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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8
agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di
seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995,
il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento
e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo
alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei
lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6,
l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al
Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle
categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata
nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei
lavoratori.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le
quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento
delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della
misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in
data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella
risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre
1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del
comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è
elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore
allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si è verificata la parificazione dell'aliquota
contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima
misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera
superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa
per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla
parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere
dal 1ø gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta
annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa
soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è
abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai
commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione
giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000
l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione
giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è
accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo
di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di
312 giornate annue superate le quali si applica la previgente
normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di
retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un
contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50
per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico
del lavoratore.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di
retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione
imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal
seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera
pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte
eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di
lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite
è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT".
11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che
esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è stabilita una
retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo
di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di
riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di
contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla
retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di
giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione
inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine
dell'accreditamento di una giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere
accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a
partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di
retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si
applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a
quanto previsto nell'articolo 2, comma 5, lettera a) e b), del
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo
nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del
datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui, all'articolo 2, comma 1, lettera a),
che possano far valere annualmente almeno 60 contributi
giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel
Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la
retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro
volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi
giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri
annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito
per un numero di anni non superiore a 10. Ai medesimi lavoratori
quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli
spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento
delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di
lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti
contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'Enpals.
In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale.
Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive
necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le
giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo
pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il
requisito di 120 contributi giornalieri.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle
categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e
delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi,
indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del
rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle
ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità
di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle
prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate
accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel
caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo
di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente
tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione
dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati
appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale
hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo
criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al
comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
Art. 3.
1. Per i lavoratori iscritti
al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere
un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni
interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è
determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo
1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di
retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della
retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata
Tabella B.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più
elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera
pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni
giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle
giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto
al comma 3.
5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4
è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla
predetta data.
6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità,
il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
Art. 4.
1. A partire dal 1 gennaio
1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già
iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è
gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18
mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al
compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i
lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed
appartenenti alle seguenti categorie:
a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni,
presentatori e disc-jockey;
b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio
cinematografico;
c) direttori d'orchestra e sostituti;
d) figuranti e indossatori.
3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti
lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti,
cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i
limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini
già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile
è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30
mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47
anni per le donne.
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori
di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando
siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione
al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di
contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o
accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente
con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata
tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori
di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i
requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo
del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione
agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di
anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella
tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420,
e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel
settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le
parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo"
dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità
maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di
rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di
retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite
massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per
tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo
della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così
ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì
applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di
cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.
335 del 1995.
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo
1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e
ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995,
stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età
anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile
prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del
1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995,
un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle
suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.
14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di
lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono
tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva
aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente all'1 per cento
e al 2 per cento.
Art. 5.
1. Gli iscritti al Fondo:
appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e
4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre
1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle
seguenti condizioni:
a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;
b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio
dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità,
difetto fisico o mentale, in modo tale e permanente;
c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o
accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data
di presentazione della domanda di pensione;
e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati
per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e
prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità
specifica.
2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
abrogati.
Art. 6.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1997 le disposizioni che regolano la disciplina della
prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale
obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in
corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole
classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
apposite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente
e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate
periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza
delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.
Art. 7.
1. Per quanto non
disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal
presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori
ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n.
366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
TABELLA A (art. 1, comma 8) | Fasce di retribuzione |Massimali di retribuzione| Giorni di | | giornaliera | giornaliera impobonile | contribuzione | | | | accreditati | || | 1.000.001 - 2.000.000 | 1.000.000 | 1 | | 2.000.001 - 5.000.000 | 2.000.000 | 2 | | 5.000.001 - 8.000.000 | 3.000.000 | 3 | | 8.000.001 - 11.000.000 | 4.000.000 | 4 | | 11.000.001 - 14.000.000 | 5.000.000 | 5 | | 14.000.001 - 18.000.000 | 6.000.000 | 6 | | 18.000.001 - 22.000.000 | 7.000.000 | 7 | | Oltre 22.000.000 | 8.000.000 | 8 | TABELLA B (art. 3, comma 3) | |Lavoratori di cui|Lavoratori di cui|Lavoratori di cui| | Anni | all'art. 2, | all'art. 2, | all'art. 2, | | | comma 1, | comma 1, | comma 1, | | | lettera a) | lettera b) | lettera c) | || | 1.1.1997 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | | 1.1.1998 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 1.1.1999 | 1.900 | 2.250 | 2.250 | | 1.1.2000 | 1.900 | 2.600 | 2.600 | | 1.1.2001 | 1.900 | 2.600 | 2.860 | | 1.1.2002 | 1.900 | 2.600 | 3.120 | TABELLA C (art. 4, comma 2) | Decorrenza della pensione | Uomini | Donne | || | Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 | 61 | 56 | | Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 | 62 | 57 | | Dal 1° gennaio 2006 | 63 | 58 | TABELLA D (art. 4, comma 5) | - 1° gennaio 1997: 1.200 | | - 1° luglio 1998: 1.440 | | - 1° gennaio 2000: 1.680 | | - 1° luglio 2001: 1.920 | | - 1° gennaio 2003: 2.160 | | - 1° luglio 2004: 2.400 |