D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1996, n. 186, S.O.

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/ó/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento degli enti creditizi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disciplina delle attività e delle imprese di investimento

Capo I - Definizioni e disposizioni generali

1. Definizioni. - 1. Per "strumenti finanziari" si intendono:

  • a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

    b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

    c) quote di organismi di investimento collettivo;

    d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

    e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;

    f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    i) contratti di opzione per acquisire o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

  • 2. I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.

    3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

  • a) negoziazione per conto proprio;

    b) negoziazione per conto terzi;

    c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

    d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

    e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

  • 4. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:

  • a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

    b) locazione di cassette di sicurezza;

    c) concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene il finanziatore;

    d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

    e) servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

    g) intermediazione in cambi' quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

  • 5. Si intendono per:

  • a) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario), il decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 (2) e successive modificazioni;

    b) "legge fallimentare", il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (3) e successive modificazioni;

    c) "società di intermediazione mobiliare" (SIM), l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

    d) "Stato comunitario" lo Stato appartenente all'Unione Europea;

    e) "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione Europea, diverso dall'Italia;

    f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

    g) "imprese di investimento", le SIM e le imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie;

    h) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi di cui alle sezioni A e C della Tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

    i) "strumenti finanziari derivati", gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettere f), g) h) i) e j)

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    (2) Riportato al n. LII

    (3) Riportato alla voce FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

    2. Soggetti abilitati. - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

    2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attività prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

    3. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori. Con il medesimo regolamento vengono indicati quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi.

    4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a) limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44.

    3. Rapporti con il diritto Comunitario. - 1. Il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia di servizi di investimento.

    4. Vigilanza. - 1. L'attività di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

    2. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento, delle banche e degli altri soggetti abilitati, in conformità delle disposizioni del presente decreto; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

    3. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

    5.Provvedimenti. - 1. I regolamenti del Ministro del tesoro previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (4).

    2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza previsti dal presente decreto.

    3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.

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    (4) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. Capo II - Attività, succursali e libera prestazione di servizi

    6. Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento. - 1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • a) sia adottata la forma di società per azioni;

    b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";

    c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

    d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (4/a);

    e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'articolo 7;

    g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità e di idoneità stabiliti dagli articoli 8 e 10, comma 2;

    h) la struttura del gruppo di cui è parte la SIM non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa (4/b).

  • 2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma I non risulti garantita la sana e prudente gestione.

    3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

    4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h) (4/c).

    5. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

    6. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche italiane nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 2, comma 4, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

    ____________

    (4/a) Con Provv. Banca d'Italia 24 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1997, n. 18) è stato approvato il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dalla presente lettera in materia di capitale minimo delle SIM.

    (4/b) Con Provv. Banca d'Italia 24 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1997, n. 18), è stato approvato il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dalla presente lettera in materia di nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

    (4/c) Per l'esecuzione delle norme di cui al presente comma, vedi la deliberazione Consob 27 dicembre 1996, riportata al n. LXXIV.

    7. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.

    3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

    8. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale. - 1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM.

    2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto.

    3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

    9. Albo. - 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo (4/d).

    2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

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    (4/d) Per l'istituzione dell'albo delle Sim, vedi la deliberazione Consob 4 novembre 1996, riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    10. Partecipazione al capitale delle SIM - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 6, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della SIM.

    2. La Banca d'Italia entro novanta giorni dalla comunicazione può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione.

    3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia e alla SIM.

    4. Le SIM comunicano alla Banca d'Italia gli acquisti e le cessioni indicate nel comma 1, nonché, almeno una volta l'anno, l'identità dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime.

    5. Si considerano acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni al capitale delle SIM quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

    6. La Banca d'Italia determina con regolamento:

  • a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;

    b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

    c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni (4/e).

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    (4/e) Con Provv. Banca d'Italia 24 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1997, n. 18) è stato approvato il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma in materia di partecipazione al capitale delle SIM.

    11. Sospensione del diritto di voto. - 1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia e non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

    2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicare la gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza sulla medesima.

    3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi precedenti, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti che non avrebbero potuto essere espressi. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

    12. Richiesta di informazioni sulle partecipazioni. - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a) alle SIM nonché alle società e agli enti che partecipano al loro capitale, l'indicazione dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

    b) agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale di SIM, l'indicazione dei soggetti controllanti;

    c) alle società fiduciarie che partecipano al capitale di SIM, le generalità dei fiducianti.

  • 13. Succursali e libera prestazione di servizi di SIM - 1. Le SIM possono:

  • a) stabilire succursali nel territorio della Repubblica;

    b) operare in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2;

    c) operare in uno Stato extracomunitario anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  • 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

    3. Con il regolamento di cui al comma 2, vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare:

  • a) negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento;

    b) negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

  • 4. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:

  • a) l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato ospitante;

    b) il parere della CONSOB (4/f).

  • ______________

    (4/f) Con provvedimento 29 novembre 1996 della Banca d'Italia (Gazz. Uff. 17 dicembre 1996, n. 295) è stato adottato il regolamento attuativo del presente art. 13, in materia di apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero da parte di società di intermediazione mobiliare.

    14. Imprese di investimento comunitarie. - 1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. n primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dall'ultima comunicazione.

    2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

    3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

  • a) le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

    b) l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica (4/g).

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    (4/g) Per l'esecuzione delle norme di cui al presente comma, vedi la deliberazione Consob 27 dicembre 1996, riportata al n. LXXIV.

    15. Imprese di investimento extracomunitarie. - 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

    L'autorizzazione è subordinata:

  • a) al rispetto di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h);

    b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono svolgere in Italia;

    c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le SIM;

    d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;

    e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

  • 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma 1 e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

    3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali (4/h).

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    (4/h) Per l'esecuzione delle norme di cui al presente comma, vedi la deliberazione Consob 27 dicembre 1996, riportata al n. LXXIV.

    16. Succursali e libera prestazione di servizi di banche. - 1. Alla prestazione in stati esteri da parte di banche italiane dei servizi di investimento e dei servizi accessori nonché alla prestazione in Italia da parte di banche comunitarie ed extracomunitarie dei servizi medesimi si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario. Capo III - Svolgimento dei servizi

    17. Criteri generali. - 1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le banche devono:

  • a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

    b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

    c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

    d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

    e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.

  • 2. Nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento e le banche possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

    18. Contratti. - 1. I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. In caso d'inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

    2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

    4. Nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non si applica 1'articolo 1933 del codice civile.

    5. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all'impresa di investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

    19. Separazione patrimoniale. - 1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla impresa d'investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

    2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

    3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa d'investimento e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento non può inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, il denaro dei clienti, da essa detenuto a qualsiasi titolo.

    20. Gestione di portafogli di investimento. - 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

  • a) il contratto deve essere redatto in forma scritta;

    b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

    c) l'impresa di investimento e la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;

    d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa d'investimento o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

    e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

    f) l'impresa di investimento e la banca non possono delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, salvo autorizzazione scritta del cliente.

  • 2. L'efficacia dei contratti di gestione conclusi fuori sede ai sensi dell'articolo 22 ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 24 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario, all'impresa di investimento o alla banca.

    3. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

    21. Attività e di negoziazione nei mercati regolamentati. - 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 51. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

    2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste (4/i).

    3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

    _______________

    (4/i) In merito la Consob ha provveduto con deliberazione 10 dicembre 1996, riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    22. Offerta fuori sede. - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

  • a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

    b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

  • 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

    3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

  • a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c);

    b) dagli organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse.

  • 4. Le imprese d'investimento e le banche possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d'investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).

    5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con il regolamento di cui al comma 2.

    23. Promotori finanziari. - 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

    2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

    3. Il soggetto abilitato che conferisce 1'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari (4/1).

    5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.

    6. La CONSOB disciplina, con uno o più regolamenti:

  • a) L'istituzione e il funzionamento presso ogni Camera di commercio, industria e artigianato, con sede nei capoluoghi di regione, di commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari. Nelle province autonome di Trento e Bolzano operano le Commissioni provinciali presso le rispettive Camere di commercio. Le Commissioni deliberano le iscrizioni, rispettivamente, negli elenchi regionali o provinciali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate;

    b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;

    c) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

    d) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 2 gennaio l99l, n. 1(5);

    e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

    f) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

    g) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 45, comma 1.

  • 7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

    _____________________

    (4/1) Con Del. Consob 8 aprile 1997, riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO, è stato approvato il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari.

    (5) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    24. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari. - 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

    2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1. Capo IV - Vigilanza

    25. Vigilanza regolamentare. - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

  • a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (5/a);

    b) i sistemi che devono essere adottati affinché il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle società e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata (5/b);

    c) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

  • 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

  • a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini impartiti e delle operazioni effettuate;

    b) il comportamento da osservare nei rapporti con la clientela, con particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche attraverso la regolamentazione dei flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale;

    c) gli obblighi informativi nell'attività di negoziazione.

  • 3. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 tengono conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori, connesse con la qualità e con l'esperienza professionale dei medesimi.

    ________________

    (5/a) Con provvedimento 25 febbraio 1997, riportato 81 n. LXXV, la Banca d'Italia ha adottato il regolamento relativo alla presente lettera a).

    (5/b) Con Provv. Banca d'Italia 24 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1997, n. 18) è stato approvato il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dalla presente lettera in materia di disposizioni applicabili alle SIM appartenenti a gruppi non sottoposti a vigilanza su base consolidata.

    26. Interventi sui soggetti vigilati. - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti vigilati: a) convocare gli Amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

    2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie disciplinate nell'articolo 25, comma 1, lettera a).

    27. Vigilanza informativa. - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, possono chiedere alle imprese d'investimento e alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

    2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione e della certificazione del bilancio.

    3. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle SIM, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività, sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, a cura del presidente del collegio. Le disposizioni del presente comma si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi previsti dal presente decreto.

    4. La società incaricata della revisione e della certificazione del bilancio della SIM ovvero di società appartenenti al gruppo di cui la SIM è parte, comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli elementi che possono costituire causa del rifiuto della certificazione del bilancio. Il gruppo di appartenenza della SIM è quello rilevante ai fini dell'articolo 25, comma 1, lettera b).

    28. Revisione e certificazione del bilancio.- 1. Alle SIM si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (6), relative al controllo contabile e alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

    _______________

    (6) Riportato alla voce BORSE DI COMMERCIO.

    29. Vigilanza ispettiva. - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare, per le materie di rispettiva competenza, ispezioni presso le imprese di investimento e le banche e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, in armonia con le disposizioni comunitarie.

    2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

    3. La Banca d'Ita1ia e la CO.NSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

    4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

    5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

    30. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, I'ISVAP e l'Ufficio Italiano dei Cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

    2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB possono essere trasmesse, in conformità della disciplina comunitaria, ad altre autorità italiane competenti e a terzi, con il consenso dell'autorità dell'Unione Europea e dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

    3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

    4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

  • a) con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento in Italia o all'estero, relativi a imprese di investimento e banche;

    b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

    c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni nei mercati, alfine di garantire il regolare funzionamento di tali organismi.

  • 5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c) possono essere rivelate a terzi, con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso ove le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

    6. Le informazioni previste dai commi 2, 3 e 4 possono essere scambiate anche in deroga al segreto d'ufficio.

    7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri ad esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.

    8. Ad ogni altro fine, restano ferme le norme che disciplinano il segreto di ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia e della CONSOB. TITOLO II

    Crisi e sanzioni

    Capo I - Disciplina delle crisi

    31. Provvedimenti cautelari. - 1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

    2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.

    3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della SIM. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

    4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.

    5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

    32. Amministrazione straordinaria. - 1. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle SIM quando:

  • a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;

    b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

    c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1.

  • 2. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 e 77 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite ai clienti della SIM in luogo dei depositanti, e alle SIM in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

    3. Alle SIM non si applica il Titolo IV della legge fallimentare.

    33. Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie. - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB possono ordinare alle imprese stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

    2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, nonché ordinare la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale, o quando risultino violazioni delle norme di comportamento emanate ai sensi dell'articolo 25, o quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei clienti. I provvedimenti previsti dal presente comma sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

    3. I provvedimenti e gli adempimenti del presente articolo competono alla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, quando riguardano le banche comunitarie o le società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario.

    34. Liquidazione coatta amministrativa. - 1. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 32 siano di eccezionale gravità.

    2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

    3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi da 2 a 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite alle SIM in luogo delle banche e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

    4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori della SIM, depositano nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario.

    5. Possono proporre opposizione allo stato passivo. relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

    35. Sistemi d'indennizzo. - 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

    2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

    3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di, liquidazione coatta amministrativa, nonché con l'attività di vigilanza in generale.

    4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

    5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

    36. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri. - 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, alfine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.

    2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. Capo II - Sanzioni

    37. Abusivismo. - 1. Chiunque svolge uno o più servizi di investimento senza esservi autorizzato o legittimato ai sensi del presente decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La medesima pena si applica a chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento senza esservi legittimato ai sensi del presente decreto.

    2. Se vi è fondato sospetto di ritenere che una società svolga servizi di investimento senza esservi autorizzata o legittimata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

    3. Chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 23, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

    38. Gestione infedele. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella gestione di portafogli di investimento, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.

    39. Confusione di patrimoni. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio dei servizi di investimento, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

    40. Abuso di denominazione. - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "SIM", "società di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento è vietato a soggetti diversi dalle imprese di investimento. Chiunque contravviene al divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

    41. Partecipazioni al capitale. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la falsità delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

    2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12 nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni.

    42. Tutela dell'attività di vigilanza - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che svolgono servizi di investimento ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di dette imprese o sulle attività svolte per conto degli investitori o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni o le attività stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che esercitano servizi di investimento e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

    43. Altre sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché nei confronti dei relativi dipendenti, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 7, commi 2 e 3, e dell'articolo 10, comma 4, 19, 20, comma 1, 21, comma 2, 22, 23, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 24, comma 2, 25, commi 1 e 2, 26, comma 2, 27, commi 1 e 2, e 29, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia.

    2. Le sanzioni previste dal comma I si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.

    3.Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano altresì ai soggetti che violano le norme dell'articolo 27, commi 3 e 4, nonché sui soggetti che eseguono le comunicazioni previste dall'articolo 10, comma 3, con un ritardo non superiore a trenta giorni.

    44. Procedura sanzionatoria - 1. Per le violazioni previste nel presente capo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, inviano la documentazione al Ministero del tesoro per l'applicazione della sanzione pecuniaria, formulando la relativa proposta.

    2. Il Ministero del tesoro provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato.

    3. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammesso reclamo alla Corte di Appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato al Ministero del tesoro e all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento medesimo e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dall'ultima notifica. L'autorità cui è stato notificato il reclamo trasmette alla Corte d'Appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

    4. La Corte d'Appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie, documenti nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

    5. Il giudizio della Corte d'Appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    6. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'Appello al Ministero del tesoro, nonché alla Banca d'Italia o alla CONSOB per la pubblicazione, per estratto, nei rispettivi Bollettini.

    7. Le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

    8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 40, 41 e 43 non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (7).

    _____________

    (7) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

    45. Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari. - 1. Nei confronti dei promotori finanziari che si rendono responsabili della violazione di norme del presente decreto ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB sono irrogate, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva, le seguenti sanzioni:

  • a) richiamo scritto;

    b) sanzione amministrativi pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;

    c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

    d) radiazione dall'albo.

  • 2. Le sanzioni sono irrogate dalla CONSOB, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni scritte presentate entro il termine di trenta giorni dagli interessati; questi ultimi hanno facoltà di richiedere di essere ascoltati personalmente entro il medesimo termine. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (7).

    3. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.

    4. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

  • a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

    b) delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

    c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

    d) reati previsti dal presente decreto.

  • _____________

    (7) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. TITOLO III

     

    Disciplina dei mercati

    Capo I - Mercati regolamentati

    46. Mercati regolamentati di strumenti finanziari. - 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

    2. La CONSOB, con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina:

  • a) il capitale minimo delle società di gestione previste dal comma 1;

    b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione (7/a).

  • 3. Il Ministro del tesoro, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

    4. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto (7/b).

    5. Anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

    _________________

    (7/a) Con Del. Consob 1 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1996, n. 240) è stato approvato il regolamento per la determinazione del capitale minimo delle società di gestione e delle attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati di cui al presente comma.

    (7/b)L'art. 1,D.M. 15 gennaio 1997(Gazz. Uff. 22 gennaio 1997, n. 17),entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha cosi disposto:

    "Art. 1. 1.Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.

    2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a cinque miliardi di lire per i titoli di Stato e di 500 milioni per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato".

    47. Regolamento del mercato. - 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione. Il regolamento determina in ogni caso:

  • a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

    b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori;

    c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

    d) i tipi di contratto ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

  • 2. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

    48. Autorizzazione dei mercati regolamentati. - 1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

  • a) la società di gestione possiede i requisiti previsti dall'articolo 46;

    b) il regolamento è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

  • 2. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato quando non contrastino con il comma 1, lettera b).

    3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati d'intesa con la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

    49. Organizzazione e funzionamento del mercato. - 1. La società di gestione:

  • a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

    b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

    c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;

    d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte.

  • 2. La società di gestione, conformemente alle disposizioni emanate dalla CONSOB:

  • a) istituisce e gestisce il registro delle operazioni effettuate sul mercato ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157 (8).

    b) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157 (8).

  • 3. La società di gestione, sulla base di apposita convenzione con la CONSOB, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, n. 6, dall'articolo 3, n. 2 e dall'articolo 4, primo comma, n. 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 (9), nonché agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB.

    _______________

    (8) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    (9) Riportato alla voce BORSE DI COMMERCIO.

    50. Vigilanza sui mercati. - 1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

    2. La CONSOB, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

    3. In caso di necessità ed urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

    4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; detti provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

    51. Riconoscimento dei mercati. - 1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE.

    2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

    3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.

    4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

    5. Le imprese di investimento e le banche nonché i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla CONSOB, nei casi e secondo le modalità da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri.

    52. Compensazione e liquidazione delle operazioni. - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e del servizio di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (9/a). Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione, fino alla fase del regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da una società autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (10).

    2. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di compensazione e di liquidazione delle operazioni effettuate nei mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare le caratteristiche di sistemi di garanzia, emanando anche disposizioni concernenti la creazione di patrimoni separati di garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dagli operatori ammessi alle contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di garanzia e sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

    3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine la compensazione dei contratti stipulati.

    4. Le imprese d'investimento e le banche sono autorizzate al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia.

    5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina della gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289 (11).

    _______________

    (9/a) Vedi il Provv. Banca d'Italia 9 aprile 1997, riportato al n. LXXVI.

    (10) Riportato alla voce SOCIETA' COMMERCIALI.

    ( 11 ) Riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO.

    53. Vigilanza sulle società di gestione. - 1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 50, comma 2.

    2. La CONSOB iscrive le società di gestione in un albo.

    3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 46. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

    54. Provvedimento straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione. - 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può altresì conferire al commissario per determinati atti anche i poteri dell'assemblea; le relative determinazioni non sono valide senza l'approvazione del Ministero, sentita la CONSOB.

    2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 48, comma 1.

    3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, della legge fallimentare.

    5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

    6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere. I Capo II - Mercati non regolamentati

    55. Scambi organizzati di strumenti finanziari. - 1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori e agli operatori notizie e documenti su scambi organizzati di strumenti finanziari che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati.

    2. La CONSOB può vietare gli scambi organizzati di strumenti finanziari quando possa derivarne un grave pregiudizio alla tutela degli investitori.

    3. Il provvedimento di divieto è adottato dalla CONSOB d'intesa con 1a Banca d'Italia quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

    4. Il provvedimento di divieto è adottato dal Ministero del tesoro, sentita h Banca d'Italia, quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli di Stato. Capo III - Trasformazione dei mercati esistenti

    56. Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto. - 1. Il Consiglio di borsa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta alla CONSOB un progetto concernente la costituzione di una o più società per azioni aventi per oggetto la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) ed i), concernenti strumenti finanziari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto e relativi indici, allegando:

  • a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna società;

    b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere di cui il Consiglio di borsa è titolare nonché la valutazione del patrimonio e la eventuale ripartizione delle attività e delle passività per ciascuna delle società, con indicazione dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione dei mercati.

  • 2. Il Consiglio di borsa, ricevuta l'approvazione della CONSOB, entro trenta giorni costituisce con atto unilaterale le società indicate nel progetto, nominando un amministratore provvisorio per ciascuna società. Delle avvenute costituzioni è data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    3. Il Consiglio di borsa continua ad esercitare i poteri e le funzioni ad esso spettanti in base a disposizioni di legge o per delega della CONSOB e collabora con l'amministratore provvisorio di ciascuna delle società costituite alla redazione dei regolamenti dei mercati.

    4. Entro sessanta giorni dalla costituzione, ciascuna società delibera un aumento del capitale sociale sottoscritto dal Consiglio di borsa mediante conferimento dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione del mercato previsti al comma 1, lettera b). Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi 3 e 4, dei codice civile. Si applica l'articolo 2558 del codice civile.

    5. Dopo il perfezionamento dell'aumento di capitale previsto al comma 4, il Consiglio di borsa, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero del tesoro, promuove la vendita delle azioni relative all'intero capitale di ciascuna delle società costituite, riservandone una quota pari ad almeno il cinquantuno per cento del capitale con diritto di voto agli intermediari che possono negoziare sui mercati ai sensi del presente decreto.

    6. L'amministratore provvisorio di ciascuna società, entro dieci giorni dalla vendita prevista dal comma 5, convoca la prima assemblea dei soci, che delibera la nomina degli organi sociali.

    7. Entro trenta giorni dalla riunione prevista dal comma 6,1'assemblea ordinaria di ciascuna società delibera i regolamenti dei mercati. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati secondo le norme previste nei regolamenti, quando esse siano idonee ad assicurare la trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

    8. Dalla data indicata nell'autorizzazione prevista dal comma 7, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:

  • a) si applicano le disposizioni del capo I del presente Titolo;

    b) cessano le funzioni del Consiglio di borsa;

    c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonché i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite.

  • 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le sedi locali delle borse valori. A decorrere dalla data della cessazione delle sue funzioni il Consiglio di borsa è posto in liquidazione e il ricavato è attribuito al Ministero del tesoro.

    10. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto; di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.

    57. Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1994. - 1. Il Comitato di gestione previsto dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1994 - Serie generale, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministero del tesoro un progetto concernente la costituzione, con atto unilaterale, di una o più società per la gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato, allegando:

  • a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna società;

    b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e dei rapporti giuridici in essere di cui il Comitato di gestione è titolare e l'indicazione dei tempi e delle modalità per il loro trasferimento alle società.

  • 2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, approva il progetto.

    3. Il Comitato di gestione provvede all'attuazione del progetto. Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi terzo e quarto, del codice civile. Delle avvenute costituzioni è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione dell'avviso sostituisce tutte le formalità necessarie per rendere opponibili a terzi il trasferimento dei beni e dei diritti e la cessione dei rapporti giuridici in essere. Si applica l'articolo 2558 del codice civile.

    4. Entro trenta giorni dalla riunione della prima assemblea, l'assemblea ordinaria di ciascuna società delibera i regolamenti dei mercati.

    5. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva il regolamento.

    6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, approva i regolamenti e autorizza l'esercizio dei mercati dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato secondo le norme previste dal Capo I del presente Titolo.

    7. Dalla data indicata nelle autorizzazioni previste dai commi 5 e 6, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:

  • a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;

    b) cessano le funzioni del Comitato di gestione;

    c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonché i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite.

  • 8. Fino all'approvazione dei regolamenti indicati nei commi precedenti, i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni nonché dalle disposizioni della convenzione e del protocollo integrativo ivi previsti, in quanto applicabili.

    9. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse. Capo IV - Norme finali e transitorie. Sanzioni

    58. Norme finali e transitorie. - 1. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il Ministero del tesoro è ammesso alle negoziazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e vi partecipa con le modalità di intervento stabilite d'intesa con la Banca d'Italia. Il Ministero del tesoro può disporre l'ammissione alle negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.

    2. La CONSOB individua con regolamento quali tra le disposizioni concernenti gli emittenti di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto si applicano agli emittenti di titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati previsti dal presente decreto diversi da quelli di cui all'articolo 56.

    3. In sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto, il mercato di Borsa per la negoziazione degli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e i), il mercato all'ingrosso dei titoli di stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994.

    4. Le disponibilità liquide indicate nell'articolo 24, comma 4-ter, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (12), non ancora acquisite dal Consiglio di Borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in un fondo destinato ad interventi per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dei mercati. Con regolamento del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per la gestione del fondo.

    5. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 46, comma 3, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione nonché ai partecipanti al capitale delle società medesime si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e di professionalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (12).

    ______________

    (12) Riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO.

    59. Sanzioni. - 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché dei dipendenti della società di gestione del mercato che si rendano responsabili della violazione delle norme del Capo I del presente titolo, nonché delle disposizioni generali e particolari impartite ai sensi delle norme medesime, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

    2. Nei confronti degli organizzatori e degli operatori che non forniscono le notizie e i documenti previsti dall'articolo 55, comma l, ovvero violano il divieto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 55, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

    3. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, ovvero della Banca d'Italia nel caso di mercati regolamentati o scambi organizzati all'ingrosso di titoli di Stato, provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. Si applica la procedura prevista dall'articolo 44. TITOLO IV

    Disposizioni transitorie e finali

    60. SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate. - 1. Le SIM, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano taluni dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 3, continuano a esercitarli e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9.

    2. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non svolgano alcuno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, provvedono entro un anno ad eliminare dalla propria denominazione sociale le espressioni "SIM", "società di intermediazione mobiliare" o simili, sempreché nel frattempo non vengano autorizzate all'esercizio di servizi di investimento.

    3. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate all'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (13) sono autorizzate a prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le medesime SIM devono essere in grado di soddisfare le condizioni richieste in via generale per prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).

    4. Le Società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (13), devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 (14) e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 (15), convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.

    5. Le banche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a prestare servizi d'investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

    ________________

    (13) Riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO.

    (14) Riportata alla voce SOCIETA' COMMERCIALI.

    (15) Riportato alla voce SOCIETA' COMMERCIALI.

    61. Agenti di cambio. - 1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (13), restano autorizzati allo svolgimento delle attività di negoziazione per conto terzi e alle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera c), e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresì gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonché il Titolo III.

    _________________

    (13) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    62. Fondo nazionale di garanzia - 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (13), ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35.

    2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.

    3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2.

    4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

    _______________

    (13) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    63. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (16). - 1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (16) le parole "d'intesa con la Commissione nazionale per società e la borsa (CONSOB)" sono sostituite con le parole "sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)"

    2. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (16) le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB"

    3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (16) le parole "da lire quindici milioni a lire novanta milioni" sono sostituite con le parole "da lire un milione a lire cinquanta milioni"

    ________________

    (16) Riportato al n. XLIV.

    64. Modifiche al T. U. bancario.- 1..........................(17)

    2...........................................................(18)

    3...........................................................(19)

    4...........................................................(20)

    5...........................................................(21)

    6...........................................................(22)

    7...........................................................(23)

    8...........................................................(24)

    9...........................................................(25)

    10...........................................................(26)

    11...........................................................(27)

    12...........................................................(28)

    13...........................................................(29)

    14...........................................................(30)

    15...........................................................(31)

    16...........................................................(32)

    17...........................................................(33)

    18...........................................................(34)

    19...........................................................(35)

    20...........................................................(36)

    21...........................................................(37)

    22...........................................................(38)

    23...........................................................(39)

    24...........................................................(40)

    25...........................................................(41)

    26...........................................................(42)

    27...........................................................(43)

    28...........................................................(44)

    29...........................................................(45)

    30...........................................................(46)

    31...........................................................(47)

    32...........................................................(48)

    33...........................................................(49)

    34...........................................................(50)

    35...........................................................(51)

    36. I richiami contenuti nel presente decreto alle norme del T.U. bancario che sono oggetto di modifica o sostituzione da parte dei commi precedenti si intendono effettuati al testo risultante dalle modifiche o dalle sostituzioni stesse.

    _____________________

    (17) Modifica l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (18) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 11, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (19) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1I, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (20) Modifica l'art. 12, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (21 ) Modifica il comma 4 dell'art. 16, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (22) Modifica il comma 3 dell'art. 70, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (23) Modifica il comma 3 dell'art. 72, D.Lgs 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (24) Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 73, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (25) Sostituisce l'art. 9, D.Lgs. I settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (26) Modifica il comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (27) Modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 83, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (28) Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 85, D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385, riportato al n. LII.

    (29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 86, D.Lgs 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (30) Modifica il comma 6 dell'art. 86, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (31)Sostituisce l'art. 89, D.Lgs. 1. settembre1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (32) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 90, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (33) Sostituisce l'art. 91 D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (34) Sostituisce l'art. 92, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (35) Modifica l'art. 107, D.Lgs. 1. settembre l993 n. 385 riportato al n. LII.

    (36) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 111, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (37) Sostituiscel'art.129, D.Lgs. 1. settembre 1993 n.385 riportato al n. LII.

    (38) Modifica l'intestazione del Capo I e della Sezione I nel Titolo VIII, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (39) Sostituisce l'art. 132, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (40) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 133, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (41)Modifica le intestazioni della Sezione II, della Sezione III e della Sezione IV del Titolo VIII, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385, riportato al n. LII.

    (42) Sostituisce l'art. 139, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (43) Sostituisce l'art. 140, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (44) Modifica l'intestazione della Sezione V del Titolo VIII, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (45) Sostituisce l'art. 141, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportate ai n. LII.

    (46) Abroga l'art. 142, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (47) Sostituisce l'art. 143, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (48) Sopprime l'intestazione del Capo II del Titolo VIII, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (49) Modifica l'art. 144, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (50) Inserisce l'intestazione del Capo VI dopo l'art. 144, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    (51) Sostituisce i commi 1 e 3 e aggiunge i commi 8, 9 e 10 all'art. 145, D.Lgs. 1. settembre 1993 n. 385 riportato al n. LII.

    65. Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (52). - 1 (53)

    ___________________

    (52) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA GENERALE DELLO STATO.

    (53) Aggiunge un comma all'art. 40 L. 23 dicembre 1994 n. 724 riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA GENERALE DELLO STATO.

    66. Abrogazioni. - 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (54), con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:

  • a) l'articolo 3, comma 2, lettera a), nella parte relativa al capitale sociale delle SIM, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);

    b) l'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e a), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 7, comma 1;

    c) l'articolo 3, comma 2, lettera e), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1;

    d) l'articolo 4, comma 1, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 6;

    e) l'articolo 15, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 62;

    f) gli articoli 20, ad eccezione dei commi 9 e 10, 23 e 24, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 56;

    g) l'articolo 22, dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 52.

  • 2. Sono abrogati:

  • a) l'articolo 18-ter, commi terzo, quarto e quinto, sub 1, e l'articolo 19, sub 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (55), convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

    b) le restanti disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (56), ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 1O, comma 3, dell'articolo 19, comma 2, dell'articolo 20, commi 9 e 10, e dell'articolo 21;

    c) l'articolo 158 del T.U. bancario;

    d) l'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 14 agosto 1993, n. 344 (56) e 1'articolo 4, comma 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (56), nella parte in cui si riferiscono ai protocolli di autonomia gestionale.

  • 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

    ________________

    (54) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    (55) Riportato alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    (56) Riportata alla voce BORSE Dl COMMERCIO.

    67. Norma transitoria. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili con la disciplina comunitaria e con le norme del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. Le relative violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 43 e 44 con la procedura ivi prevista.

    2. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

    3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento delle Sim, per le quali non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo né effettuate restituzioni, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dall'articolo 34.

    4. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro perché emani il relativo decreto e alla Banca d'Italia in relazione a quanto disposto dall'articolo 34.

    5. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

    68. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1. settembre 1996.

    ALLEGATO Sezione A - Servizi

    1. Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti di cui alla sezione B.

    2. Esecuzione di tali ordini per conto terzi.

    3. Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti di cui alla sezione B.

    4. Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B.

    5. Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti di cui alla sezione B e/o collocamento di tali emissioni. Sezione B - Strumenti

    1. Valori mobiliari.

    2. Quote di un organismo di investimento collettivo.

    3. Strumenti del mercato monetario.

    4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.

    5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).

    6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ("equity swaps")

    7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse. Sezione C - Servizi accessori

    1. Custodia e amministrazione in relazione ad uno o più degli strumenti di cui alla sezione B.

    2. Affitto di cassette di sicurezza.

    3. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti di cui alla sezione B, transazione in cui interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.

    4. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

    5. Servizi connessi all'assunzione a fermo.

    6. Consulenza in materia di investimenti in merito ad uno o più degli strumenti elencati nella sezione B.

    7. Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.


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