Operazioni di
trasformazione. Informativa agli iscritti[1].
����������� Le forme pensionistiche complementari gi� istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992� (di seguito, fondi preesistenti), che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, sono tenute a fornire in proposito adeguata informativa agli iscritti.� Tale informativa � assicurata tanto nella fase di formazione della volont� collettiva quanto nella successiva fase di realizzazione dell�operazione.
Tra i processi di particolare rilevanza si inquadrano senz�altro quelli che diano luogo a fondi di cui all�art. 4 del d.lgs. n. 124/1993� (di seguito,� nuovi fondi).
����������� In tali circostanze,� i fondi preesistenti provvederanno a rivolgere agli iscritti apposita comunicazione, approvata dal proprio organo di amministrazione,� con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la convocazione dell�assemblea ovvero per l�avvio del referendum.�� La comunicazione � tempestivamente inviata a questa Commissione,� indicandone tempi e modalit� di diffusione tra gli iscritti.
����������� La comunicazione dovr� avere il contenuto minimale di seguito indicato:
a) informazioni riguardanti l�accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione;
b) motivazioni che hanno indotto i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere l�operazione di trasformazione,� anche con riguardo alle ragioni per le quali � preferita tale soluzione rispetto a diverse possibili opzioni (ad esempio,� istituzione di un nuovo fondo al quale gli iscritti potrebbero trasferirsi con la propria posizione individuale);
c) principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all�adeguamento dell�assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.124/1993, con particolare riguardo:
- alla forma giuridica adottata;
- all�articolazione e al funzionamento degli organi sociali;
- all�ambito dei potenziali aderenti;
- al regime delle contribuzioni e delle prestazioni;
- al modello di gestione delle risorse;
- alle eventuali prestazioni accessorie;
- all�informativa prevista nei confronti degli iscritti;
- alle condizioni, modalit� e termini di esercizio dei diritti di riscatto e di trasferimento ad altro fondo pensione, anche con riferimento alle particolari previsioni eventualmente stabilite per il loro esercizio in occasione della trasformazione;
d) modalit� e tempi di realizzazione del passaggio al nuovo modello gestionale e del trasferimento delle risorse finanziarie;
e) modalit� e termini fissati per l�esercizio dei diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione.
Successivamente, nel caso che l�operazione di trasformazione si concretizzi, i fondi� dovranno provvedere ad inoltrare a ciascun aderente, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un�ulteriore comunicazione, anch�essa approvata dall�organo di amministrazione e da inviare tempestivamente alla scrivente� Commissione.
La stessa dovr� presentare il contenuto minimale di seguito indicato.
Con riferimento al processo
di trasformazione ed al nuovo ordinamento interno del Fondo andr� riportata una
sintesi degli elementi gi� oggetto della precedente comunicazione,� avendo cura di evidenziare gli aspetti per i
quali si rilevino differenze rispetto a quanto originariamente previsto.� Dovranno essere altres� indicati gli estremi
del provvedimento di autorizzazione della COVIP.
Con riguardo al singolo
iscritto andranno indicati almeno i seguenti elementi, evidenziando l�eventuale
impatto,� su di essi,� dell�operazione di trasformazione:
a)
l�anzianit�
contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare;
b)
l�importo
della posizione dell�iscritto e l�ammontare dei contributi complessivamente
versati,� con separata evidenza
dell�importo derivante da ciascuno dei flussi contributivi (contributo del
lavoratore, contributo del datore di lavoro, TFR, ove ricorrano);
c)
informazioni
relative all�eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di
corresponsione di un rendimento minimo,�
nonch� alle eventuali prestazioni accessorie;
d)
le
eventuali anticipazioni concesse;
e)
condizioni,� modalit� e termini di esercizio del diritto
di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della
trasformazione.