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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 149.
Attuazione della delega conferita dallarticolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dallEnte nazionale assistenza al volo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto larticolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto larticolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico
1. Per i dipendenti dellEnte nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di unanzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.
2. Per i dipendenti dellENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma I e in possesso di unanzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva 1anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dellapplicazione dellarticolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248.
3. Ai fini del conseguimento delletà pensionabile e dellapplicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dellarticolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti del lENAV in possesso di unanzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dellarticolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.
4. Per i dipendenti dellENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, laumento delletà anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui allarticolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995.
Art. 2.
Contributi
1. Per i dipendenti dellENAV iscritti allIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP) laliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dellente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dellaliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dallanno 2001.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dellENAV appartenenti ai profili professionali di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, è dovuta unaliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dellarticolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK