IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e
successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'aricolo 71, commi 1 e
2, della legge 17 maggio 1999,
n.144;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 1999;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni della
Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione 4
agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
di concerto con i Ministri
delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) "TFR": il
trattamento di fine rapporto
di cui all'articolo 2120 del
codice civile;
b) "Fondo pensione":
le forme pensionistiche
integrative di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modifiche ed
integrazioni, e alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e
successive modifiche ed
integrazioni;
c) "Gestori": i
soggetti indicati nelle
lettere a) , b) e c)
dell'articolo 6, comma 1, e
dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 124 del 1993;
d) "Fonti
istitutive": le fonti
istitutive di forme
pensionistiche complementari
di cui agli articoli 3, commi
1 e 2, e 9 del
decretolegislativo 21 aprile
1993, n. 124;
e) "Testo unico della
finanza": il decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modifiche
ed integrazioni;
f) "Consob": la
Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
g) "Societa' del
gruppo": le societa'
controllate o controllanti
dell'impresa debitrice del TFR
o controllate dallo stesso
soggetto che controlla
l'impresa debitrice del TFR;
h) "Fondo comune di
investimento": il fondo
comune di investimento
individuato dall'articolo 37
del testo unico
della Finanza;
i) "Qualificati operatori
finanziari": le societa'
di gestione del risparmio, le
Sicav, le compagnie di
assicurazione, le
banche, i soggetti domiciliati
in un Paese dell'Unione
europea operanti come societa'
di gestione come compagnie di
assicurazione, come banche o
come Sicav, i Fondi comuni di
investimento;
l) "Emittenti
quotati": i soggetti,
italiani o esteri, che
emettono titoli di
partecipazione al capitale di
rischio e di debito e diritti
connessi, quotati nei mercati
regolamentati italiani od
esteri di cui all'articolo 67,
commi 1 e 2, del testo unico
della Finanza;
m) "Strumenti
finanziari": gli
strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, del
testo unico della Finanza;
n) "Attribuzione del
TFR": le operazioni
contemplate nell'articolo 2,
comma 1, del presente decreto,
di versamento di quote del TFR
a Fondi pensione ovvero di
trasformazione di quote del
TFR in strumenti finanziari
attribuiti a Fondi pensione;
o) "decreto n. 124 del
1993": il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
Art. 2.
Attribuzione del
TFR a Fondi pensione
1. A decorrere dall'anno 1999,
e per i tre anni solari
successivi, le fonti
istitutive che, nell'ambito di
contratti e accordi
collettivi, aziendali,
interaziendali o di
regolamentazioni aziendali di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto
legislativo n. 124 del 1993,
stabiliscono l'attribuzione ai
Fondi pensione
dell'accantonamento annuale al
TFR, possono prevedere in
alternativa al versamento del
relativo importo
l'attribuzione ai Fondi
pensione di strumenti
finanziari aventi valore
corrispondente, con le
modalita' disciplinate dal
presente decreto. Nel caso di
esercizio sociale non
coincidente con l'anno solare,
le disposizioni operano a
decorrere dall'esercizio in
corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e
per i tre successivi.
2. Le fonti istitutive, nel
caso di attribuzione di
strumenti finanziari ai Fondi
pensione ai sensi del comma 1,
determinano la modalita' ed il
termine di manifestazione del
consenso del lavoratore, ferma
restando la forma scritta e
specifica del consenso
medesimo.
3. L'attribuzione ai Fondi
pensione di strumenti
finanziari di cui al comma 1
puo' riguardare, in
alternativa all'importo del
solo accantonamento annuale,
un importo corrispondente
all'ammontare del TFR gia'
accantonato negli esercizi
precedenti, purche' compresi
tra quelli indicati al comma
1.
4. La attribuzione del TFR non
opera con riferimento alle
quote di accantonamento
annuale al TFR gia' impegnate,
in base a disposizioni di
legge e delle fonti istitutive
delle forme di previdenza
complementare.
Art. 3.
Trasformazione
del TFR in strumenti
finanziari
emessi da emittente quotato
1. Gli emittenti quotati
possono deliberare aumenti del
capitale sociale, riservati ai
Fondi pensione cui aderiscano
lavoratori dipendenti
dell'emittente quotato o di
societa' del gruppo
dell'emittente quotato con
l'applicazione dell'articolo
134, commi 2 e 3, del testo
unico della Finanza. Il
conferimento del TFR si
considera conferimento in
denaro ai fini dell'articolo
2343 del codice civile.
2. I Fondi pensione chiusi di
cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto n. 124 del 1993,
con delibera dell'organo di
amministrazione possono, con
il consenso dei gestori che
accettano di ricevere gli
strumenti finanziari emessi a
seguito delle deliberazioni
previste al comma 1,
sottoscrivere l'aumento di
capitale ivi indicato mediante
conferimento del TFR di cui
all'articolo 2, comma 1. I
Fondi pensione aperti di cui
all'articolo 9 del decreto n.
124 del 1993 possono
sottoscrivere l'aumento di
capitale medesimo previa
delibera dell'organo di
amministrazione del soggetto
istitutore.
3. Nel rispetto delle
previsioni stabilite dai commi
precedenti, gli emittenti
quotati possono procedere,
altresi', all'emissione di
obbligazioni, anche
convertibili, od altri titoli
cum warrant, purche' gli
stessi siano negoziati in
mercati regolamentati italiani
od esteri di cui all'articolo
67, commi 1 e 2, del testo
unico della Finanza. Si
applicano le previsioni del
comma 1, per quanto attiene
alle modalita' deliberative
dei prestiti in obbligazioni
convertibili e, in ogni caso,
quelle del comma 2 per quanto
attiene alle modalita' di
perfezionamento
dell'operazione.
4. Gli strumenti finanziari
che derivano dalle operazioni
indicate nei commi precedenti
sono attribuiti ai Fondi
pensione interessati e da
questi affidati ai gestori di
cui al comma 2. Si applicano
le limitazioni previste
all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo n. 124 del
1993, e relative disposizioni
di attuazione.
Art. 4.
Trasformazione
del TFR in strumenti
finanziari
emessi da emittente quotando
1. Le societa' od enti
residenti che intendono
presentare domanda di
ammissione alla quotazione,
presso mercati regolamentati
di cui all'articolo 67, commi
1 e 2 del testo unico della
Finanza, possono deliberare
l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni
riservandole ai Fondi pensione
cui aderiscono lavoratori
dipendenti dell'emittente o di
societa' del gruppo
dell'emittente. I Fondi
pensione possono sottoscrivere
il prestito obbligazionario
con le modalita' previste
all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. Ai fini dell'esercizio
delle facolta' previste al
comma 1, i soggetti emittenti
devono avere sottoposto il
bilancio relativo all'ultimo
esercizio precedente a quello
in cui le operazioni previste
nel presente articolo sono
deliberate,a revisione, anche
volontaria, da parte di
societa' di revisione iscritta
all'apposito albo tenuto
presso la Consob.
3. Il regolamento del prestito
deve prevedere:
a) l'impegno
dell'emittente a richiedere
l'ammissione alla quotazione
di cui al comma 1 entro il
termine di due anni dal
momento di sottoscrizione
delle obbligazioni
convertibili da parte di Fondi
pensione;
b) la facolta' di convertire
le obbligazioni
contestualmente ll'ammissione
a quotazione dell'emittente;
c) nel caso di mancata
quotazione entro il termine
previsto dalla lettera a),
prorogabile una sola volta,
con l'assenso dei gestori di
cui all'articolo 3, comma 2,
per un periodo non superiore a
diciotto mesi:
1) la trasformazione delle
obbligazioni da convertibili
in ordinarie;
2) il rimborso ai Fondi
pensione delle medesime
obbligazioni entro l'anno
successivo alla trasformazione
in ordinarie, con una
aggiorazione preconcordata tra
le parti e comunque non
inferiore al 10 per cento del
relativo valore nominale,
quale liquidazione del danno;
3) nel caso di proroga del
prestito concordata con i
gestori, l'elevazione del
tasso di interesse applicabile
alle obbligazioni
ordinarie in misura non
inferiore a 3 punti
percentuali oltre il tasso
ufficiale di sconto.
4. Le obbligazioni
convertibili di cui al comma 1
e quelle ordinarie
eventualmente emesse ai sensi
del comma 3, sono assistite,
fino alla data di conversione
o rimborso, dalle medesime
garanzie previste per gli
eventi di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n.
297, con le modalita' previste
dall'articolo 6 del presente
decreto.
Art. 5.
Trasformazione
del TFR in strumenti
finanziari
emessi da qualificato
operatore finanziario
1. Le disposizioni previste
nel presente articolo si
applicano alle societa' od
enti residenti, che si
impegnano, con delibera
dell'assemblea straordinaria,
a consentire l'ingresso nel
proprio capitale sociale di
qualificati operatori
finanziari in misura non
inferiore ad un decimo delle
partecipazioni al capitale con
diritto di voto nell'assemblea
ordinaria.
2. Ai fini dell'esercizio
delle facolta' previste al
comma 1, i soggetti ivi
contemplati devono avere
sottoposto il bilancio
relativo all'ultimo esercizio
precedente a quello in cui le
operazioni previste nel
presente articolo sono
deliberate, a revisione, anche
volontaria, da parte di
societa' di revisione iscritta
all'apposito albo tenuto
presso la Consob.
3. I soggetti di cui al comma
1 possono deliberare
l'emissione di obbligazioni,
anche convertibili, od altro
titolo cum warrant
convertibile in partecipazioni
al capitale sociale
dell'emittente o di societa'
del gruppo con le modalita'
previste all'articolo 4, comma
1.
4. I Fondi pensione possono
sottoscrivere il prestito
obbligazionario o l'emissione
di altri titoli cum warrant
con le modalita' e limiti
previsti all'articolo 3, commi
2 e 4.
5. Il regolamento del prestito
obbligazionario ovvero quello
relativo all'emissione di
titoli cum warrant deve
prevedere:
a) l'impegno a far assumere a
uno o piu' qualificati
operatori finanziari, nei due
anni successivi a quello in
cui si perfezionano le
operazioni di cui al comma 3,
una partecipazione non
inferiore a quella garantita
dai diritti di conversione
attribuiti ai Fondi pensione e
comunque non inferiore a
quella contemplata nel comma
1;
b) l'impegno a che i
qualificati operatori
finanziari medesimi
acquisiscano la partecipazione
indicata alla lettera a)
prioritariamente mediante
acquisto delle obbligazioni o
dei titoli cum warrant
posseduti dai Fondi pensione
ad un corrispettivo non
inferiore a quello di
emissione. A detta
acquisizione puo' farsi luogo,
altresi', mediante permuta dei
titoli di cui al comma 3,
assegnati ai Fondi pensione
con titoli posseduti dal
qualificato operatore
finanziario, ivi inclusi i
propri se il relativo
regolamento lo prevede;
c) l'impegno a che i Fondi
pensione cedano ai qualificati
operatori finanziari le
obbligazioni o gli altri
titoli di cui al comma 3, con
le modalita' indicate alla
lettera b);
d) nell'ipotesi di mancato
ingresso nel capitale di un
qualificato operatore
finanziario, nella misura
prevista alla lettera a),
l'impegno a rimborsare il
prestito ovvero i titoli cum
warrant entro un anno dal
verificarsi dell'evento con
una maggiorazione
preconcordata dalle parti e
comunque non inferiore al 10
per cento del relativo valore
nominale quale liquidazione
del danno.
6. Le obbligazioni
convertibili e gli altri
titoli cum warrant di cui al
comma 3 sono assistite, fino
alla data di trasferimento al
qualificato operatore
finanziario o rimborso
integrale, dalle medesime
garanzie previste per gli
eventi di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n.
297, con le modalita' indicate
dall'articolo 6 del presente
decreto.
Art. 6.
Versamento in contanti del
TFR a Fondi pensione
1. I finanziatori delle
imprese, le quali in luogo
degli strumenti finanziari
previsti negli articoli
precedenti reperiscano presso
i medesimi la relativa
liquidita' e la versino ai
Fondi pensione, succedono al
lavoratore o ai suoi aventi
causa nei diritti di cui
all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297,
relativamente all'ammontare
finanziato, fermi restando i
privilegi di cui al libro VI,
titolo III, capo II del codice
civile.
2. Il finanziamento previsto
al comma 1 e' acceso e gestito
separatamente da ogni altro
rapporto intrattenuto con
l'impresa finanziata ed e'
estinto, per il relativo
importo, all'atto della
cessazione del rapporto di
lavoro con il soggetto il cui
TFR e' stato liquidato ai
sensi del comma 1.
Art. 7.
Opzioni su strumenti
finanziari
1. In luogo degli strumenti
finanziari derivanti dalle
operazioni previste negli
articoli 3, 4 e 5, ed allo
scopo di facilitarne la
gestione, le fonti istitutive,
su richiesta dei gestori,
possono concordare
l'attribuzione a Fondi
pensione degli stessi in forma
di opzione.
2. Le opzioni di cui al comma
1 possono essere
condizionatamente negoziate
dai gestori anche prima del
perfezionamento dell'accordo
di cui all'articolo 2, comma
1.
Art. 8.
Disposizioni
tributarie
1. Il regime tributario
previsto per il versamento
dell'accantonamento annuale
del TFR a Fondi pensione si
applica anche alle operazioni
previste negli articoli 2 e
seguenti del presente decreto.
2. Alle operazioni previste
nei precedenti articoli ed a
quelle, diverse dalle
medesime, di aumento del
capitale o di emissione di
prestiti in obbligazioni,
anche convertibili,
espressamente finalizzate al
procacciamento delle risorse
finanziarie necessarie al
versamento in contanti del TFR
a Fondi pensione, si applica
l'imposta di registro in
misura fissa.
3. Il conferimento del TFR al
capitale dell'emittente, anche
mediante la conversione in
azioni di obbligazioni
convertibili o di obbligazioni
cum warrant si considera
conferimento in denaro anche
ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466.
4. Per le imprese che,
unitamente alle altre societa'
del gruppo, non superano, nel
corso dell'anno, un numero
medio di dipendenti di 50
unita', la misura
dell'accantonamento previsto
nell'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo n. 124 del
1993, e' elevata, in funzione
compensativa, in relazione ai
maggiori oneri finanziari
connessi con l'esborso
derivante dal versamento in
contanti del TFR. La misura
dell'elevazione e' stabilita
entro il 31 marzo di ogni anno
con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, nei
limiti delle risorse indicate
dall'articolo 71, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n.
144.
Art. 9.
Disposizioni finali e
transitorie
1. Con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.
Art.
10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del
tesoro, del bilancioe della
programmazione economica
VISCO, Ministro
delle finanze
SALVI, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO