alle qualifiche  dirigenziali  di  primo
livello anche mediante norme di riordino della Scuola  superiore
della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione
di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio  dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte  responsabilità
didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
    g) prevedere:
      1) la separazione tra i compiti di  direzione  politica  e
quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti -
nell'ambito delle scelte di programma degli  obiettivi  e  delle
direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi  poteri
di direzione, di vigilanza e di  controllo,  in  particolare  la
gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di  idonee
tecniche di bilancio, la  gestione  delle  risorse  umane  e  la
gestione di risorse  strumentali;  ciò  al  fine  di  assicurare
economicità, speditezza  e  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'attività degli uffici dipendenti;
      2) la verifica dei risultati mediante appositi  nuclei  di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,  ovvero
attraverso  convenzioni  con  organismi   pubblici   o   privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
      3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la
rimozione dalle funzioni e il  collocamento  a  disposizione  in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della
gestione;
      4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e  degli  uffici  dirigenziali  in
relazione alla rilevanza e complessità delle  funzioni  e  della
quantità   delle   risorse   umane,   finanziarie,   strumentali
assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche  eventuali
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti  i
criteri per l'impiego e la graduale  riduzione  del  numero  dei
dirigenti in servizio che risultino  in  eccesso  rispetto  agli
uffici individuati ai sensi della presente norma;
      5) una apposita, separata area di  contrattazione  per  il
personale  dirigenziale  non  compreso  nella  lettera  e),  cui
partecipano    le    confederazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale   e   le   organizzazioni
sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative
sul piano  nazionale,  assicurando  un  adeguato  riconoscimento
delle specifiche tipologie professionali; la  definizione  delle
qualifiche   dirigenziali   e   delle   relative   attribuzioni;
l'istituzione di un'area  di  contrattazione  per  la  dirigenza
medica, stabilendo che la  relativa  delegazione  sindacale  sia
composta da rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  del
personale  medico   maggiormente   rappresentative   sul   piano
nazionale;
    h) prevedere procedure di  contenimento  e  controllo  della
spesa globale per i dipendenti pubblici,  entro  limiti  massimi
globali, per ciascun comparto e per ciascuna  amministrazione  o
ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e  nei  bilanci  delle
altre amministrazioni  ed  enti,  l'evidenziazione  della  spesa
complessiva per il  personale,  a  preventivo  e  a  consuntivo;
prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello  Stato
sulle regioni,  concentrandoli  sugli  atti  fondamentali  della
gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresì la composizione degli  organi  di
controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
    i) prevedere che nei  limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
    l)  definire  procedure   e   sistemi   di   controllo   sul
conseguimento  degli   obiettivi   stabiliti   per   le   azioni
amministrative, nonché sul contenimento dei  costi  contrattuali
entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla  normativa  di
bilancio, prevedendo negli  accordi  contrattuali  dei  pubblici
dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o  totale
in caso di accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa;  a  tali
fini,  prevedere  che  il  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
relativa al  pubblico  impiego  istituito  presso  il  Consiglio
nazionale dell'economia e  del  lavoro  dall'articolo  10  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10),  operi,  su  richiesta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  delle  organizzazioni
sindacali,  nell'ambito   dell'attuale   dotazione   finanziaria
dell'ente, con compiti sostitutivi  di  quelli  affidatigli  dal
citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), di
controllo e certificazione dei costi del lavoro  pubblico  sulla
base delle  rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale
dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e
dall'Istituto nazionale  di  statistica;  per  il  più  efficace
perseguimento  di  tali  obiettivi,  realizzare   l'integrazione
funzionale del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la
Ragioneria generale dello Stato;
    m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di  decisioni
giurisdizionali l'entità globale della  spesa  per  il  pubblico
impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal  Governo,  che  il
Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  ed  il
Ministro del tesoro presentino, in merito, entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una  relazione  al
Parlamento  impegnando  Governo  e  Parlamento  a  definire  con
procedura d'urgenza una nuova disciplina  legislativa  idonea  a
ripristinare i limiti della spesa globale;
    n) prevedere che, con riferimento al  settore  pubblico,  in
deroga  all'articolo  2103  del   codice   civile,   l'esercizio
temporaneo di mansioni  superiori  non  attribuisce  il  diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita  la
temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente
alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi  o
per  sostituzione  del  lavoratore  assente  con  diritto   alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e  che
comunque non costituisce assegnazione  alle  mansioni  superiori
l'attribuzione di  alcuni  soltanto  dei  compiti  propri  delle
mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità
di detta assegnazione;
    o)  procedere  alla  abrogazione  delle   disposizioni   che
prevedono automatismi che influenzano il  trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  e   di   quelle   che   prevedono
trattamenti   economici    accessori,    settoriali,    comunque
denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti   sostituendole
contemporaneamente con corrispondenti  disposizioni  di  accordi
contrattuali  anche  al  fine  di  collegare  direttamente  tali
trattamenti alla produttività individuale e a quella  collettiva
ancorché   non   generalizzata    ma    correlata    all'apporto
partecipativo, raggiunte  nel  periodo,  per  la  determinazione
delle quali devono essere introdotti sistemi  di  valutazione  e
misurazione,  ovvero  allo  svolgimento  effettivo  di  attività
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose  per
l'incolumità personale o dannose per la  salute;  prevedere  che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici  fondamentali
ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria  o
corrisposti   con   carattere   di   generalità   per   ciascuna
amministrazione   o   ente;   prevedere   il   principio   della
responsabilità personale dei dirigenti in caso  di  attribuzione
impropria dei trattamenti economici accessori;
    p) prevedere che qualunque tipo  di  incarico  a  dipendenti
della pubblica amministrazione possa essere  conferito  in  casi
rigorosamente  predeterminati;  in  ogni  caso,  prevedere   che
l'amministrazione, ente, società  o  persona  fisica  che  hanno
conferito   al   personale   dipendente    da    una    pubblica
amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della  legge
30 dicembre 1991, n. 412 (10), entro  sei  mesi  dell'emanazione
dei decreti legislativi  di  cui  al  presente  articolo,  siano
tenuti a comunicare alle  amministrazioni  di  appartenenza  del
personale medesimo gli emolumenti corrisposti  in  relazione  ai
predetti  incarichi,  allo  scopo  di   favorire   la   completa
attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso
articolo 24;
    q) al fine del contenimento e della razionalizzazione  delle
aspettative e  dei  permessi  sindacali  nel  settore  pubblico,
prevedere  l'abrogazione  delle  disposizioni  che  regolano  la
gestione e la fruizione di  dette  prerogative,  stabilendo  che
contemporaneamente   l'intera   materia    venga    disciplinata
nell'ambito  della  contrattazione  collettiva,  determinando  i
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in  un
apposito accordo stipulato tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri  o  un  suo  delegato  e  le  confederazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  da  recepire
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri;  tali  limiti  massimi
dovranno  essere  determinati  tenendo   conto   della   diversa
dimensione e articolazione organizzativa delle  amministrazioni,
della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto  di  cumulare  i
permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla  ripartizione
delle  aspettative  sindacali  tra  le   confederazioni   e   le
organizzazioni sindacali aventi titolo  provveda,  in  relazione
alla rappresentatività delle medesime accertata ai  sensi  della
normativa  vigente  nel  settore  pubblico,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,
sentite   le   confederazioni   ed   organizzazioni    sindacali
interessate;  prevedere   che   le   amministrazioni   pubbliche
forniscano al Dipartimento della  funzione  pubblica  il  numero
complessivo  ed  i  nominativi  dei  beneficiari  dei   permessi
sindacali;  inoltre  prevedere,   secondo   i   tempi   definiti
dall'accordo di cui sopra, che  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni si  applichino,  in  materia  di  aspettative  e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio  1970,
n. 300 (11), e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai
dati   relativi   ai   permessi    sindacali,    le    pubbliche
amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,  del  personale
dipendente  collocato  in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
ricoprire una  funzione  pubblica  elettiva  ovvero  per  motivi
sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al  Parlamento  ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (12);
    r)  prevedere,   al   fine   di   assicurare   la   migliore
distribuzione  del  personale  nelle  sedi   di   servizio   sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici
non possano procedere a nuove assunzioni,  ivi  comprese  quelle
riguardanti  le  categorie  protette,   in   caso   di   mancata
rideterminazione delle  piante  organiche  secondo  il  disposto
dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (13), ed in
caso di accertata possibilità di  copertura  dei  posti  vacanti
mediante mobilità volontaria, ancorché  realizzabile  a  seguito
della copertura  del  fabbisogno  di  personale  nella  sede  di
provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e
l'elusione  degli  obblighi   temporanei   di   permanenza   dei
dipendenti pubblici in determinate  sedi,  stabilendo  in  sette
anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella  sede  di
prima destinazione, escludendo anche la possibilità di  disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso  sedi  con  dotazioni
organiche  complete;  prevedere  che  i  trasferimenti  mediante
mobilità  volontaria,  compresi  quelli  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (12), siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
che  il  personale  eccedente,  che  non  accetti  la   mobilità
volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e,  qualora  non
ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo
72 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14);
    s) prevedere che,  fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi
speciali, la disciplina del  trasferimento  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di
transito dei dipendenti degli  enti  pubblici  e  delle  aziende
municipalizzate o consortili a società private  per  effetto  di
norme di legge, di regolamento o convenzione, che  attribuiscano
alle stesse società  le  funzioni  esercitate  dai  citati  enti
pubblici ed aziende;
    t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di
accesso  all'impiego  presso   le   pubbliche   amministrazioni,
espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
concorsi unici per profilo professionale abilitanti  all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro  consorzi,  previa  individuazione  dei
profili professionali, delle procedure e  tempi  di  svolgimento
dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle  graduatorie
di idonei da parte delle amministrazioni  pubbliche,  prevedendo
altresì la  possibilità,  in  determinati  casi,  di  provvedere
attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati
mediante svolgimento di prove psicoattitudinali  avvalendosi  di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento  delle
sedi di svolgimento dei concorsi;
    u) prevedere per le categorie protette di cui  al  titolo  I
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (15), l'assunzione,  da  parte
dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,  per  chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento  sulla  base
delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del  lavoro
e della massima occupazione;
    v) al fine  di  assicurare  una  migliore  efficienza  degli
uffici e delle  strutture  delle  amministrazioni  pubbliche  in
relazione  alle  rispettive  inderogabili  esigenze  funzionali,
prevedere  che  il  personale   appartenente   alle   qualifiche
funzionali  possa  essere  utilizzato,  occasionalmente  e   con
criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative
a profili professionali di qualifica  funzionale  immediatamente
inferiore;
    z)  prevedere,  con  riferimento  al   titolo   di   studio,
l'utilizzazione,  anche   d'ufficio,   del   personale   docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di  posti  e
classi di concorso diversi da quelli di  titolarità,  anche  per
ordini e gradi di scuola diversi;  il  passaggio  di  ruolo  del
predetto personale docente soprannumerario è  consentito  purché
in possesso  di  idonea  abilitazione  e  specializzazione,  ove
richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il  passaggio
del  personale  docente  in   soprannumero   e   del   personale
amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  utilizzato  presso  gli
uffici scolastici regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali  e  nelle  sedi
che  presentino  disponibilità  di  posti,  nei   limiti   delle
dotazioni organiche dei ruoli  dell'amministrazione  centrale  e
dell'amministrazione scolastica periferica del  Ministero  della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
luglio 1987 (16),  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
modificazioni;
    aa)  prevedere   per   il   personale   docente   di   ruolo
l'istituzione  di  corsi  di  riconversione  professionale,  con
verifica finale, aventi valore abilitante,  l'accesso  ai  quali
avvenga sulla base dei titoli di studio  posseduti  al  fine  di
rendere   possibile   una   maggiore   mobilità    professionale
all'interno del comparto scuola  in  relazione  ai  fenomeni  di
diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti  degli
ordinamenti  e  dei   programmi   di   insegnamento;   prevedere
nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione  della
mobilità professionale (passaggi  di  cattedra  e  di  ruolo)  a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale  ripartizione
tra i posti riservati alla  mobilità  e  quelli  riservati  alle
immissioni in ruolo nel senso  di  rendere  disponibili  per  le
immissioni  in  ruolo  solo  i  posti  che  residuano  dopo   le
operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;
    bb) prevedere norme dirette alla  riduzione  graduale  delle
dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e  per  gli
istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino  al
raggiungimento del 3 per cento  della  consistenza  organica,  a
modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni  e
integrazioni; sopprimere, con  decorrenza  dall'anno  scolastico
1993-94, i commi decimo  e  undicesimo  dell'articolo  14  della
citata legge 20 maggio 1982, n.  270  (17),  e  prevedere  norme
dirette alla progressiva abolizione delle  attuali  disposizioni
che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni
diverse da quelle di  istituto;  conseguentemente  dovrà  essere
prevista  una  nuova  regolamentazione  di  tutte  le  forme  di
utilizzazione  del  personale  della   scuola   per   garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per  concorso,
in attività di particolare  utilità  strettamente  attinenti  al
settore  educativo  e  per  fini  di  istituto  anche  culturali
previsti da leggi in vigore. Tale nuova  regolamentazione  potrà
consentire  una  utilizzazione  complessiva  di  personale   non
superiore alle mille unità;
    cc) prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico  aggiuntivo
siano destinate prevalentemente alla copertura  delle  supplenze
annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente  stabilite  per
le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio
1982, n. 270 (17), e successive modificazioni;
    dd) procedere alla  revisione  delle  norme  concernenti  il
conferimento  delle  supplenze  annuali  e  temporanee  per   il
personale  docente,  amministrativo,   tecnico   ed   ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali
solo  per  la  copertura  dei  posti  effettivamente  vacanti  e
disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale  ad
altro  titolo  per  l'intero  anno  scolastico,  stabilendo   la
limitazione  delle  supplenze  temporanee  al  solo  periodo  di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere  alla
revisione  della  disciplina  che  regola  l'utilizzazione   del
personale docente che riprende servizio dopo  l'aspettativa  per
infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi  terminali
dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il  30
aprile ed a seguito di un periodo di  assenza  non  inferiore  a
novanta giorni, viene confermato il supplente a  garanzia  della
continuità didattica e i docenti di  ruolo  che  non  riprendano
servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti;
    ee)  procedere  alla  revisione,  nell'ambito   dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,  dei
criteri  di  costituzione  e  funzionamento  delle   commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di  accelerazione,
efficienza  e  contenimento  complessivo   della   spesa   nello
svolgimento  delle  procedure  di  concorso  mediante   un   più
razionale accorpamento delle classi di concorso  ed  il  maggior
decentramento possibile delle  sedi  di  esame,  nonché  un  più
frequente ricorso alla scelta dei componenti  delle  commissioni
fra il personale docente e direttivo  in  quiescenza,  anche  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  10
giugno 1986 (18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 agosto 1986, e successive modificazioni,  ed  assicurando  un
adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse  nei
casi in cui essi  non  optino  per  l'esonero  dal  servizio  di
insegnamento.  La  corresponsione  dei  citati   compensi   deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli
oneri  eventualmente  da  sostenere  per  la  sostituzione   del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
    ff)  procedere  alla  revisione,  nell'ambito   dell'attuale
disciplina del reclutamento  del  personale  docente  di  ruolo,
delle relative procedure di concorso, al  fine  di  subordinarne
l'indizione  alla  previsione  di  effettiva  disponibilità   di
cattedre e di posti e, per quanto riguarda  le  accademie  ed  i
conservatori, di  subordinarne  lo  svolgimento  ad  una  previa
selezione per soli titoli;
    gg) prevedere l'individuazione  di  parametri  di  efficacia
della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai  risultati
del sistema scolastico con particolare riguardo  alla  effettiva
fruizione del diritto allo studio  ed  in  rapporto  anche  alla
mortalità  scolastica,  agli  abbandoni  e  al  non  adempimento
dell'obbligo,  individuando  strumenti  efficaci  per  il   loro
superamento;
    hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125 (19), in tutti i settori  del
pubblico impiego;
    ii)  prevedere  l'adeguamento  degli  uffici  e  della  loro
organizzazione al fine di garantire  l'effettivo  esercizio  dei
diritti dei cittadini in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi,  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (20);
    ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  eletti  al
Parlamento nazionale,  al  Parlamento  europeo  e  nei  consigli
regionali sono collocati in aspettativa  senza  assegni  per  la
durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini  dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
    mm)   al   fine   del   completamento   del   processo    di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della  più
razionale utilizzazione dei sistemi  informativi  automatizzati,
procedere  alla  revisione  della  normativa   in   materia   di
acquisizione  dei  mezzi  necessari,   prevedendo   altresì   la
definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza  e  di  efficacia;  procedere  alla  revisione  delle
relative  competenze  e  attribuire  ad  un  apposito  organismo
funzioni di coordinamento delle iniziative e  di  pianificazione
degli investimenti in materia di automazione, anche al  fine  di
garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  dei  decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali
ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  I  principi
desumibili   dalle   disposizioni    del    presente    articolo
costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica.
  3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie
in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la  disciplina   sul
bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma  di
Bolzano, la disciplina vigente  sul  bilinguismo  e  la  riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 al fine  dell'espressione  del  parere  da  parte
delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si  esprimono  entro  quindici
giorni dalla data di trasmissione.
  5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui  al
comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri   direttivi
determinati  dal  medesimo  comma  1  e  previo   parere   delle
Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con  uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.


    3. Previdenza. - 1. Il Governo della Repubblica  è  delegato
ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo  quanto  previsto  al  comma  2  del
presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino
del sistema previdenziale dei lavoratori  dipendenti  privati  e
pubblici, salvaguardando i diritti  quesiti,  con  lo  scopo  di
stabilizzare  al  livello  attuale   il   rapporto   tra   spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire,  in  base
alle disposizioni di cui all'articolo 38  della  Costituzione  e
ferma  restando  la  pluralità  degli  organismi   assicurativi,
trattamenti  pensionistici  obbligatori  omogenei,   nonché   di
favorire la  costituzione,  su  base  volontaria,  collettiva  o
individuale,  di  forme  di  previdenza  per   l'erogazione   di
trattamenti pensionistici complementari,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per
le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un
anno ogni due anni dal 1994;
    b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati  già
in vigore per le forme di previdenza  sostitutive  od  esclusive
del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di
permanere in servizio oltre i  limiti  di  età  per  un  periodo
massimo di un biennio per i  dipendenti  civili  dello  Stato  e
degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; facoltà  di  deroga  per
gli inabili in misura non inferiore all'80  per  cento,  nonché,
con conferma dei vigenti limiti di età,  per  i  lavoratori  non
vedenti, per il personale militare, per il personale  viaggiante
del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e  per
i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi  i  calciatori,  gli
allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;
    c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno
di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,  n.  407
(21), per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;
    d) elevazione  della  percentuale  di  commisurazione  della
pensione per ogni anno di anzianità contributiva  acquisita  dal
lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare
a prestare la sua opera per  periodi  successivi  al  compimento
dell'età pensionabile fino al compimento del  sessantacinquesimo
anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento  del
trattamento  pensionistico  e  compatibile  con  l'obiettivo  di
contenimento della spesa previdenziale;
    e)  subordinazione  del  conseguimento  del   diritto   alla
pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;
    f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due  mesi
per  ogni  anno  di  occupazione  in  attività   particolarmente
usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28
marzo 1991, n. 120 (22), fino ad un massimo  di  sessanta  mesi,
con  copertura  del  maggior  onere   a   carico   dei   settori
interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato.  A
tal  fine  saranno  individuate,   sentite   le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti ed  autonomi  e  sulla  base
della  relazione  di  una  commissione  tecnico-scientifica,  le
categorie e figure professionali dei lavoratori addetti  a  tali
attività,  nonché  i  relativi   apporti   della   contribuzione
integrativa;
    g) graduale elevazione da quindici anni  a  venti  anni  del
requisito di assicurazione e  contribuzione  per  il  diritto  a
pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un
anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati  che  al  31
dicembre 1992 abbiano conseguito il  requisito  minimo  in  base
alla normativa vigente e dei soggetti che  per  un  periodo  non
inferiore a dieci anni solari siano assicurati  in  relazione  a
rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a  cinquantadue
settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno
venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad
effettuare versamenti volontari  anteriormente  al  31  dicembre
1992;
    h) graduale elevazione del periodo  di  riferimento  per  la
determinazione  della   retribuzione   annua   pensionabile   da
duecentosessanta a cinquecentoventi settimane  di  contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un  anno
ogni  due  anni,  con  rivalutazione  delle   retribuzioni,   in
relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un
punto percentuale, con graduale estensione  di  tale  meccanismo
nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive
del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due
anni;  per  coloro  che  possono  far   valere   una   anzianità
contributiva  inferiore  a  quindici   anni   nell'assicurazione
generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive  del
regime  generale  e  nelle  gestioni  speciali  dei   lavoratori
autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione  della
retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo  al  periodo
stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello
intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e  la  data  di  decorrenza
della pensione; previsione di adeguati correttivi a  favore  dei
lavoratori collocati in mobilità;
    i) facoltà per i  lavoratori  dipendenti,  che  possono  far
valere complessivamente  almeno  cinque  anni  di  contribuzione
versata  in  costanza  di  effettiva  attività  lavorativa,   di
riscattare, a domanda,  con  le  norme  e  le  modalità  di  cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto  1962,  n.  1338  (23),  e
nella misura massima complessiva di cinque anni,  successivi  al
1° gennaio 1994, periodi  corrispondenti  a  quelli  di  assenza
facoltativa dal lavoro per gravidanza e  puerperio,  periodi  di
congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura  di
disabili in misura non inferiore all'80  per  cento,  purché  in
ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con
esclusione delle cumulabilità con il  riscatto  del  periodo  di
corso legale di laurea, ad  eccezione  dei  periodi  obbligatori
relativi  a  gravidanze  e  puerperio  che  saranno  coperti  da
contribuzione figurativa anche se intervenuti al  di  fuori  del
rapporto di lavoro;
    l) determinazione di  un  limite  massimo  non  superiore  a
cinque anni per i periodi figurativi  computabili  ai  fini  del
diritto a pensione di anzianità limitatamente ai  lavoratori  di
nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;
    m) armonizzazione ed estensione della disciplina in  materia
di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da  lavoro
subordinato ed  autonomo  per  tutti  i  lavoratori  pubblici  e
privati, con esclusione della non  cumulabilità  per  i  redditi
derivanti  da  attività  promosse  da  enti   locali   e   altre
istituzioni pubbliche e private per programmi  di  reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili o  da  attività  sia
autonome sia dipendenti di limitata rilevanza  economica  o  che
comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori  che,  al
31  dicembre  1992,  risultano  già  pensionati,  continuano   a
percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;
    n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di  un  anno
del requisito contributivo richiesto  per  il  pensionamento  di
anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che  a  tale
data abbiano compiuto  l'età  di  cinquantasette  anni  per  gli
uomini  e  di  cinquantadue  anni  per  le  donne,  e   graduale
estensione della disciplina del regime generale obbligatorio  in
materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti
privati e pubblici, prevedendo:
      1) la  conservazione  del  diritto  al  pensionamento  per
coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio
prevista nei singoli ordinamenti per  poter  usufruire  di  tale
diritto;
      2) il differimento della possibilità  di  pensionamento  a
non prima del compimento del trentacinquesimo anno di  anzianità
contributiva  e  di  servizio  per  coloro  che  hanno  maturato
un'anzianità contributiva e di servizio non  superiore  ad  otto
anni;
      3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori  degli
anni  di  servizio  inversamente   proporzionale   all'anzianità
contributiva  e  di  servizio  mancante  al  raggiungimento  dei
requisiti  previsti  nei  singoli  ordinamenti,   in   modo   da
raggiungere la piena parificazione  in  un  periodo  massimo  di
dieci anni;
      4)  la  concessione  della  pensione  di  anzianità   dopo
l'effettiva cessazione dell'attività  lavorativa,  dipendente  o
autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra  pensione
e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;
    o) estensione della disciplina  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti  dei
lavoratori dipendenti,  limitatamente  ai  lavoratori  di  nuova
assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento  del
calcolo  della  pensione  alla  contribuzione  dell'intera  vita
lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla  lettera  h),
alle forme pensionistiche esclusive  e  sostitutive  del  regime
generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e
le particolari caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro  delle
singole categorie; estensione del riferimento  dell'intera  vita
contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle  attività
iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo  a
nuova iscrizione alla rispettiva  gestione,  secondo  criteri  e
correttivi equipollenti  a  quelli  previsti  per  i  lavoratori
dipendenti;
    p) previsione che i principi e i criteri  direttivi  di  cui
alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v)  si  applichino  al
personale di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  20
novembre 1990,  n.  357  (24).  Le  conseguenti  variazioni  del
trattamento  previdenziale  erogato  dalla   gestione   speciale
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato  decreto
legislativo  n.  357  del  1990  (24)  non   determinano   oneri
aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei  datori  di
lavoro  di  cui,  rispettivamente,  all'articolo  5  del  citato
decreto legislativo n. 357 del 1990 (24) e all'articolo 1  della
legge 30 luglio 1990, n. 218 (25), salvo che venga  diversamente
stabilito in sede di contrattazione;
    q) disciplina della perequazione automatica  delle  pensioni
dei lavoratori dipendenti ed  autonomi  al  fine  di  garantire,
tenendo anche  conto  del  sistema  relativo  ai  lavoratori  in
attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;
    r) conservazione per le forme  pensionistiche  di  cui  alla
lettera o) dell'autonomia di  gestione  e,  se  più  favorevole,
della normativa vigente in materia di  invalidità  specifiche  e
per causa di servizio;
    s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali  per
le integrazioni al trattamento minimo  e  per  le  maggiorazioni
sociali  delle  pensioni,  al  fine  di  assicurare  al   nucleo
familiare del pensionato, computandovi il reddito  del  coniuge,
un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;
    t) ristrutturazione ed armonizzazione  della  disciplina  di
finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna
gestione   previdenziale   aliquote   contributive   idonee   ad
assicurare   l'equilibrio   gestionale,   con   esclusione    di
imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi  messi  a
disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
    u) disciplina transitoria per il calcolo delle  pensioni  da
determinare in quota parte in base alla previgente  normativa  a
garanzia dei diritti maturati;
    v)  previsione  di  più   elevati   livelli   di   copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione  e  la
vigilanza di  forme  di  previdenza,  anche  articolate  secondo
criteri di flessibilità  e  diversificazione  per  categorie  di
beneficiari, per  la  erogazione  di  trattamenti  pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori
dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su
base volontaria,  collettiva  o  individuale,  con  garanzia  di
autonomia  e  separazione  contabile  e  patrimoniale,  mediante
gestioni  dirette  o  convenzionate  affidate,  in   regime   di
concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie  di
previdenza e assistenza  ivi  compresi  quelli  cui  si  applica
l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26),  nonché  alle
imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.  742  (27),
alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e  ad  operatori
pubblici   e   privati,   con   l'osservanza   di   sistemi   di
capitalizzazione,  con  la  partecipazione   negli   organi   di
amministrazione e di controllo  interno  di  rappresentanti  dei
soggetti  che  concorrono  al  finanziamento   delle   gestioni,
prevedendosi  la  possibilità  di  concessione  di  agevolazioni
fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (28);
    z) revisione delle aliquote  di  rendimento  indicate  nella
tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della  legge  11  marzo
1988, n. 67 (29), secondo criteri di gradualità ed  equità,  con
armonizzazione  dei  rendimenti  delle   forme   di   previdenza
sostitutive    ed    esclusive    dell'assicurazione    generale
obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni  e
dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;
    aa)  razionalizzazione  dei  sistemi  di  accertamento   dei
lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione  dei
contributi,  tenuto  conto  della  disciplina  vigente  per   la
generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9
marzo 1989, n. 88 (26), al fine di una migliore  efficienza  del
servizio e del rafforzamento delle misure contro le  evasioni  e
le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti
le agevolazioni contributive.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma  1,  ad  eccezione  di  quelli  in  attuazione  dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o),  v)
e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del  parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per la  materia
di cui al presente articolo. Il  termine  per  l'emanazione  dei
decreti legislativi in attuazione dei  principi  e  dei  criteri
direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa)  del  comma  1  è
stabilito  in  duecentosettanta  giorni  ed  i  relativi  schemi
debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed  al  Senato
della Repubblica almeno trenta giorni prima della  scadenza.  Le
Commissioni si esprimono entro quindici  giorni  dalla  data  di
trasmissione.
  3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui  al
comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri   direttivi
determinati  dal  medesimo  comma  1  e  previo   parere   delle
Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con  uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.



  4. Finanza degli enti territoriali. - 1. Al fine di consentire
alle regioni, alle province ed ai comuni di  provvedere  ad  una
rilevante  parte  del  loro  fabbisogno  finanziario  attraverso
risorse proprie, il  Governo  della  Repubblica  è  delegato  ad
emanare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, salvo  quanto  previsto  al  comma  7  del
presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:
  a) all'istituzione, a decorrere dall'anno  1993,  dell'imposta
comunale  immobiliare  (ICI),  con  l'osservanza  dei   seguenti
principi e criteri direttivi:
    1) applicazione dell'ICI  sul  valore  dei  fabbricati,  dei
terreni agricoli e  delle  aree  fabbricabili  a  qualsiasi  uso
destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune
ove sono ubicati gli immobili;
    2)  assoggettamento  all'imposta,  per  anni   solari,   del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare  del  diritto  di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente
nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente
al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;
    3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli
estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di  non
avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite
catastali, su cui sono calcolati i valori degli  immobili,  sono
rivalutate periodicamente in base a  parametri  che  tengano  in
considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
    4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base
degli estimi del catasto;
    5) determinazione del valore delle aree  fabbricabili  sulla
base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su
cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da  parte  dei
soggetti indicati  al  numero  10),  demandando  al  comune,  se
richiesto, con propria certificazione, la  definizione  di  area
fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione  si
assume il  valore  dichiarato  ai  fini  dell'ICI  se  inferiore
all'indennità di espropriazione determinata  secondo  i  vigenti
criteri. In caso di  utilizzazione  edificatoria  dell'area,  di
demolizione di fabbricato, di interventi  di  recupero  a  norma
dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457 (30), la base imponibile è costituita  dal
valore dell'area fino alla data di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque,  fino
alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;
    6) determinazione di un'aliquota unica da parte  del  comune
in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione  della
aliquota minima in caso di mancata determinazione e con  facoltà
di aumentare l'aliquota  massima  fino  all'uno  per  mille  per
straordinarie esigenze di bilancio;
    7) esenzione dall'imposta per:
      7.1) lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità  sanitarie
locali, le  istituzioni  sanitarie  pubbliche  autonome  di  cui
all'articolo 41 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833  (31),
nonché  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   ed
agricoltura.  L'esenzione  spetta  limitatamente  agli  immobili
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;
      7.2)  gli  immobili  utilizzati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 87, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  (32),   e   successive
modificazioni,  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di
attività assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche,
ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive,  nonché   delle
attività di cui all'articolo 16,  lettera  a),  della  legge  20
maggio 1985, n. 222 (33);
      7.3) i fabbricati destinati  esclusivamente  all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
      7.4) i fabbricati di proprietà della Santa  Sede  indicati
negli articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato  lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo  con  legge  27
maggio 1929, n. 810 (34);
      7.5) i fabbricati appartenenti agli  Stati  esteri  per  i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi  esecutivi  in
Italia;
      7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (32), e successive modificazioni;
      7.7) i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9;
      7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
      7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati  al  fine  di
essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (35), per il periodo in cui  sono  adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
      7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
collina delimitate ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  27
dicembre 1977, n. 984 (36);
    8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
    9) detrazione dall'imposta dovuta  per  l'unità  immobiliare
adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  di  un
importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i
quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica
anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione  principale
dei  soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a   proprietà
indivisa;
    10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro  attività  a  titolo
principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia  non
superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta.
Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta  per  scaglioni
di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
      10.1)  nella  misura  del  30  per  cento  per  un  valore
complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
      10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso
tra 120 milioni e 200 milioni;
      10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso
tra 200 milioni e 250 milioni;
    11) accertamento  e  riscossione  dell'imposta  a  cura  del
comune, previa dichiarazione da parte del soggetto  passivo,  da
trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte
della  giunta  comunale   della   responsabilità   di   gestione
dell'imposta ad un funzionario; collaborazione  informativa  tra
il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema
telematico dei comuni;
    12) rimborso dell'imposta  pagata,  con  relativi  interessi
nella misura legale,  per  le  aree  divenute  inedificabili,  a
condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per  almeno
tre anni; il rimborso  è  limitato  all'imposta  pagata  per  il
periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto  per  atto  tra
vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci
anni;
    13) devoluzione delle  controversie  alla  competenza  delle
commissioni tributarie;
    14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il
50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed  il
20 per cento dell'imposta non versata  o  tardivamente  versata,
graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e
prevedendo la inapplicabilità della  soprattassa  per  omesso  o
tardivo  versamento  dipendente  da  procedure  fallimentari  in
corso;
    15)  determinazione  di  pene  pecuniarie  in   misura   non
eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;
    16)   esclusione   dei   redditi   dominicali   delle   aree
fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei
fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta  locale  sui
redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione  principale,
dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  di  un
importo  non  eccedente  120.000  lire  e  di   uguale   importo
dall'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  (IRPEG)  per
ognuna delle unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizie  a
proprietà indivisa adibita ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    17) soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili  (INVIM);  tuttavia  ne
sarà  prevista  l'applicazione,  con  le  aliquote   massime   e
l'acquisizione  del  gettito  all'erario  dello  Stato   per   i
presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo
al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello  al  31
dicembre 1992;
    18) in caso di espropriazione per  pubblica  utilità,  oltre
alla indennità determinata secondo i criteri vigenti,  è  dovuta
una eventuale maggiorazione pari alla differenza  tra  l'importo
dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal  suo  dante  causa,
negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe  stato
corrisposto  sulla  base  dell'indennità,  oltre  gli  interessi
legali sulla stessa differenza;
    19) non deducibilità dell'ICI  agli  effetti  delle  imposte
erariali sui redditi;
  b) all'attribuzione ai comuni, a  decorrere  dal  1994,  della
facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire
una addizionale all'IRPEF in  misura  non  eccedente  l'uno  per
cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il  2  per  cento  di
quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa
all'anno 1995 ed il 4 per cento di  quella  relativa  agli  anni
1996 e successivi. Con delibera del consiglio  comunale  possono
essere stabilite riduzioni  dell'addizionale  per  categorie  di
meno abbienti individuate sulla  base  di  indici  obiettivi  di
carattere sociale. L'addizionale è riscossa,  mediante  distinto
versamento,  in  unica  soluzione,  nei  termini  e  secondo  le
modalità previsti per  il  versamento  a  saldo  dell'IRPEF.  Il
provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in  favore  del
comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la  disciplina
dell'addizionale si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte
erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad
ampliare   ed   incentivare,   anche   prevedendo    forme    di
compartecipazione al maggior  gettito  risultante  dalla  stessa
attività, l'attività di segnalazione  dei  comuni  prevista  dal
terzo comma dell'articolo 44 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  (37),  e   successive
modificazioni;
  c) all'attribuzione, a decorrere dal  1°  gennaio  1993,  alle
regioni a statuto ordinario già  titolari  di  una  parte  della
tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  16
maggio 1970, n. 281 (38), come sostituito dall'articolo 5  della
legge 14 giugno 1990,  n.  158,  e  successive  modificazioni  -
dell'intera  tassa  automobilistica   complessivamente   dovuta,
nonché della soprattassa  annuale  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 8 ottobre  1976,  n.  691  (39),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,  n.  786,  e  della
tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984,
n. 362 (40), con l'osservanza dei seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    1) le misure della tassa automobilistica, della  soprattassa
annuale e della tassa speciale  possono  essere  stabilite,  con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle  scadenze  previste
nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970,  n.  281  (38),  nel
testo  modificato  dalla  legge  14  giugno  1990,  n.  158,   e
successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed  il
110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;
    2) la tassa automobilistica, la  soprattassa  annuale  e  la
tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano
gli analoghi  tributi  erariali  vigenti  nel  territorio  delle
regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle  concernenti  le
sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini,
con le stesse modalità ed a mezzo  dello  stesso  concessionario
della riscossione degli  analoghi  tributi  erariali,  il  quale
verserà i tributi regionali riscossi nelle casse  della  regione
di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio  fissato  per  i
detti tributi erariali;
    3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o  di
un autoscafo in una provincia compresa  nel  territorio  di  una
regione diversa da quella nel  cui  ambito  era  precedentemente
iscritto non dà luogo all'applicazione di una  ulteriore  tassa,
soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale
il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;
    4)  contestuale  riduzione   del   fondo   comune   di   cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38);
  d) all'istituzione, a  decorrere  dal  1994,  a  favore  delle
regioni a statuto ordinario di  un'imposta  sull'erogazione  del
gas e dell'energia elettrica per usi  domestici  commisurata  al
prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e  di  una
analoga imposta a favore  delle  province,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    1)  l'imposta  può  essere  proporzionale  o  progressiva  a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
    2) l'imposta regionale è determinata  da  ciascuna  regione,
con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6
per cento;
    3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna  provincia
in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;
    4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale  sono  dovute
alla regione ed alla provincia ove sono ubicate  le  utenze  dai
soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;
    5) in armonia con le disposizioni di carattere  generale  in
materia di tributi regionali e provinciali  saranno  determinati
le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e  il
massimo,  le  modalità  di  accertamento,  i  termini   per   il
versamento alle regioni ed alle province dei  relativi  tributi,
nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per  il
mancato o ritardato versamento;
  e) all'istituzione, a  decorrere  dal  1993,  a  favore  delle
province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni  di
cui alle lettere a), b), d) e g) del comma  1  dell'articolo  14
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41);
  f) all'applicazione agli enti locali  di  una  disciplina  dei
trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo  54  della
legge 8 giugno 1990, n.  142  (41),  tenga  conto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
    1) istituzione di un sistema a regime di determinazione  del
complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve
le detrazioni di cui  al  numero  2),  garantisca  dal  1994  un
andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la
crescita  della  spesa  statale  contenuti  nei   documenti   di
programmazione statale, con unificazione degli  stanziamenti  di
bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie  previste
dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41),  e  con
definizione delle rispettive quantificazioni;
    2) corresponsione ai comuni per  il  1993  di  trasferimenti
ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti  nel  1992,  al
lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11  luglio  1992,
n. 333 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, eventualmente  aumentati  secondo  le  indicazioni
della  legge  finanziaria  per  lo  stesso  anno  e   versamento
all'erario da parte dei comuni del  gettito  dell'ICI  calcolato
con l'aliquota del 4 per  mille,  al  netto  della  perdita  del
gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni
del  triennio  1990-1992;  corresponsione   alle   province   di
trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a
quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane  per  il
1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed  aumentati  con
lo  stesso  metodo  adottato  per  i  comuni;   detrazione   dai
trasferimenti erariali correnti, a decorrere  dal  1994,  di  un
importo complessivo pari  al  gettito  dovuto  per  l'anno  1993
dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota  del  4  per  mille,
ridotto della perdita derivante dalla  soppressione  dell'INVIM;
gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993,  in  deroga  a
quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14)  e  15),  sono
effettuati  dall'Amministrazione  finanziaria   in   base   alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte   sui   redditi,
avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti  dai  comuni;  le
somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per  effetto  di
detti accertamenti sono di  spettanza  dello  Stato,  sino  alla
concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
    3)  conservazione  a  ciascun  ente  locale  di   contributi
erariali  che  finanzino  i  servizi   indispensabili   di   cui
all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41),  per  le
materie di competenza statale, delegate  o  attribuite  all'ente
locale stesso;
    4) applicazione dal 1994 dei parametri  obiettivi  stabiliti
dal  predetto  articolo  54  della  legge  n.  142  del  1990  e
attuazione dallo stesso anno della perequazione degli  squilibri
della fiscalità locale, con particolare considerazione:
      4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a  5.000
abitanti;
      4.2) dei comuni non montani con  popolazione  inferiore  a
2.000 abitanti;
      4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente  depresse
con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
      4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
      4.5) degli enti aventi  nel  1992  trasferimenti  erariali
ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a  quelli  della
fascia demografica di appartenenza;
    5) ripartizione del fondo per  trasferimenti  correnti  alle
comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e  con
riferimento alla popolazione montana;
    6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei
vincoli in atto esistenti sul controllo  centrale  delle  piante
organiche,  sulle  assunzioni  di  personale  e  sui  tassi   di
copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti  locali
con situazioni strutturalmente deficitarie;
    7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e
dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi  consorzi,
con previsione  di  ritardo  nell'erogazione  dei  trasferimenti
erariali per i trasgressori;
  g)  all'autorizzazione  alle  province,  ai  comuni,  ai  loro
consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità  montane
ad assumere  mutui  per  il  finanziamento  di  opere  pubbliche
destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da
contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato  o
delle regioni soltanto sulla base di progetti &laqno;chiavi  in  mano»
ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto  dall'articolo
4, comma  9,  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65  (43),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1989,  n.
155,   deve   assicurare   l'equilibrio    economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in  relazione
agli introiti previsti e deve essere  preventivamente  assentito
da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che  sarà
approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente
lettera che superano l'importo di un miliardo di  lire  dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a  cura
di  società  specializzata  all'uopo  autorizzata  dal  Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto
dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito
mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla  presente
lettera gli enti interessati approvano le  tariffe  dei  servizi
pubblici   in   misura   tale   da    assicurare    l'equilibrio
economico-finanziario   dell'investimento   e   della   connessa
gestione.
  2. Il Governo della Repubblica è delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  uno  o  più  decreti  legislativi  diretti  al  riordino
dell'ordinamento finanziario e contabile  delle  amministrazioni
provinciali, dei comuni, dei  loro  consorzi  e  delle  comunità
montane,  con  l'osservanza  dei  seguenti  princìpi  e  criteri
direttivi:
    a) armonizzazione con i princìpi della contabilità  generale
dello Stato, per la parte  applicativa  dei  princìpi  contenuti
nella legge 8 giugno 1990,  n.  142  (44),  tenuto  conto  delle
esigenze   del   consolidamento    dei    conti    pubblici    e
dell'informatizzazione;
    b) applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8  giugno
1990, n. 142  (44),  con  l'introduzione  in  forma  graduale  e
progressiva della contabilità economica  a  decorrere  dal  1995
fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di  applicazione
anticipata (44/a);
    c)  definizione,  nell'ambito  del  sistema  di  contabilità
economica, dei princìpi per la determinazione dei costi e  degli
ammortamenti dei servizi degli enti locali;
    d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della
possibilità  di  ricorso  all'istituto  del  dissesto   per   il
risanamento  degli  enti  locali  in  grave  crisi  finanziaria,
secondo  i  criteri  contenuti  nelle   leggi   in   vigore,   e
coordinamento delle norme in materia (44/b).
  3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.
  4.  Il  Governo  della  Repubblica  è,  altresì,  delegato  ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno  o  più  decreti  legislativi  diretti  alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di
tributi locali vigenti, secondo i seguenti  princìpi  e  criteri
direttivi:
    a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni:
      1) tassazione della  pubblicità  esterna  avente  finalità
commerciale o rilevanza economica, assumendo come  parametro  di
commisurazione dell'imposta il mezzo  pubblicitario  utilizzato,
secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;
      2) attribuzione della soggettività  passiva  a  colui  che
dispone  dei  mezzi  pubblicitari   e   regolamentazione   della
responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
      3)  ridefinizione   delle   tariffe   sulla   base   delle
disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più
di cinque classi, in modo  che  la  previsione  di  gettito  per
l'anno 1994 non ecceda il doppio del  gettito  lordo  registrato
nel  1992.  Per  le  pubbliche  affissioni  le  tariffe  saranno
stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
      4) revisione delle disposizioni  riguardanti  la  gestione
dell'imposta  sulla  pubblicità  nonché   del   servizio   delle
pubbliche affissioni, sulla base anche  dell'articolo  22  della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (44);
    b) in materia di tasse per l'occupazione di  spazi  ed  aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
      1) rideterminazione delle  tariffe  al  fine  di  una  più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni  in  non  più  di  cinque
classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti,
non potranno superare il 50 per cento delle  misure  massime  di
tassazione vigente; le tariffe per  le  occupazioni  temporanee,
per ciascun giorno, non potranno superare il  10  per  cento  di
quelle stabilite, per ciascun anno, ai  fini  delle  occupazioni
permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175 (45), e  successive  modificazioni,  e  potranno  essere
graduate in relazione al tempo di occupazione;
      2) introduzione di  forme  di  determinazione  forfettaria
della  tassa  per  le  occupazioni  di   spazi   soprastanti   e
sottostanti il suolo con linee elettriche,  cavi,  condutture  e
simili, tenendo conto di parametri significativi;
      3) soppressione della tassa per le occupazioni  permanenti
di aree pubbliche con balconi, verande  e  simili  di  carattere
stabile, gravante sulle unità immobiliari, e  determinazione  di
criteri certi per la tassa sui passi carrabili;
      4) regolamentazione della  gestione  della  tassa  secondo
criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale  sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
    c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani:
      1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa  anche
mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio
e applicabilità della tassa nonché attraverso la  determinazione
di parametri di commisurazione del  prelievo  sulla  base  della
potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati
criteri oggettivi;
      2) definizione di precise  modalità  di  equiparazione  ai
rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa  comunale  e  di
applicazione della tassa, dei residui derivanti  dalle  attività
produttive;
    d) in materia di imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  di
diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
      1)  revisione  ed  armonizzazione  del   procedimento   di
accertamento  e  riscossione,  con  la   previsione   anche   di
versamenti  diretti  a  mezzo  conto   corrente   postale,   con
applicazione, per la riscossione  coattiva,  delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.
43 (46);
      2) revisione delle agevolazioni,  mantenendo  solo  quelle
che rispondono a finalità di carattere sociale e di  economicità
di gestione;
    e) in materia di imposte e  tasse  comunali  e  provinciali,
attribuzione alla  Direzione  generale  per  la  finanza  locale
presso il Ministero delle finanze della  funzione  di  vigilanza
sulle gestioni dei servizi tributari, anche  mediante  controlli
sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe,  al  fine  di
verificare l'osservanza delle disposizioni  che  disciplinano  i
singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.
  5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato
in lire 29.423 miliardi per  l'anno  1993  e  lire  24.010  (47)
miliardi per l'anno 1994, si provvede:
    a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700
miliardi  per  l'anno  1994,  mediante  utilizzo  delle  entrate
indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,  n.
332 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, come da  ultimo  modificato  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  151  (48),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
    b) quanto a lire 8.790 (47) miliardi per l'anno 1993, con le
maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2);
    c) quanto a lire 15.433 (47) miliardi per l'anno 1993 e lire
18.900 (47) miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
delle  proiezioni  per  gli  stessi   anni   dell'accantonamento
&laqno;Disposizioni finanziarie per le province, per  i  comuni  e  le
comunità montane»  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1992-1994, al  capitolo  6856  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1992;
    d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410
miliardi per  l'anno  1994,  mediante  parziale  utilizzo  delle
proiezioni dello stanziamento iscritto al  capitolo  5926  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1992  e
corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi,   all'uopo
intendendosi  corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,  n.  281
(49).
  6. Il Ministro del tesoro  è  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.  Al  fine  dell'espressione  del  parere  da  parte   delle
Commissioni permanenti competenti  per  la  materia  di  cui  al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi
in attuazione dei principi e dei criteri  direttivi  di  cui  al
comma 1, lettere a), c), e), f)  e  g),  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e  gli
schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e  dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d); e ai commi
2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le  Commissioni  si
esprimono entro quindici giorni dalla data  di  trasmissione.  I
decreti legislativi in attuazione dei  principi  e  dei  criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro
dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui  al
presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati  dall'articolo  stesso   e   previo   parere   delle
Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con  uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993 (49/cost).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1992, n. 257,
S.O.

(2) Riportata al n. A/LXXXVII.

(3) Riportata alla voce Comuni e province.

(4) Riportato alla voce Borse di commercio.

(5) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(6) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(6/a)  Lettera  così  modificata  dall'art.  8,  L.   23
dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII.

(7) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(8) Riportata al n. A/CXVI.

(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(10) Riportata al n. A/CXVI.

(11) Riportata alla voce Lavoro.

(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13) Riportata al n. A/CXVI.

(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(16)  Riportato  alla  voce  Ministero  della   pubblica
istruzione.

(17) Riportata alla voce Istruzione pubblica:  personale
direttivo, insegnante e non insegnante.

(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(19) Riportata alla voce Lavoro.

(20)  Riportata  alla  voce   Ministeri:   provvedimenti
generali.

(21) Riportata al n. A/CXIV.

(22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(23)  Riportata  alla  voce  Invalidità,   vecchiaia   e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(24) Riportato alla voce Istituti di credito.

(25) Riportata alla voce Istituti di credito.

(26) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(27) Riportata alla voce Assicurazioni private.

(28) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(29) Riportata al n. A/XCVIII.

(30) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.

(31) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(32) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).

(33) Riportata alla voce Enti di culto.

(34) Riportata alla voce Santa Sede.

(35)  Riportata  alla  voce  Assistenza  e   beneficenza
pubblica.

(36) Riportata alla voce  Economia  nazionale  (Sviluppo
della).

(37) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).

(38) Riportata alla voce Regioni.

(39) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(40) Riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(41) Riportata alla voce Comuni e province.

(42) Riportato al n. A/CXX.

(43) Riportato al n. A/CIV.

(44) Riportata alla voce Comuni e province.

(44/a) Il termine relativo  all'applicazione  di  quanto
previsto nella lett. b) è stato prorogato al 1°  gennaio
1996 dall'art. 5, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato
alla voce Finanza locale.

(44/b) Il termine per l'esercizio della delega  è  stato
prorogato al 28 febbraio 1995 dall'art. 1, L. 28 ottobre
1994, n. 596 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1994,  n.  253).  La
proroga del termine al 30 giugno 1996 è  stata  disposta
dall'art. 1, L. 20 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff.  27
dicembre 1995, n. 300).

(45) Riportato alla voce Finanza locale.

(46)  Riportato  alla  voce  Riscossione  delle  imposte
dirette.

(47)  Importo  così  modificato  dall'art.  16,  L.   23
dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII.

(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(49) Riportata alla voce Regioni.

(49/cost) La Corte costituzionale con   ordinanza  10-17
luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto  1995,  n.  33,
Serie   speciale)    ha    dichiarato    la    manifesta
inammissibilità   della   questione    di    legittimità
costituzionale dell'art.  4,  sollevata  in  riferimento
agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.