|
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivit� usuranti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
1. | Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento � richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. |
2. | Le attivit� particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che pu� essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
Art. 2 |
1. | Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonch� per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivit� particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di et� pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali � anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivit�, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravit� dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensit�, viene, inoltre ridotto il limite di anzianit� contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivit� di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
2. | Fermo restando il requisito minimo di un anno di attivit� lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma � frazionabile in giornate che sono attribuite semprech�, in ciascun anno considerato, il periodo di attivit� lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni. |
3. | Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di et� pensionabile in dipendenza delle attivit� particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore. |
Art. 3 |
1. |
Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: |
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalit� di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'et� pensionabile; | |
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalit� di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'et� pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalit� per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivit� particolarmente usuranti; | |
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalit� di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'et� pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro. | |
2. | Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. |
3. | Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanit�, stabilisce le modalit� di copertura degli oneri, determinandone l'entit� ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche. |
4. | Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sar� riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravit� dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensit�, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivit� con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non pu� superare il 20 per cento del corrispondente onere ed � attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto � emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1. |
5. | La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivit� usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanit�, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (Cos� sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
Tabella A
Lavoro notturno continuativo |
Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati |
Lavori in galleria, cava o miniera |
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie |
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto |
Lavori in cassoni ad aria compressa |
Lavori svolti dai palombari |
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi |
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo |
Autisti di mezzi rotabili di superficie |
Marittimi imbarcati a bordo |
Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza |
Trattoristi |
Addetti alle serre e fungaie |
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. |