Legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

 

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

(omissis)

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.

179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.

181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 181.

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

184. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli- cative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita' indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.

193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione".

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualita' di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, e' consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalita' determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettivita'.

199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.

201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attivita' di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalita' fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti e' ammessa, altresi', la facolta' di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".

211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore".

212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano gia' versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), e' fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.

215. Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.

216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.

217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera e' dovuta nella misura del 30 per cento, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali.

220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".

225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

227. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali con- secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.

228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua del debito secondo le modalita' previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.

230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

234. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.

235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994".

236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001".

237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle rela- tive date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.

238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.

239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996.

248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unita' sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio e' obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 e' fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di eta', ovvero di presentare un certificato medico.

257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. E' altresi' escluso che le piu' favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

(omissis)