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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto
disciplina la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
1. Il montante individuale
dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31
dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati
successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è
determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di
contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal
soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui
al comma 3, rivalutate in base a quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo
del periodo di riferimento di cui al comma 5.
3. La media delle contribuzioni annue è data dal prodotto tra la
retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel
corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono
computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in
vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS.
Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del
predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i
lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi
contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le
aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione
imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle
contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità
contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite
massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4
il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla
normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile
alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del
valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del
massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n.
335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così
come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1,
lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema
contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995.
8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al
montante contributivo individuale di cui al comma 1 i
coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6,
della citata legge n. 335 del 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick