MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211.
Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 21 aprile !993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,n.400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza dì prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo del fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;
Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Titolo I
FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE
Art. 1.
Ambito di applicazione
.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
.
Art. 2.
Requisiti formali di costituzione
e raccordo con le fonti istitutive
.I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
.Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.
Art. 3.
Elementi dello statuto dei fondi
.Costituiscono elementi essenziali dello statuto:
b)denominazione, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione";
c)sede;
d)durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;
e)scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
f)previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
g)indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
h)destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
ordinamento e norme sull'amministrazione, con particolare riferimento a:
criteri di formazione e prerogative dell'assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;
composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del fondo pensione e alle modalità di, realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicatile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;
previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell'organo amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993;
i)modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;
I) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
m)tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
n)previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;
o)criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
p)criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;
q)previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
r)regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 124 del 1993;
s)criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo; del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
t)definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
u)obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;
v)obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;
z)cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 124 del 1993.
. Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti:
regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);
tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto;
criteri generali di impiego delle risorse;
risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.
.Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.
.
Art. 4.
Requisiti di onorabilità e professionalità
.Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione e di controllo e inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:
b)i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;
c)l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice civile.
d)
.Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed inoltre il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
f)funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1;
g)funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;
h)funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
i)funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
.Sin dall'entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti l'organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.
.
.I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
.Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.
.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.
.
Art. 5.
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, va presentata, o inviata a mezzo raccomanda a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.
.Copia, in carta semplice, della predetta istanza e della allegata documentazione va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
.
Art. 6.
Contenuto dell'istanza
. L'istanza deve riportare, nell'ordine indicato, quanto di seguito specificato:
b) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;
c) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
d) elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre, del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l'indicazione delle generalità complete;
e) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
f) elenco dei documenti allegati.
g)
Art. 7.
Documentazione a corredo dell'istanza
. All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima istanza:
copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
copia dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;
copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari a cui il fondo pensione fa riferimento e anche, indicativamente, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente capo.
.Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale del fondo pensione e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:
c) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
f) l'insussistenza delle cause dì cui all'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'articolo 2399 del codice civile;
g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
h) che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
i) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;
j) per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato di iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.
. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano ulteriori cause impeditive dell'assunzione delle relative cariche provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.
Art. 8.
Richiesta di riconoscimento
della personalità giuridica
.I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.
Art. 9.
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
.La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 7, comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.
.La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso, lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto.
.Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
.Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 5, corredata della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione all'esercizio dell'attività ovvero nega l'autorizzazione con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione che abbia avanzato la richiesta di cui all'articolo 8, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in una con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emana, al sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
.Ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.
.Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
Art. 10.
Iscrizione all'albo
.Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.
Titolo II
FORME PENSIONISTICHE PREESISTENTI ALL'ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421
Art. 11.
Ambito di applicazione
.Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.
Art. 12.
Comunicazione alla commissione di vigilanza
.I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell'obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza un'apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:
b)la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica;
c)le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
d)l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete.
.I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:
la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;
una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2;
le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.
.Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.
.La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione:
h)fonti istitutive;
i)bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;
j)convenzioni di gestione delle risorse.
Art. 13.
Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo
.Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3; lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
.La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Art. 14.
Requisiti di onorabilità e professionalità
.Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 4, nonché l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.
.La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.
.Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l'articolo 4, comma 3, secondo periodo. I requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell'organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti dell'organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.
Titolo III
FONDI PENSIONE APERTI
Art. 15.
Ambito di applicazione
.Le disposizioni del, presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 16.
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
.I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante legale. Copia, in carta semplice, della predetta istanza va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
.Entro dieci giorni dal ricevimento, copia della predetta istanza e della documentazione ad essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza sul soggetti istanti.
Art. 17.
Contenuto dell'istanza
.L'istanza deve riportare, nell'ordine indicato, quanto di seguito specificato:
b)denominazione e sede della società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;
c)generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
d)denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristiche generali;
e)indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensione da istituire;
f)elencazione dei documenti allegati.
.All'istanza va allegata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell'organo di controllo della società che intende istituire il fondo pensione, nella quale l'organo amministrativo della società istante ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sulla base dei documenti di cui all'articolo 7, comma 2 e 3 del presente decreto.
.La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
.Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell'incarico.
Art. 18.
Documentazione da produrre a corredo dell'istanza
.A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive la medesima istanza:
b) atto costitutivo della società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con gli estremi della omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
c) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società istante, che il capitale è stato interamente versato;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;
e) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella della istanza di autorizzazione.
.All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:
c) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione aperto";
d) sede;
e) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
f) scopo esclusivo in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo;
g)destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
h)previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
i)indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
j)convenzioni assicurative nel casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
l) modalità di adesione;
m)sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;
n)criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
o)criteri generali dell'impiego delle risorse;
p)banca depositarla di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;
q)misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;
r)norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
s)criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
t)regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
.Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza aĦ sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 19.
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
.La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 17, comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
.La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione al sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente comunicazione all'autorità di vigilanza sul soggetto istante.
.Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro. il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
.Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 16 del presente decreto, corredata della documentazione di cui all'articolo 18 del decreto stesso, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con l'autorità di vigilanza del soggetto istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro.
.Ai fini del procedimento del rilascio dell'autorizzazione l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.
.Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
Art. 20.
Requisiti formali di istituzione
.Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
Art. 21.
Iscrizione all'albo
.Il provvedimento di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione è comunicato alla commissione di vigilanza per l'iscrizione del fondo stesso all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.
Art. 22.
Entrata in vigore
.Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 1997