DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE
1999
Regolamento sulla procedura per l’approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124,
e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124
del 1993);
Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto
1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo
scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei
fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visto l’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce, tra
l’altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi
pensione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211 (di seguito decreto ministeriale
lavoro n.211 del 1997);
Ritenuto opportuno disciplinare la procedura per
l’approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti
deliberate dai competenti organi del soggetto che ha istituito il fondo;
Ritenuto necessario prevedere, per particolari
evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il
rilascio del predetto provvedimento di approvazione;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato, i soggetti che hanno istituito fondi pensione aperti devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All’istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma.
1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l’approvazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. La COVIP procederà, laddove lo ritenga necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire le indicazioni delle rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti che hanno istituito i fondi aperti.
5. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche regolamentari, i soggetti che hanno istituito il fondo devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l’applicazione delle modifiche regolamentari e trasmettere alla COVIP medesima il nuovo testo del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla COVIP. Entro il più breve tempo possibile dovranno inoltre essere trasmesse due copie a stampa del regolamento medesimo ovvero del foglio provvisorio di aggiornamento.
Norme finali
Art.4
Art.5
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP.
Roma,
23 novembre 1999
Il Presidente: Bessone