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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8
agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a
carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al
Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito
denominato Fondo - è stabilita nella misura del 9,11 per cento;
per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori è
stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei
datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è
incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a
concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla
retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale
annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di
retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per
312, si applica un contributo di solidarietà nella misura dell'1,2
per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e
0,60 per cento a carico del lavoratore.
4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro
che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge
n. 335 del 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il
massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma
18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo
di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarietà,
aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5,
lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579,
da versare al Fondo nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60
per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico
del lavoratore.
5. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4 non si applica
sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un
miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli
fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad
esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano
far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o
figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato di
ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita
dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di
retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della
citata legge n. 335 del 1995, un numero di contributi giornalieri
pari a 260. Tale accreditamento è consentito per un numero di
giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200
contributi giornalieri complessivi.
Art. 2.
1. Per i lavoratori iscritti
al Fondo il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto
per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera
soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente
liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa
vigente.
3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è
determinata in base al criterio del pro - quota di cui all'articolo
1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai
lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni
giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione
pensionabile è incrementato secondo lo schema della tabella
allegata al presente decreto.
5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione
giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è
costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più
elevate assoggettate a contribuzione.
6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5
è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420,
se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal
seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera
pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte
eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla
retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1,
comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è
rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT".
8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le
disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità,
il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
Art. 3.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1998 per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, l'età
pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno
anagrafico ogni 24 mesi fino a raggiungere l'età di 47 anni per
le donne e di 52 anni per gli uomini.
2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla
pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data
iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o
accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi
giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La
predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto
esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.
3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità
maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di
rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di
retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite
massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per
tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo
della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così
ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresì
applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di
cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.
335 del 1995.
7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo
1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa
svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai
fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo
1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni
quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche,
fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 335 del 1995.
9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è coperto
dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di
solidarietà di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
Art. 4.
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione
volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
gestita dall'ENPALS.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in
corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole
classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle
adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate
periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza
delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.
Art. 5.
1. Per quanto non
disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal
presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi Presidente del Consiglio dei Ministri Treu Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
Tabella (v. art. 2, comma 4) | Anni | Numero giornate | || | 1 gennaio 1997 | 1.492 | | 1 gennaio 1998 | 1.680 | | 1 gennaio 2000 | 1.900 | | 1 gennaio 2002 | 2.080 |