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D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.
Art. 1.
Contributi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,26 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,553 per cento;
b) dal 1° gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,56 per cento; dalla medesima data l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura del 7,953 per cento;
c) dal 1° gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria e quella a carico dei lavoratori è stabilita nella misura dell'8,353 per cento;
d) dal 1° gennaio 2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
4. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. La disposizione di cui all'art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , è abrogata. Il contributo al Fondo di cui al comma 1 dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 2.
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private.
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335 .
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Art. 3.
Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.
1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è elevata a 40 anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .
4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applica l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
5. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
8. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 .
9. Sono abrogati gli articoli 7, ultimo comma, e 10, della legge 25 novembre 1971, n. 1079. A decorrere dal sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto è altresì abrogato l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , come modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 , per i lavoratori che cessano dal servizio o passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trovano applicazione l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 , e l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , sostituito dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 , è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo di cui all'art. 1, comma 1.
12. La facoltà di cui al comma 11 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo di cui al medesimo comma 11, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in vigore alla data della cessazione stessa.
13. Le facoltà di cui ai commi 11 e 12 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. E' abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293 .
Art. 4.
Pensione di invalidità.
1. Agli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, dai lavoratori di cui al medesimo comma 1 successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Sono abrogati gli articoli 7, quarto e quinto comma, e 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
Art. 5.
Ricongiunzione.
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica l'art. 3, primo comma, n. 2, lettera a), e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 , e successive modificazioni.
Art. 6.
Norme transitorie e finali.
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.