DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 1999
Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124
del 1993);
Visto
l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione di vigilanza), dotata
di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la
corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità
del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.
124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che
disciplinano l'attività e l'organizzazione della Commissione di vigilanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito
legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;
Visto in particolare l'art. 24, comma 1, della legge
n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso ai documenti nei casi di
segreto di ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento;
Visto l’art. 24, comma 2, della legge n. 241 del
1990, che esclude il diritto di accesso per la salvaguardia delle esigenze
espressamente indicate nel comma stesso;
Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del
1990, che fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare le categorie
di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all’accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2;
Visto l'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del
1990, che dà facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 352 del 1992, recante la disciplina dei casi di esclusione;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n.
124 del 1993, come sostituito dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che dispone che i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla Commissione
di vigilanza nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal
segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad
eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che dispone in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra
Autorità;
Ravvisata la necessità di dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sopra
richiamate;
Vista la propria deliberazione in data 21 maggio
1998;
Sentito il parere della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, di cui all’art. 27
della legge n. 241 del 1990, reso nella seduta del 18 novembre 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di
applicazione
1. Ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il presente
regolamento individua le categorie di documenti formati dalla Commissione di
vigilanza, o comunque detenuti stabilmente dalla stessa, che sono sottratti
all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui
all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.
2. Sono
inaccessibili:
a) i pareri legali relativi
a controversie in atto o in potenza ed inerente corrispondenza, salvo che gli
stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti assunti
dalla Commissione di vigilanza e non sottratti all'accesso e siano in questi
ultimi richiamati;
b) gli atti preordinati alla
difesa in giudizio della Commissione di vigilanza.
3. I
documenti formati dalla Commissione di vigilanza o detenuti stabilmente dalla
stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge
n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di
divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.
Art. 3
Categorie di documenti sottratti all’accesso per l’esigenza di
salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della
criminalità
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera
c), della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 8, comma 5, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione
all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e la
repressione della criminalità, sono sottratti all’accesso i documenti relativi
alle misure di sicurezza attuate nell’ambito della Commissione di vigilanza di
seguito indicati:
a)
atti
e documenti attinenti la sicurezza delle infrastrutture e degli ambienti di
lavoro;
b)
atti
e documenti attinenti la sicurezza delle procedure e dei dati informatici.
Art. 4
Categorie
di documenti sottratti all’accesso per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera
d), della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8, comma 5, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all’esigenza
di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi
ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono sottratte
all’accesso le seguenti categorie di documenti:
1)
rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione
del personale dipendente contenente notizie riservate;
2)
elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l’assunzione
del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;
3)
documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino
all’esaurimento del relativo procedimento;
4)
documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle
persone;
5)
documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni
private del personale dipendente;
6)
documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto
istruttorio, disciplinari fino all’esaurimento del relativo procedimento,
monitori e cautelari e quella concernente l’istruzione di ricorsi presentati
dal personale dipendente;
7)
segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di
organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che
contengono dati, informazioni e notizie riservati su soggetti riconoscibili;
8)
documentazione relativa al trattamento economico individuale del
personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi
informazioni di carattere riservato;
9)
documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque
utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
2. Sono altresì inaccessibili:
a) tutti i documenti preordinati all’emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
b) i verbali delle riunioni della Commissione di
vigilanza nei casi in cui riguardino l’adozione di atti sottratti all’accesso;
c) i documenti riguardanti l’attività ispettiva
interna fino all’esaurimento del relativo procedimento;
d) gli
atti e i documenti relativi a procedure di acquisizione di beni e servizi e per
appalti di opere e lavori nel corso dell'espletamento delle procedure stesse.
Art. 5
1. Il
presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della
Commissione di vigilanza, può essere reso pubblico mediante ulteriori forme e
modalità stabilite dalla stessa.
Entrata in
vigore
1. Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3
febbraio 1999 Il
Presidente: Bessone