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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Con decorrenza dal 1
luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna
fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990,
n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori
agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo
1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare
per il versamento dei contributi previdenziali nella misura
prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di
appartenenza.
3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle
fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto
della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può
essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto
per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1 luglio 1997. Il
calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo
versamento contributivo.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo
11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base
ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.
2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle
agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il
Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali,
di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.
491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione
delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in
relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali,
tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del
regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito
viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione,
particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al
comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della
necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni
positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
Art. 3.
1. A partire
dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed
assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti
percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota
contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle
misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i
lavoratori.
2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di
prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento,
di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico
del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del
lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997.
3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei
lavoratori autonomi del comparto agricolo è aumentato di 0,50
punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1
gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo
pari a 3 punti percentuali.
4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle
risultanze delle effettive maggiori entrate contributive
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non
superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le
aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai
medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica
delle predette risultanze attive, possono anche essere
annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5 b
del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno
operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai
fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro
pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non
inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni
interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni
provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio
nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle
giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego
determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;
b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a
tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel
1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle
prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le
singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da
quello spettante nelle singole province in applicazione dei
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova
applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre
1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick