Operazioni di trasformazione. Informativa agli iscritti[1].

 

����������� Le forme pensionistiche complementari gi� istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992(di seguito, fondi preesistenti), che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, sono tenute a fornire in proposito adeguata informativa agli iscritti.Tale informativa � assicurata tanto nella fase di formazione della volont� collettiva quanto nella successiva fase di realizzazione dell�operazione.

Tra i processi di particolare rilevanza si inquadrano senz�altro quelli che diano luogo a fondi di cui all�art. 4 del d.lgs. n. 124/1993(di seguito,nuovi fondi).

����������� In tali circostanze,i fondi preesistenti provvederanno a rivolgere agli iscritti apposita comunicazione, approvata dal proprio organo di amministrazione,con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la convocazione dell�assemblea ovvero per l�avvio del referendum.�� La comunicazione � tempestivamente inviata a questa Commissione,indicandone tempi e modalit� di diffusione tra gli iscritti.

����������� La comunicazione dovr� avere il contenuto minimale di seguito indicato:

a)      informazioni riguardanti l�accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione;

b)      motivazioni che hanno indotto i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere l�operazione di trasformazione,anche con riguardo alle ragioni per le quali � preferita tale soluzione rispetto a diverse possibili opzioni (ad esempio,istituzione di un nuovo fondo al quale gli iscritti potrebbero trasferirsi con la propria posizione individuale);

c)      principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all�adeguamento dell�assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.124/1993, con particolare riguardo:

-        alla forma giuridica adottata;

-        all�articolazione e al funzionamento degli organi sociali;

-        all�ambito dei potenziali aderenti;

-        al regime delle contribuzioni e delle prestazioni;

-        al modello di gestione delle risorse;

-        alle eventuali prestazioni accessorie;

-        all�informativa prevista nei confronti degli iscritti;

-        alle condizioni, modalit� e termini di esercizio dei diritti di riscatto e di trasferimento ad altro fondo pensione, anche con riferimento alle particolari previsioni eventualmente stabilite per il loro esercizio in occasione della trasformazione;

d)      modalit� e tempi di realizzazione del passaggio al nuovo modello gestionale e del trasferimento delle risorse finanziarie;

e)      modalit� e termini fissati per l�esercizio dei diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione.

Successivamente, nel caso che l�operazione di trasformazione si concretizzi, i fondidovranno provvedere ad inoltrare a ciascun aderente, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un�ulteriore comunicazione, anch�essa approvata dall�organo di amministrazione e da inviare tempestivamente alla scriventeCommissione.

La stessa dovr� presentare il contenuto minimale di seguito indicato.

Con riferimento al processo di trasformazione ed al nuovo ordinamento interno del Fondo andr� riportata una sintesi degli elementi gi� oggetto della precedente comunicazione,avendo cura di evidenziare gli aspetti per i quali si rilevino differenze rispetto a quanto originariamente previsto.Dovranno essere altres� indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione della COVIP.

Con riguardo al singolo iscritto andranno indicati almeno i seguenti elementi, evidenziando l�eventuale impatto,su di essi,dell�operazione di trasformazione:

a)      l�anzianit� contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare;

b)      l�importo della posizione dell�iscritto e l�ammontare dei contributi complessivamente versati,con separata evidenza dell�importo derivante da ciascuno dei flussi contributivi (contributo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, TFR, ove ricorrano);

c)      informazioni relative all�eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo,nonch� alle eventuali prestazioni accessorie;

d)      le eventuali anticipazioni concesse;

e)      condizioni,modalit� e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della trasformazione.

 



[1] Il documento � stato deliberato dalla Commissione il 16 dicembre 1999