ORIENTAMENTI
INTERPRETATIVI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA’ DI
ISTITUZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER I LAVORATORI AUTONOMI
E PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Nella riunione del 26 marzo 1998 la Commissione ha
deliberato:
·
di
approvare il seguente contenuto minimo delle fonti istitutive dei fondi
pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti:
a)
individuazione
dell’area dei destinatari (artt.2 e 3 d.lgs.124/93);
b)
modalità
di partecipazione nel rispetto della libertà di adesione individuale (art.3,
co.4, d.lgs.124/93);
c)
articolazione
ed entità della contribuzione da destinare al fondo (art.8, co.2,
d.lgs.124/93);
d)
trasferimento
della posizione in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo (art.10,
co.3-bis, d.lgs.124/93);
·
di
ritenere essenziale per l’istituzione dei fondi pensione negoziali rivolti ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la presenza di due distinte
manifestazioni di volontà: 1) la delibera della associazione/sindacato (di
rilievo almeno regionale) di promuovere un accordo fra i lavoratori volto a
realizzare una forma pensionistica complementare a favore di categorie di
lavoratori espressamente indicate e di cui l’associazione/sindacato è
rappresentativa; 2) l’accordo dei lavoratori interessati. Quest’ultimo può
essere individuato nel contratto fra i lavoratori che si formalizza in sede di
atto costitutivo del fondo pensione;
·
di
reputare opportuno - ove per esigenze organizzative, l’assemblea sia costituita
da rappresentanti degli aderenti - che la designazione degli stessi sia
esercitata dagli aderenti in base al metodo elettivo secondo criteri e modalità
indicati dallo statuto anche con rinvio alla suddetta delibera della
associazione/sindacato promovente;
·
di
reputare opportuno, nella fattispecie in esame, che le previsioni relative
all’articolazione e all’entità della contribuzione da destinare al fondo siano,
in ogni caso, contenute nello statuto e che le fonti istitutive possano, al
riguardo, limitarsi ad effettuare un generico rinvio alla regolamentazione
statutaria.