Operazioni di trasformazione. Informativa agli iscritti[1].

 

            Le forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992  (di seguito, fondi preesistenti), che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, sono tenute a fornire in proposito adeguata informativa agli iscritti.  Tale informativa è assicurata tanto nella fase di formazione della volontà collettiva quanto nella successiva fase di realizzazione dell’operazione.

Tra i processi di particolare rilevanza si inquadrano senz’altro quelli che diano luogo a fondi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 124/1993  (di seguito,  nuovi fondi).

            In tali circostanze,  i fondi preesistenti provvederanno a rivolgere agli iscritti apposita comunicazione, approvata dal proprio organo di amministrazione,  con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la convocazione dell’assemblea ovvero per l’avvio del referendum.   La comunicazione è tempestivamente inviata a questa Commissione,  indicandone tempi e modalità di diffusione tra gli iscritti.

            La comunicazione dovrà avere il contenuto minimale di seguito indicato:

a)      informazioni riguardanti l’accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione;

b)      motivazioni che hanno indotto i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere l’operazione di trasformazione,  anche con riguardo alle ragioni per le quali è preferita tale soluzione rispetto a diverse possibili opzioni (ad esempio,  istituzione di un nuovo fondo al quale gli iscritti potrebbero trasferirsi con la propria posizione individuale);

c)      principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all’adeguamento dell’assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.124/1993, con particolare riguardo:

-        alla forma giuridica adottata;

-        all’articolazione e al funzionamento degli organi sociali;

-        all’ambito dei potenziali aderenti;

-        al regime delle contribuzioni e delle prestazioni;

-        al modello di gestione delle risorse;

-        alle eventuali prestazioni accessorie;

-        all’informativa prevista nei confronti degli iscritti;

-        alle condizioni, modalità e termini di esercizio dei diritti di riscatto e di trasferimento ad altro fondo pensione, anche con riferimento alle particolari previsioni eventualmente stabilite per il loro esercizio in occasione della trasformazione;

d)      modalità e tempi di realizzazione del passaggio al nuovo modello gestionale e del trasferimento delle risorse finanziarie;

e)      modalità e termini fissati per l’esercizio dei diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione.

Successivamente, nel caso che l’operazione di trasformazione si concretizzi, i fondi  dovranno provvedere ad inoltrare a ciascun aderente, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un’ulteriore comunicazione, anch’essa approvata dall’organo di amministrazione e da inviare tempestivamente alla scrivente  Commissione.

La stessa dovrà presentare il contenuto minimale di seguito indicato.

Con riferimento al processo di trasformazione ed al nuovo ordinamento interno del Fondo andrà riportata una sintesi degli elementi già oggetto della precedente comunicazione,  avendo cura di evidenziare gli aspetti per i quali si rilevino differenze rispetto a quanto originariamente previsto.  Dovranno essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione della COVIP.

Con riguardo al singolo iscritto andranno indicati almeno i seguenti elementi, evidenziando l’eventuale impatto,  su di essi,  dell’operazione di trasformazione:

a)      l’anzianità contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare;

b)      l’importo della posizione dell’iscritto e l’ammontare dei contributi complessivamente versati,  con separata evidenza dell’importo derivante da ciascuno dei flussi contributivi (contributo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, TFR, ove ricorrano);

c)      informazioni relative all’eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo,  nonché alle eventuali prestazioni accessorie;

d)      le eventuali anticipazioni concesse;

e)      condizioni,  modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della trasformazione.

 



[1] Il documento è stato deliberato dalla Commissione il 16 dicembre 1999