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Legge 27 dicembre 1997, n. 449
(omissis)
Art. 59.
(Disposizioni in materia di previdenza,assistenza, solidarietà sociale e sanità)
1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1o gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonchè di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchè in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonchè dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.
4. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1o gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1o gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operinole predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonchè dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.
8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1o luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonchè per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1o gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1o aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1o luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1o aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: "dei requisiti di cui alla allegata tabella A" sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni";
b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella
B
(Art. 6, comma 2)
Anno | Età anagrafica |
---|---|
dal 1o gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 50 |
dal 1o luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 51 |
dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2002 | 52 |
dal 1o luglio 2002 | 53"; |
c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: "ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi";
d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella
C
(Art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione | Uomini | Donne |
---|---|---|
dal 1o gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 61 | 56 |
dal 1o luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 62 | 57 |
dal 1o gennaio 2001 | 63 | 58"; |
e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.182 del 1997, le parole: "ogni 30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi".
13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dal 1o gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1o gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.
17. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.
19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:
"Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio".
20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1o gennaio 1997 le parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1999".
24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo, le parole da: "le modalità" fino a: "di valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento";
b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le seguenti: "nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo".
25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione".
26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonchè per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:
"d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1o gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998;".
28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria".
29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
30. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonchè attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai datidell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.
35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31".
36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni".
37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:
"5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempodeterminato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica".
39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire l miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.
40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione".
41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: "l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti".
42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione".
43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto" sono aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati".
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.
45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti:
a) la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;
b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.
46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.
47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.
49. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1o maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;
l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonchè di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).
51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1o luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonchè di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonchè di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonchè per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1o gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1o gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonchè di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1o gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.
59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.
(omissis)