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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 1996, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.
402;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il contributo destinato
al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il
personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI):
a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere
dal 1 gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i
criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere
dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa
al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
da 6,20 per cento a 2,48 per cento e l'aliquota per l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti
percentuali;
b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere
dal 1 gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al
comma 2.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote
contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti, con le seguenti modalità:
a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei
datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e
quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a
quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa
al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
da 6,20 per cento a 4,84 per cento e l'aliquota per l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti
percentuali;
b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei
datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e
l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare è ridotta da 4,84 per cento a 3,34 per cento;
c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei
datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a
quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare è ridotta da 3,34 per cento a 2,48 per
cento.
3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di
retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione
pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di
cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438.
4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione
riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di
previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo
adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della
posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota
effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto
medesimo.
5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di
anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici
fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579.
6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle
aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già
versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I
contributi più elevati già versati all'istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1
gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a
partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Per i lavoratori,
iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono
far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18
anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con
applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva
complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è
determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità,
l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata
secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10,
11, 12 e 13.
Art. 3.
1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato
esclusivamente in base al metodo retributivo non può essere
superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile
determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di
pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
alle anzianità contributive maturate successivamente al 31
dicembre 1996 è calcolata secondo le fasce di retribuzione e le
aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per
tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianità
contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di
entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota
di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di
retribuzione pensionabile.
4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può
comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime
condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti.
5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione
pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al
raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione
dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A
partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa
vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti.
6. L'anzianità contributiva massima computabile ai fini del
calcolo della pensione è fissata in 40 anni. Per le quote parti
di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di
retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A
rimangono confermate le previgenti anzianità contributive
massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle
corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile è
stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutato
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento
pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego
con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI,
alla cessazione della predetta attività lavorativa l'importo del
trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di
pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.
155. In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti.
9. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano
le norme in materia di pensione minima e di integrazione al
trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 1976, n. 58, nonché l'articolo 12, secondo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
10. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo
della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al comma 10 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così
ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente
articolo trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione
della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera
b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
13. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo
1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4.
1. Agli iscritti all'INPDAI,
con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica
altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di
decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad
un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. E' abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
Art. 5.
1. Agli iscritti all'INPDAI,
si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si
applica altresì l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
Art. 6.
1. Per quanto non
disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal
presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti.
2. Al dirigente assunto dalle società concessionarie di pubblici
servizi di telefonia e dalle società di cui all'articolo 4 della
legge 11 dicembre 1962, n. 1790, dopo l'entrata in vigore della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, è data facoltà, su richiesta del
dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il
rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione,
per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto
Istituto la relativa posizione previdenziale.
3. La facoltà di cui al comma 2 è concessa anche ai dirigenti
di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata
in vigore della citata legge n. 58 del 1992, oppure si sono fuse
con società già operanti nel settore stesso.
4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di
cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve
essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi
dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni
al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro
che risultino già in servizio presso le società di cui al comma
2 detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei
contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la
qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all'articolo
5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
TABELLA A (art. 3, comma 3) | Retribuzione lorda | Aliquota di riferimento | | (lire) | | || | 0 - 65.000.000 | 2,00 | | 65.000.000 - 130.000.000 | 1,60 | | 130.000.000 - 195.000.000 | 1,35 | | 195.000.000 - 230.000.000 | 1,10 | | 230.000.000 - 250.000.000 | 0,90 |