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D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
Art. 1.
Contributi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.
4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;
b) dal 1° gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro é stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;
c) dal 1° gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro é stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;
d) dal 1° gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;
e) dal 1° gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , è abrogata. Il contributo al Fondo dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:
a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;
b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 2.
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributi va di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995.
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 .
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.
Art. 3.
Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.
1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonchè dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .
4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 .
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995.
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3° e 4°, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4
dicembre 1956, n. 1450 , e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1_ gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 , come modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , come sostituito dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilità è consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 , in vigore alla data della cessazione stessa.
12. Le facoltà di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. E' abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera c), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Art. 4.
Prestazioni di invalidità.
1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Art. 5.
Riserva legale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 , è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6.
Norme transitorie e finali.
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.