DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 1999

Regolamento sulle procedure per l’approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 e relative modifiche.

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

Considerato che il predetto art.17 non si applica alle forme pensionistiche complementari indicate all’art.18, comma 3 lett. a), del decreto legislativo n.124 del 1993, e che la vigilanza sulle  forme di cui alla lettera b) del medesimo comma è esercitata, in conformità ai criteri dettati dal citato art.17, dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima;

Visto l’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993 che prevede, tra l’altro, che alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione, non si applicano l’art.17, comma 2 lett. b), o comunque altre procedure di autorizzazione, ferma restando l’ordinaria attività di vigilanza da parte della COVIP, successivamente all’iscrizione all’albo;

Considerato inoltre che, sempre ai sensi del citato articolo 18, comma 6-bis, l’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui all’art.18, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993 (di seguito “forme pensionistiche preesistenti”) è avviata dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente;

Visto l’art.17, comma 2 lett. f), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’art.6 del decreto medesimo nonché agli schemi definiti d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211  (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999, recante disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per l’approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione deliberate dall’assemblea del fondo o altro organo competente, ferma restando la facoltà della COVIP di prevedere che, a fini informativi, l’organo di amministrazione trasmetta i progetti di modifica statutaria dallo stesso deliberati, anche per acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di valutazione prima di sottoporre il progetto all’assemblea o altro organo competente;

Vista, inoltre, la propria delibera del 13 luglio 1999 che dispone l’avvio dell’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti iscritte all’albo dei fondi pensione secondo piani differenziati temporalmente, inizialmente definiti con riferimento alla soglia dimensionale degli iscritti;

Ritenuto necessario prevedere peculiari modalità per l’approvazione delle modifiche statutarie di fondi pensione non ancora assoggettati alla vigilanza di stabilità laddove, in seguito all’esame delle modifiche statutarie e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di avviare l’attività di vigilanza di stabilità sul fondo;

Ritenuto, ancora, opportuno disciplinare le procedure per l’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993 e delle relative modifiche;

Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio dei predetti provvedimenti di approvazione e autorizzazione;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

TITOLO I

Procedura di approvazione delle modifiche statutarie dei fondi pensione di cui agli articoli 3 e 18 del decreto legislativo n.124 del 1993

 

Art.1

Procedura e termini di presentazione dell’istanza di approvazione

1.      Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’organo competente, i fondi pensione autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.4, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, nonché le forme pensionistiche preesistenti che siano iscritte all’albo dei fondi pensione, eccettuate quelle di cui all’art.18, comma 3, del decreto medesimo, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2.         All’istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell’assemblea, o della riunione dell’organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto.

3.         L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

4.         Nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni contenute nella scheda informativa per la raccolta delle adesioni, i fondi devono trasmettere, contestualmente all’istanza di cui al precedente comma 1, anche l’istanza di cui al punto 10 della delibera della COVIP del 10 febbraio 1999.

 

Art.2

Procedura e termini per l’autorizzazione

1.        La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione  approva la modifica dello statuto del fondo pensione ai sensi dell’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l’approvazione.

2.        Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e  decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3.        Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4.        Entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia dello statuto vigente, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante.

 

Art.3

Attività di vigilanza di stabilità

1.   Nel caso di modifiche statutarie riguardanti forme pensionistiche preesistenti che, sulla base dei  piani di vigilanza di cui all’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993, non risultino ancora assoggettate a vigilanza di stabilità, la COVIP, in seguito all’esame delle modifiche statutarie e delle ulteriori informazioni e documenti richiesti, può  stabilire, entro il termine di cui al precedente articolo 2,  di avviare l’attività di vigilanza di stabilità sul fondo, dandone comunicazione al fondo medesimo. In tal caso, il termine per l’approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente regolamento è incrementato di 90 giorni.

 

 

TITOLO II

Procedimento di autorizzazione preventiva delle convenzioni

di cui all’art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993

 

Art.4

Procedura e termini di presentazione dell’istanza di autorizzazione

1.      Ai fini dell’autorizzazione preventiva delle convenzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993, i fondi pensione autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.4, comma 3, del predetto decreto, inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all’istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2.      All’istanza devono essere allegate:

a)      bozza delle convenzioni che si intendono stipulare, secondo il testo già concordato con le altre parti contraenti;

b)      copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale della riunione dell’organo di amministrazione nella quale sono state deliberate le suddette convenzioni.

3.         L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

 

Art.5

Procedura e termini per l’autorizzazione

1.         La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione autorizza la stipula delle convenzioni ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n.124 del 1993  ovvero nega l’autorizzazione.

2.         Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e  decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3.         Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4.         Entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti.

 

Art.6

Procedura di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni

1.      Le modifiche delle convenzioni autorizzate ai sensi dell’articolo precedente sono soggette alla stessa procedura di autorizzazione delle convenzioni indicata nella presente deliberazione.

2.    All’istanza di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni deve essere, inoltre, allegata una relazione illustrativa delle modifiche stesse.

 

 

TITOLO III

Norme finali

 

Art.7

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1.      L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell’ambito della COVIP è la Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente addetto all’unità organizzativa dallo stesso designato.

 

Art.8

Proroga dei termini

1.    Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l’atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.

 

Art.9

Entrata in vigore

1.    Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino della COVIP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.    Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 28 luglio 1999

 

                                                                                              Il Presidente: Bessone