DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 1999
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “decreto legislativo n. 124 del
1993”);
Visto l’art. 16, comma 2, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall’art. 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico,
con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione
dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;
Visto l’art. 18, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 124 del
1993, come modificato dall’art. 59, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, che stabilisce che l’attività di vigilanza di stabilità sulle forme
pensionistiche di cui al comma 1 (di seguito “fondi pensione preesistenti”) è
avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente
anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni
ricevute in attuazione del comma 6 del medesimo art. 18;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, che
stabilisce che l’iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento
dei fondi pensione preesistenti ai controlli della Commissione;
Considerato che, tra le informazioni
raccolte tramite le comunicazioni di cui all’articolo 18, comma 6, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, è ricompresa l’indicazione delle dimensioni di
ciascun fondo pensione in termini di numero di iscritti e che tale informazione
può essere utilizzata per individuare i fondi pensione preesistenti da
assoggettare prioritariamente a vigilanza, al fine di massimizzare, tenuto
conto delle risorse disponibili, l’area complessiva della previdenza
complementare nell’ambito della quale svolgere i controlli previsti dalla
vigente normativa;
Visto l’elenco dei fondi pensione
preesistenti che hanno effettuato la menzionata comunicazione, ordinato per il
rispettivo numero di iscritti, per tale intendendo la somma degli iscritti
attivi e dei pensionati, così come risultante dalle citate comunicazioni con
riferimento al 1996;
Considerate le risorse attualmente
attribuibili all’attività di vigilanza sui fondi pensione preesistenti, tenuto
anche conto degli altri compiti istituzionali della Commissione;
Valutato
che per l’individuazione dei fondi pensione preesistenti da sottoporre
prioritariamente, una volta iscritti all’albo, alla vigilanza di stabilità,
appare congruo fissare una soglia dimensionale pari a 5.000 iscritti, soglia
che individua un insieme di fondi pensione preesistenti che in termini di
iscritti corrisponde a circa due terzi del comparto della previdenza
complementare preesistente alla nuova disciplina di settore;
Ritenuto
opportuno prevedere che, successivamente alla fase di avvio dei piani di
vigilanza, i fondi preesistenti da assoggettare progressivamente a vigilanza
siano individuati integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni
disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale, al fine di
favorire la sana e prudente gestione di tutti i fondi pensione preesistenti
anche prima dell'effettivo avvio della vigilanza di stabilità nei confronti di
ciascuno di essi;
Ritenuto altresì opportuno prevedere la
possibilità di avviare l’attività di vigilanza di stabilità anche su singoli
fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati sulla base dei
criteri sopra delineati, tenendo conto delle segnalazioni di cui all'art. 11,
comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie
ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l’andamento della gestione
dei singoli fondi, nonché dell'ampiezza e rilevanza degli interessi coinvolti;
Ritenuto necessario rendere noto a tutti
gli interessati l’assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi
pensione preesistenti;
DELIBERA:
1.
I fondi
pensione preesistenti aventi dimensioni almeno pari a una soglia fissata nella
misura di 5.000 iscritti complessivi sono assoggettati alla vigilanza di
stabilità a partire dalla data della loro iscrizione all’albo;
2.
Successivamente
alla fase di iscrizione all'albo, l'individuazione degli altri fondi pensione
preesistenti da assoggettare alla vigilanza di stabilità avviene, per gruppi
successivi, integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni
disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale;
3.
L’attività
di vigilanza di stabilità può essere avviata dalla Commissione su singoli fondi
pensione preesistenti, diversi da quelli individuati applicando i criteri sopra
definiti, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie
ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l’andamento della gestione
dei singoli fondi;
4.
L’assoggettamento
alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti è reso noto
a tutti gli interessati tramite apposita annotazione nell’albo dei fondi
pensione.
La presente delibera è pubblicata nel
Bollettino della Commissione e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
13 luglio 1999
Il Presidente: Bessone