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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art. 1.
1. Per i lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna
delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è
data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento
dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i
periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette
forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e
dei trattamenti pensionistici per inabilità.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti
degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età
pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive
gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti
in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono
poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione
del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da
parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal
mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme
di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti,
conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non
coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di
previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei
requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di
appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di
quest'ultima.
CAPO II
Disposizioni in materia di riscatto
Art. 2.
1. La facoltà di riscatto
prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni
speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli
iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato,
in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non
siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi,
i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio
universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i
diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai
fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi
12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di
riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema
retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle
emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare
con il sistema contributivo, si applicano le aliquote
contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto
opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione
di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è
rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha
effetto dalla data della domanda di riscatto.
Art. 3.
1. La facoltà di riscatto,
prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.
153, come modificato dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi
sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo
onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge
11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno
1985, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto
o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima
che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o
figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di
riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica
l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
CAPO III
Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,
e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni
ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato
nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nella
gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti
volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione,
anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle
lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta
previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi
di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995.
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
1. La contribuzione
volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la
data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali
periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta
liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Art. 7.
1. L'importo del contributo
volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la
contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata
all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno
di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non può essere inferiore alla
retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le
categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a
quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i
lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al
versamento di contributi volontari mensili tale importo è
ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione
del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di
minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione
volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i
commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano
ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2
agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del
contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal
1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice
del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un
periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere,
a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo
volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base
della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la
ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media
della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla
data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore,
hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data,
l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media,
percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente
la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
Art. 8.
1. Il versamento deve
effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è
riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da
ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso
alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a
periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre
successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le
somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di
interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato
al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
CAPO IV
Norme finali
Art. 9.
1. Nelle materie regolate
dal presente decreto legislativo continuano a trovare
applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle
domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10.
1. E' abrogata ogni
disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o
incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick