Legge 23 dicembre
1994, n. 724 |
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Legge
23 dicembre 1994, n. 724
Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica.
(omissis)
Capo
II
Disposizioni
in materia previdenziale
Art. 11.
Eta' per il
pensionamento di vecchiaia.
- La tabella A allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e'
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 12.
Attivita' usuranti.
- Entro il 31 gennaio
1995 con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro,
sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette
"usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori
appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento
senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Art. 13.
Disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianita' nel regime generale e nei
regimi sostitutivi ed esclusivi.
- A decorrere dal 1°
gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti
privati e pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e'
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di
regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto
a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta'
stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per
il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli
ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di
entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo
di riordino del sistema previdenziale e comunque non
oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente
alla predetta disposizione di sospensione, dovra' essere
idoneo ad assicurare effetti di contenimento: a) del
saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi
per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di
cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e
lire 354 miliardi per l'anno 1997; b) del fabbisogno di
cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi
per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e
lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
- Qualora entro la data
del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il
provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla
predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono
aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1: a) le aliquote contributive
a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti
del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima; b) le aliquote
contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990,
n. 233 , dai soggetti iscritti alle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
degli imprenditori agricoli a titolo principale.
- Le disposizioni in
materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno
da causa di servizio; nei casi di pensionamento
anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie,
connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi
di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive integrazioni;
nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita'
contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di
appartenenza.
- Le disposizioni del
comma 3 non si applicano altresi': a) per i lavoratori
dipendenti del settore privato che, in possesso dei
requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano
cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come
attestato dalla certificazione del datore di lavoro di
cui alla successiva lettera b), sempreche' dalla predetta
data non prestino attivita' lavorativa. Tale ultima
condizione deve risultare dalla documentazione agli atti
degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla
dichiarazione di responsabilita' dell'interessato
rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ,
e successive modificazioni, all'atto della presentazione
della domanda di pensionamento anticipato; b) per i
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno
presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di
pensionamento anticipato in data antecedente al 28
settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge
per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro
entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il
termine anzidetto deve risultare dalla documentazione
agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata
dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di
responsabilita'; c) per i lavoratori ammessi alla
prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre
1994, nonche' per i lavoratori per i quali a tale data
sia in corso il periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' la
comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore
di lavoro mediante espressa dichiarazione di
responsabilita'; d) per i lavoratori dipendenti da
imprese cui e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale in base alle procedure avviate ai
sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente
alla data del 31 dicembre 1994; e) per i lavoratori che
fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennita'
di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle
procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni; f) per i lavoratori
dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28
ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da
altri enti o imprese per i quali siano avviati processi
di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche
normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti
locali per i quali sia stato approvato il bilancio
riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai
sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68; g) ai lavoratori privi di vista.
- Fuori dalle ipotesi di
cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal
comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici,
nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato
entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di
pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto,
entro la medesima data dall'amministrazione di
appartenenza, possono, ancorche' riammessi in servizio,
conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto
previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: a) da
1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non
inferiore a 37 anni; b) dal 1° gennaio 1996, qualora al
28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita'
contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni; c)
dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
inferiore a 31 anni .
- Ai trattamenti
pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui al
comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se
piu' favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di
decorrenza della prestazione.
- Per i lavoratori di cui
al comma 5 che conseguono il requisito contributivo
massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti
antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e
c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e'
attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore
stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti
predetti in materia di decorrenza delle pensioni di
anzianita'.
- Per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la
possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le domande di
pensionamento ancorche' accettate dagli enti di
appartenenza. Nei casi di domande di riammissione
presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da
coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28
settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica
rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto
del collocamento a riposo e con esclusione di ogni
beneficio economico e di carriera eventualmente
attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il
periodo di interruzione per cessazione dal servizio non
ha effetti sulla continuita' del rapporto di impiego e
viene considerato, ai fini del trattamento economico,
equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo
straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
- Le disposizioni del
decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate
fermi restando la validita' degli atti e dei
provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
- I lavoratori dipendenti
privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre
1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione,
possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati
di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo
criteri da individuarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di
onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di
definizione del provvedimento legislativo di riordino di
cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si
terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma.
Art. 14.
Perequazione
automatica delle pensioni.
- Con effetto dal 1995 il
termine stabilito, ai fini della perequazione automatica
delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1°
gennaio successivo di ogni anno.
Art. 15.
Assoggettamento alla
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei
trattamenti di pensione.-
- Con decorrenza dal 1°
gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo
stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti
per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla
base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto
al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono figurativamente aumentati della
percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177.
- La disposizione di cui
al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni
pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle
norme contenute nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successivamente modificazioni ed integrazioni.
- In attesa dell'armonizzazione
delle basi contributive e pensionabili previste dalle
diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e
privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la
pensione spettante viene determinata sulla base degli
elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita'
di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
spettante.
- La pensione di cui al
comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di
superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore
nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti.
- Le disposizioni
relative alla corresponsione della indennita' integrativa
speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo
2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive
modificazioni ed integrazioni, sono applicabili
limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31
dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilita' ad esse
riferite.
- Le disposizioni di cui
ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti
iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai
regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70 .
Art.16.
Modifiche alle norme
per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita. -
(omissis)
Art.17.
Aliquote di
rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime
internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.
- Con effetto dal 1°
gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue
di rendimento ai fini della determinazione della misura
della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono
estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita'
contributive o di servizio maturate a decorrere da tale
data.
- La disposizione di cui
al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici
erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 , qualora per gli stessi intervenga
la privatizzazione ivi prevista.
- Al secondo comma dell'articolo
8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da
ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
- La decorrenza degli
aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli
articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3,
comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1991, n. 59, gia' differita dall'articolo 11, comma 7,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ulteriormente
differita al 1° ottobre 1995.
- Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro
il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da
assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori
oneri.
Art. 18.
Condono
previdenziale ed assistenziale. -
- I soggetti tenuti al
versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro
posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma
4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31
marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi
precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo
delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del
17 per cento annuo nel limite massimo del 17 per cento
annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi
e dei premi complessivamente dovuti.
- L'agevolazione di cui
al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che
risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi
o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla
data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i
contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro
lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma
1.
- La regolarizzazione puo'
avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale
importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la
seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31
luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la
quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla
prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento
annuo per il periodo di differimento.
- La regolarizzazione
estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio,
connessi con le violazioni delle norme sul collocamento
nonche' con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
- I soggetti che
provvedono al versamento della seconda e della terza rata
del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601,
alle scadenze, gia' previste dal decreto stesso,
rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994,
non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli
interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
differimento, ne' del diritto di mora del 4 per cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
- I datori di lavoro
agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a
titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni
debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, anche nel
caso di omissione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti
del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU),
tramite il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti
- Il versamento degli
importi dovuti ai sensi del comma 6 e' effettuato in rate
quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a
lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non
superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli
unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo.
Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli
interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o
di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro,
nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente
comma e' effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
- L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25
novembre 1994, n. 648, e' ridotta, per ciascuno degli
anni 1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi.
- Per avvalersi delle
agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati
devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli
unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata
dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma
10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei
casi di omissione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda
di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di
decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi
nel periodo di riferimento.
- I richiedenti, a pena
di inammissibilita' della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una
somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi
in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione
contributiva ivi compresi interessi e sanzioni; b) per le
posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in
acconto una somma pari a un decimo del debito totale per
i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei
casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una
somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del
31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo
non puo' essere inferiore a lire 1.000.000.
- I crediti per
contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti
allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli
accessori di legge, nonche' gli importi dovuti per
accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli
obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31
dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in
vigore della presente legge, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione
- I contributi omessi
sono calcolati in conformita' delle somme esposte sui
bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
- Possono essere
corrisposti, con le modalita' ed i termini previsti dai
commi che precedono, anche i contributi che hanno formato
oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai
sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito
rimasto insoluto.
- L'omesso versamento
totale o parziale delle somme da corrispondere alle
scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonche' dei contributi
correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento
rateale, negli anni entro i quali si effettua la
rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della
regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente
articolo.
- Il pagamento dei debiti
contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e
12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e
di versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonche' le
obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento
della domanda di pagamento agevolato sospende i
provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in
qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle
somme determinate agli effetti del presente articolo alle
scadenze dallo stesso previste.
- I datori di lavoro
agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a
tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni
1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984
- In attesa di una
organica revisione della disciplina dei rapporti di
lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della
regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sono individuati le
province nelle quali si pratica un orario di lavoro
ridotto rispetto a quello praticato nel restante
territorio nazionale ed i criteri per la determinazione
dei relativi salari medi da valere per la liquidazione
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario
di lavoro ridotto.
- Qualora le competenti
autorita' regionali non abbiano proceduto all'accertamento
dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il
diritto alle agevolazioni contributive in favore dei
soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter
del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo
9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e'
definitivamente riconosciuto sulla base delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo
tempo prodotte dalle ditte interessate.
Art. 19
Soppressione dello
SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL.
- Con decorrenza 1°
luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le
funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo
le rispettive competenze, in apposite strutture,
salvaguardando le esperienze e le professionalita'
specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da
emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le
competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
- I contributi di cui all'articolo
11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono
riscossi dall'INPS, conformemente alle modalita'
stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via
generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti
che applicano o recepiscono i contratti collettivi di
lavoro del settore agricolo.
Art. 20
Interventi in
materia di occupazione e mercato del lavoro.
- L'accertamento definito
con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS,
nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento
ai fini dei versamenti contributivi.
- Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti
sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento
definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in
lire 1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla
base delle somme effettivamente introitate, per
interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro
definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di
lire 1.000 miliardi. A tal fine e' istituita nell'ambito
del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile.
- Tenuto conto dell'esigenza
di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un
adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi
degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, e' stabilita la
misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni
presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento
predetto rileva, ai fini dei contributi previdenziali
dovuti all'INPS.
Art. 21
Norma finanziaria.
- In conseguenza delle
disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di
1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei
trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali
interessate.