DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 1998.
Disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “decreto 124”), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;
Visto l’art. 6, comma 4 quater del decreto 124, che stabilisce che la Commissione di vigilanza fissa, previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 21 novembre 1996, che reca norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, anche con riguardo ai fondi pensione ex art. 9 del decreto 124, come chiarito nelle premesse dello stesso decreto del Ministro del tesoro;
Visto in particolare l’art. 2, comma 2 del citato decreto del Ministro del tesoro, che prevede che i fondi pensione verificano i risultati della gestione anche mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 4 quater del decreto 124;
Vista la propria delibera del 7 gennaio u.s., con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali ex art. 3 del decreto 124;
Vista la propria delibera del 22 luglio u.s., con la quale è stato approvato un testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione, testo sottoposto al parere delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori;
Sentite la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap;
è approvato il seguente testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione.
La presente delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.
Roma, 30 dicembre 1998
Il Presidente: Bessone
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI
DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI
DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE
Art. 1
Per la verifica dei risultati della gestione, i fondi pensione negoziali di cui all’art.3 del decreto 124 inseriscono nella convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili (benchmark) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo. In sede di autorizzazione preventiva delle convenzioni di gestione, la Commissione di vigilanza accerta che i benchmark prescelti possiedono i seguenti requisiti:
a) coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto o nel regolamento;
b) rappresentatività, con riferimento all’esigenza che il benchmark sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato;
c) trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilità di accesso ai dati relativi all’andamento degli indicatori cui il benchmark fa riferimento;
d) oggettività, con riferimento all’esigenza che gli indicatori cui fa riferimento il benchmark devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore.
Art. 2
I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all’art.9 del decreto 124 comunicano alla Commissione di vigilanza i benchmark che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o, al più tardi, non appena ricevuta l’autorizzazione all’istituzione. I fondi pensione aperti comunicano preventivamente alla Commissione ogni modifica dei benchmark.
La Commissione di vigilanza accerta che i benchmark prescelti per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione aperti siano definiti secondo i criteri indicati nell’art.1.