DELIBERAZIONE 28 LUGLIO
1999
Regolamento sulle procedure per l’approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 e relative modifiche.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124,
e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124
del 1993);
Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto
1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo
scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei
fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visto l’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla
COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;
Considerato che il predetto art.17 non si applica
alle forme pensionistiche complementari indicate all’art.18, comma 3 lett. a), del decreto legislativo n.124 del
1993, e che la vigilanza sulle forme di
cui alla lettera b) del medesimo
comma è esercitata, in conformità ai criteri dettati dal citato art.17,
dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al
cui interno è istituita la forma pensionistica medesima;
Visto l’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993 che prevede, tra
l’altro, che alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di
cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei
potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni
speciali dell’albo dei fondi pensione, non si applicano l’art.17, comma 2 lett.
b), o comunque altre procedure di
autorizzazione, ferma restando l’ordinaria attività di vigilanza da parte della
COVIP, successivamente all’iscrizione all’albo;
Considerato inoltre che, sempre ai sensi del citato
articolo 18, comma 6-bis, l’attività di vigilanza di stabilità sulle forme
pensionistiche di cui all’art.18, comma 1, del decreto legislativo n.124 del
1993 (di seguito “forme pensionistiche preesistenti”) è avviata dalla COVIP secondo
piani di attività differenziati temporalmente;
Visto l’art.17, comma 2 lett. f), del decreto
legislativo n.124 del 1993 che
attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le
convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla
base della corrispondenza ai criteri di cui all’art.6 del decreto medesimo
nonché agli schemi definiti d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti
abilitati a gestire le risorse dei fondi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211
(di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);
Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999,
recante disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi
pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993;
Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per
l’approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione deliberate
dall’assemblea del fondo o altro organo competente, ferma restando la facoltà
della COVIP di prevedere che, a fini informativi, l’organo di amministrazione
trasmetta i progetti di modifica statutaria dallo stesso deliberati, anche per
acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di
valutazione prima di sottoporre il progetto all’assemblea o altro organo
competente;
Vista, inoltre, la propria delibera del 13 luglio
1999 che dispone l’avvio dell’attività di vigilanza di stabilità sulle forme
pensionistiche preesistenti iscritte all’albo dei fondi pensione secondo piani
differenziati temporalmente, inizialmente definiti con riferimento alla soglia
dimensionale degli iscritti;
Ritenuto necessario prevedere peculiari modalità per
l’approvazione delle modifiche statutarie di fondi pensione non ancora
assoggettati alla vigilanza di stabilità laddove, in seguito all’esame delle
modifiche statutarie e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di
avviare l’attività di vigilanza di stabilità sul fondo;
Ritenuto, ancora, opportuno disciplinare le
procedure per l’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art.6 del decreto
legislativo n.124 del 1993 e delle relative modifiche;
Ritenuto necessario prevedere, per particolari
evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il
rilascio dei predetti provvedimenti di approvazione e autorizzazione;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’organo competente, i fondi pensione autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.4, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, nonché le forme pensionistiche preesistenti che siano iscritte all’albo dei fondi pensione, eccettuate quelle di cui all’art.18, comma 3, del decreto medesimo, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All’istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell’assemblea, o della riunione dell’organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto.
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione approva la modifica dello statuto del fondo pensione ai sensi dell’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l’approvazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia dello statuto vigente, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante.
TITOLO II
Procedimento di autorizzazione preventiva delle convenzioni
di cui all’art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993
Art.4
1. Ai fini dell’autorizzazione preventiva delle
convenzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993, i fondi
pensione autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.4, comma 3,
del predetto decreto, inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione
conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione
delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all’istituzione di nuovi
fondi pensione, secondo quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale
lavoro n.211 del 1997, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma
del legale rappresentante.
1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione autorizza la stipula delle convenzioni ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l’autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti.
TITOLO III
Norme finali
Art.8
1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino della COVIP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
28 luglio 1999
Il Presidente: Bessone