COMMISSIONE
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Deliberazione n. 820 dell'11
ottobre 2000
LA COMMISSIONE
-
VISTO
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e
integrazioni (di seguito “decreto”), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
-
VISTO
l’art.16, comma 2, del decreto, come sostituito dall’art.13 della legge 8
agosto 1995, n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (di seguito “Commissione”), dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione
dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
-
VISTO
l’art.17, comma 2, lett. b), del decreto, che attribuisce alla Commissione il compito
di approvare gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione, verificando la
ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previste dal decreto medesimo e
valutandone la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale
emanati dalla Commissione medesima;
-
VISTO
lo “Schema di regolamento per i fondi pensione aperti in regime di
contribuzione definita” attualmente in essere, che ha formato oggetto della
propria deliberazione del 20 novembre 1997;
-
VISTO
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 che contiene, tra l’altro, la
disciplina delle forme pensionistiche individuali;
-
VISTI
gli orientamenti interpretativi in materia di regolamenti dei fondi pensione
aperti predisposti dagli Uffici alla luce delle innovazioni introdotte dal
citato decreto legislativo n.47 del 2000;
-
ESAMINATO
il nuovo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di
contribuzione definita presentato dalle associazioni di categoria ABI, ANIA e
Assogestioni con lettere in data 9 ottobre 2000;
-
VISTA
la relazione degli Uffici in data 10 ottobre 2000 e i documenti ad essa
allegati;
- di adottare gli “Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti”, di cui al documento allegato sub 1, che forma parte integrante della presente delibera;
- di ritenere lo “Schema di regolamento per i fondi pensione aperti” di cui al documento allegato sub 2, che forma parte integrante della presente delibera, compatibile con la normativa vigente e coerente con gli orientamenti interpretativi adottati dalla Commissione;
- di dare informazione delle decisioni di cui sopra alle associazioni di categoria, secondo il testo di lettera proposto dagli Uffici;
- di pubblicare i documenti allegati alla presente delibera sul Bollettino e sul sito Internet della Commissione.
Roma,
11 ottobre 2000
Il
Presidente: FRANCARIO
ALLEGATO 2 alla
deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000
Fondi pensione aperti
in regime di contribuzione definita
SCHEMA
DI
REGOLAMENTO
Il presente schema sostituisce quello approvato in data 20 novembre
1997
11
ottobre 2000
INDICE
TITOLO
1° -
COSTITUZIONE E SCOPO
Art.
4 -
Destinatari e requisiti di partecipazione
Art.
5 -
Modalità di adesione ed informativa preliminare
Art.
6 -
Separatezza amministrativa e contabile
Art.
7 -
Responsabile del Fondo
TITOLO
4° -
PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI
Art.
8 -
Regime della forma pensionistica
Art.
9 -
Prestazioni pensionistiche
Art.
10 -
Erogazione della rendita vitalizia
Art.
11 -
Prestazioni assicurative per invalidità e premorienza (articolo eventuale)
Art.
12 -
Trasferimento e riscatto della posizione individuale
TITOLO
5° -
CONTRIBUZIONI E SPESE
Art.
14 -
Contribuzione al Fondo
TITOLO
6° -
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art.
16 -
Separatezza patrimoniale
Art.
17 -
Investimento del patrimonio
Art.
18 -
Linee di investimento (articolo
eventuale)
Art.
20 -
Conflitti di interesse
TITOLO
7° -
SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
Art.
21 -
Scritture contabili e relazioni periodiche
Art.
22 -
Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti
Art.
23 -
Modifiche del Regolamento
Art.
24 -
Scioglimento del Fondo
CONDIZIONI
E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
CONDIZIONI
DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER INVALIDITA’ E PREMORIENZA
1
La
…[1],
con sede in …, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, ha
istituito, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e
successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito “Decreto”, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. … del …, il fondo pensione aperto
denominato “………………………..”, di seguito definito “Fondo”.
2
Con
provvedimento del … la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito
“Commissione di vigilanza”, d’intesa con … [2]
ha autorizzato la costituzione del Fondo. Con lo stesso provvedimento la
Commissione di vigilanza ha approvato il Regolamento del Fondo ed ha rilasciato
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3
Il
Fondo è iscritto al n. … dell’albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai
sensi del Decreto.
4
Il
Fondo ha sede in … via … C.A.P. ….
1
Il
Fondo ha durata pari a quella prevista per la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..
1
Il
Fondo ha durata fino al … [3].
1
Il
Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio.
1
L’adesione
al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale
collettiva. Possono aderire al Fondo, in forma individuale, i soggetti
destinatari delle forme pensionistiche di cui all’art.9-bis del Decreto, e, su
base contrattuale collettiva, i destinatari
di cui all’art.2, comma 1, del medesimo Decreto.
2
La
facoltà di adesione al Fondo su base contrattuale collettiva può essere
prevista dalle rispettive fonti istitutive ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.
3 L’adesione è altresì consentita per il trasferimento della
posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o forma
pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di
seguito “forma pensionistica individuale”.
4 Il Fondo verifica la sussistenza delle predette condizioni sulla
base di apposita dichiarazione rilasciata dall’aderente all’atto dell’adesione.
1
L’adesione
al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna del Regolamento e della
documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2
L’adesione
al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento e delle successive
modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al
successivo art.12.
3
L’aderente
è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al
Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.
4
In
caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma
pensionistica individuale, l’aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili
per effettuare il trasferimento.
L’adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della
posizione dell’aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica
individuale di provenienza.
1
La
banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede, nell’interesse di tutti gli aderenti,
alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
presente Regolamento.
2
La
banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a
garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in
essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte
dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a
quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
3
La
società di gestione attua il principio di separatezza di cui all’art.2, del D.M.
Tesoro 673/96. (comma necessario solo per
le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti)
1
Il
Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. nomina,
conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo,[4]
in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità nonché l’assenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
2
Il
Responsabile sovrintende all’amministrazione e alla gestione finanziaria del
Fondo, anche nell’ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la
rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in
materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.
3
In
particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:
a)
verifica
l’attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui
all’art.6, comma 4, lett. c), del regolamento della Commissione di vigilanza
sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi
pensione, del 27.1.1998;
b)
vigila
sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla
Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7
e 8 del D.M. Tesoro 703/96;
c)
verifica
che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l’attività
di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;
d)
cura
che l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli
strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo
siano attuati nell’esclusivo interesse degli iscritti;
e)
cura
che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;
f)
cura
che sia data attuazione alle delibere della Commissione di vigilanza e alle
misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;
g)
formula
al Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. proposte di
modifica del regolamento del Fondo;
h)
predispone
una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al
complesso dell’attività ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento
alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle
operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle
operazioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo
rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
4
Il
Responsabile controlla il rispetto:
a)
del
contratto con la banca depositaria;
b)
dell’incarico/degli
incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i; (punto eventuale)
c)
della
convenzione assicurativa per l’erogazione delle rendite; [5]
d)
della/e
convenzione/i assicurativa/e per la copertura delle prestazioni per invalidità
e premorienza; [6] (punto eventuale)
e)
del
contratto di gestione amministrativa contabile del Fondo. (punto eventuale)
5
Il
Responsabile ha facoltà di proporre alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. la
risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni.
6
Il
Responsabile è tenuto a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali
vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ed i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.