Disposizioni in materia di
informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all’art.3 del
decreto legislativo 21.4.1993, n.124
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito
decreto legislativo n.124 del 1993);
Visto l’art. 16, comma 2,
del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art. 13 della
legge 8 agosto 1995, n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (di seguito Commissione) con lo scopo di perseguire la corretta
e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del
sistema di previdenza complementare;
Visto l’art. 17, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla
Commissione il compito di valutare l’attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con i partecipanti mediante l’elaborazione di schemi, criteri e
modalità di verifica;
Visto l’art. 17, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 124 del 1993 che attribuisce alla
Commissione il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione
verificandone, tra l’altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati;
Visto l’art. 4, comma 4, del
decreto legislativo n.124 del 1993 che dispone che i fondi costituiti
nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti devono prevedere modalità
per la raccolta delle adesioni compatibili con la disciplina sulla sollecitazione
del pubblico risparmio;
Visto l’art. 3, commi 2 e 3,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997,
n.211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997) che stabilisce
che lo statuto dei fondi pensione di cui all’art.4, comma 4, sopra citato deve
prevedere che l’adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa
circa le caratteristiche del fondo ai potenziali aderenti e che la Commissione
definisce lo schema generale della scheda informativa di cui sopra ed approva
le schede redatte da ogni singolo fondo pensione;
Vista la propria
deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale è stato approvato lo schema
di scheda informativa per i potenziali aderenti a fondi pensione, redatto ai
sensi del citato art.3 del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997;
Visto il Titolo I del
regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.29 del 5 febbraio 1998, recante norme sulle procedure per
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, nel quale si
disciplina, tra l’altro, la procedura per l’approvazione della scheda informativa;
Ritenuta l’opportunità di
procedere ad una revisione dello schema di scheda informativa adottato con la
sopra citata deliberazione del 18 giugno 1997;
Ritenuto, peraltro, che
sulla base dei principi generali della normativa di settore, che pongono in
primo piano la corretta e trasparente amministrazione dei fondi pensione, si
rende necessario che tutti i fondi diano una completa e corretta informativa ai
potenziali aderenti;
Ritenuto, in ossequio a tali
principi, che sussista l’esigenza anche per i fondi negoziali diversi da quelli
di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 di fornire
ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un’adesione consapevole,
esigenza che si pone in termini sostanzialmente equivalenti a prescindere dalla
dimensione dei fondi negoziali;
Ritenuto, inoltre,
opportuno, anche in considerazione delle attribuzioni di cui all’art. 17 del
decreto legislativo n.124 del 1993, che le informazioni di cui sopra siano
sottoposte all’esame della Commissione prima dell’avvio della raccolta delle
adesioni;
1. gli statuti di tutti i fondi pensione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.124 del 1993 devono prevedere che l’adesione sia preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo, redatta avendo a riferimento lo schema generale predisposto dalla Commissione, da sottoporre preventivamente alla Commissione stessa affinché ne verifichi la rispondenza alla normativa vigente e la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto;
2. è approvato lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993, nel testo allegato al presente provvedimento;
3. la procedura di approvazione da parte della Commissione delle schede informative redatte da ogni singolo fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 resta disciplinata dall’art.1 del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998 citato in premessa;
4. i fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, al fine di procedere all’acquisizione delle adesioni, sono tenuti a predisporre una scheda informativa, da sottoporre alla Commissione secondo le modalità di seguito specificate, redatta in conformità allo schema di cui al precedente punto 2;
5. la scheda informativa per i fondi pensione di cui al precedente punto 4, redatta dall’organo di amministrazione del fondo nominato in sede di atto costitutivo, deve essere trasmessa alla Commissione con una comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, inviata con raccomandata a.r. o consegnata a mano presso la sede della Commissione stessa;
6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare:
a) denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dell’eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle generalità complete;
d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati;
7. alla comunicazione di cui al precedente punto 5 devono essere allegati i documenti indicati all’art.7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997, copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nel quale l’organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all’art. 7, commi 2 e 3 del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997, in capo ai componenti dell’organo di amministrazione, nonché la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, al fine di verificare l’insussistenza di cause impeditive all’assunzione delle cariche;
8. la Commissione, entro 90 giorni dal ricevimento della scheda informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali rilievi, comunica se è possibile procedere alla distribuzione del documento ai fini della raccolta delle adesioni, sulla base della verifica della rispondenza alla normativa vigente e allo schema generale di cui al precedente punto 2, nonché della coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto;
9. l’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’insediamento degli organi collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo n.124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997, relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e all’assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché dell’art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n.703;
10. le variazioni delle singole schede informative di cui la Commissione abbia già consentito la diffusione devono essere deliberate dall’organo di amministrazione del fondo e sono soggette alle stesse procedure di approvazione o verifica indicate nella presente delibera, salvo che per i casi di mero aggiornamento delle informazioni esplicitamente individuati nell’allegato schema di scheda ovvero in sede di verifica delle singole schede, per i quali è sufficiente l’invio alla Commissione della scheda aggiornata. Le istanze di approvazione o verifica delle variazioni delle schede informative presentate alla Commissione devono riportare denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione, nonché generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, e ad esse deve essere allegata la nuova scheda informativa, redatta dall’organo di amministrazione, e una sintetica relazione illustrativa delle variazioni;
11. nella domanda di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l’avvenuta consegna all’aderente della scheda informativa;
12. la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993 può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi legali del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei patronati dai soggetti stessi costituiti, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive per la sola durata delle medesime attività istituzionali;
13. nel caso in cui i fondi pensione ritengano di fornire ai potenziali aderenti stime circa il presumibile ammontare delle prestazioni pensionistiche, è fatto obbligo ai fondi medesimi di formulare le stime utilizzando ipotesi particolarmente prudenti e di precisare che dette stime sono soggette a significativi margini di incertezza;
14. le schede informative che risultano già approvate dalla Commissione alla data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere modificate avendo a riferimento lo schema di cui alla presente delibera, alla prima occasione utile di aggiornamento.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 febbraio 1999
Il Presidente: BESSONE
Allegato
SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA
per la raccolta delle adesioni a fondi
pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993
Nel frontespizio della scheda
devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:
SCHEDA
INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE ……. [ denominazione del fondo]
Una volta acquisiti, indicare gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e il numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione
In mancanza di tali dati è
necessario riportare la seguente frase: Il
fondo pensione ha avviato la procedura per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Sede legale
Riportare letteralmente le seguenti frasi:
La presente scheda, la cui diffusione ai fini della raccolta delle
adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
in data …………, fornisce un quadro
sintetico dei dati e delle norme concernenti [denominazione del fondo]
L’organo di amministrazione si assume la responsabilità per la
completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.
L’adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa
visione della presente scheda.
1.
Dati relativi al
fondo pensione
a) Data di costituzione e durata.
b) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell’accordo).
c) Area dei destinatari.
d) Natura giuridica del fondo pensione.
e) Scopo del fondo pensione.
f) Regime del fondo (prestazione definita o contribuzione definita).
g) Criteri di costituzione e composizione dell’organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell’eventuale esistenza del responsabile del fondo.
2.
Prestazioni
a) Descrizione dei criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, d.lgs. 124/1993).
b) Descrizione delle prestazioni a favore degli iscritti, distinguendo tra prestazioni pensionistiche per anzianità e per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse.
c) Ove previsto Descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo.
d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell’impresa di assicurazione scelta per l’erogazione della rendita (eventualmente indicare che l’impresa di assicurazione deve ancora essere individuata).
e) Criteri per la definizione di eventuali forme di reversibilità e adeguamento delle rendite.
f) Ove previsto Indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell’importo.
g) Regolamentazione prevista per l’anticipazione di prestazioni relative all’accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto.
3.
Trasferimento e
riscatto
Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l’esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.
4.
Contribuzioni e
altri oneri
a) Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e criteri di calcolo.
b) Misura della contribuzione a carico del lavoratore e criteri di calcolo.
c) Importo prelevato dal trattamento di fine rapporto o da altre indennità di fine lavoro.
d) Oneri connessi all’adesione.
e) Ogni altro onere a carico dell’aderente.
5.
Regime delle spese
del fondo
a) Elenco esemplificativo delle tipologie di spese che il fondo sostiene per la gestione amministrativa (ad es. per la sede, per gli organi sociali, per il personale, per l’informatizzazione, per i servizi amministrativi, per l’attività promozionale, spese legali, etc.), specificando le modalità di copertura.
b)
Spese che il fondo sostiene per la gestione finanziaria,
indicando l’articolazione delle commissioni di gestione e ogni altro onere di
gestione e precisando che detti oneri sono addebitati sul patrimonio del fondo.
(In mancanza dei dati circa le commissioni di gestione è necessario riportare
la seguente frase: L’articolazione degli
oneri di gestione verrà definita al momento della scelta del gestore; detti
oneri saranno a carico del patrimonio del fondo).
6.
Criteri di impiego
delle risorse
a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, distinguendo gli eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo, nonché le strategie di investimento adottate per conseguirli.
b) Ove previsti più comparti Modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all’altro.
c) Indicazione dei gestori (Nella fase antecedente all’individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati. Le variazioni delle informazioni qui riportate, nonché di quelle relative alle connesse commissioni, devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda).
d) Indicazione della banca depositaria (Nella fase antecedente all’individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata. Le variazioni delle informazioni qui riportate devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda).
7.
Informazioni
Modalità attraverso le quali le informazioni sono messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
8.
Inizio
dell’attività (da inserire
esclusivamente nella fase di raccolta delle adesioni precedente
all’autorizzazione all’esercizio dell’attività)
a) Criteri di composizione dell’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.
b) Compiti dell’organo di amministrazione, con particolare riguardo alla raccolta delle adesioni, agli adempimenti necessari per la nomina degli organi del fondo, all’obbligo di adeguare lo statuto a seguito di indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
c) Informazione circa il fatto che l’effettiva operatività del fondo è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
d) Informazione circa il fatto che ai soggetti che abbiano aderito al fondo prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso di modifiche significative delle regole di funzionamento del fondo intervenute nell’ambito del procedimento autorizzatorio, è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi entro 30 giorni dal ricevimento dello statuto approvato e della scheda informativa definitiva, che dovranno essere inviati dal fondo a tutti gli aderenti.
Risultati di gestione (Parte
mobile)
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell’ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento. Gli aggiornamenti di tale parte non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione, alla quale devono comunque essere trasmessi tempestivamente.
Adottata la deliberazione di cui sopra, la Commissione, preso atto che alla data odierna sono all’esame della Commissione diverse istanze di approvazione di singole schede informative redatte avendo a riferimento il precedente schema di scheda e valutata comunque l’opportunità di non determinare appesantimenti o ritardi nella definizione dell’iter approvativo che non si rendano strettamente necessari, dispone che per i casi in questione l’istruttoria venga completata avendo a riferimento lo schema precedentemente approvato, salvo quegli adeguamenti che vengano comunque valutati necessari dei quali si darà conto in sede istruttoria.
Nei casi di cui sopra, peraltro, al termine dell’iter di approvazione dovrà essere segnalato ai fondi istanti che, in conseguenza dell’intervenuta modifica dello schema di scheda, si renderà necessario procedere ad un aggiornamento delle singole schede alla prima occasione utile.