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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto
1995, n. 335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, della sanità e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E'
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una
commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle
amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela
previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla
base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei
trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi
osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa
delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito
assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici
previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina
legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del
tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa,
dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e
dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di
ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della
funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di
dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale
appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario
centrale, predispone piani annuali di verifica.
Art. 2.
1. In attesa del riordino
della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di
invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti
costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di
prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da
personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed
accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento delle relative prestazioni di carattere
assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 3.
1. Presso le pubbliche
amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie
aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed
inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è
istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla
rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al
predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente
a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il
personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della
professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla
qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza;
in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a
domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non
inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle
predette controversie giudiziarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick