Documento approvato dalla Commissione il 26 gennaio 2001

 

 

AREA DEI DESTINATARI DEI FONDI PREESISTENTI

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

 

Gli orientamenti di seguito formulati sono volti a fornire chiarimenti su alcune problematiche all’esame della Commissione, anche in relazione a specifici quesiti pervenuti, in ordine all’area dei destinatari delle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di seguito anche “fondi preesistenti”).

 

Al fine di disporre di un unico orientamento complessivo, si è ritenuto utile assorbire nel presente testo le considerazioni già espresse in materia dalla Commissione in due documenti precedenti (“Quesiti sui fondi preesistenti: Orientamenti interpretativi” e “Precisazioni in materia di area dei destinatari dei fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15 novembre 1992”, pubblicati, rispettivamente, sul Bollettino Covip Anno I – N.1 e Anno II - n.3).

 

Occorre, innanzitutto, ricordare che la Commissione, nel fornire indicazioni circa il perimetro dei potenziali aderenti a fondi preesistenti, ha tenuto presente che il decreto 21 aprile 1993, n.124 stabilisce, per la costituzione delle forme volte all’attuazione di piani di previdenza complementare, specifici requisiti, procedure, forme e condizioni, ai quali devono far riferimento le collettività di soggetti che, non avendo prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina un programma di previdenza complementare, vogliano dotarsene.

 

Avuto riguardo a ciò, si è reso necessario, in una visione sistematica che abbia anche rispetto dell’autonomia e delle peculiarità delle singole forme pensionistiche preesistenti, individuare i limiti di non confliggenza delle disposizioni statutarie relative all’area dei destinatari di tali forme con la ratio complessiva del nuovo ordinamento di settore.

 

A tal fine si è proceduto, a fronte di un panorama assai variegato di fondi preesistenti, ad una differenziazione delle varie tipologie degli stessi, distinguendo tra fondi aziendali e di gruppo, fondi interaziendali promossi da associazioni e operatori vari, fondi interaziendali la cui istituzione trova fondamento in c.c.n.l. di categoria.

 

Va, peraltro, precisato che gli orientamenti in questione attengono esclusivamente ai fondi pensione preesistenti che intendano mantenere tale qualifica ed il connesso regime giuridico e non anche a quei fondi preesistenti che – a seguito di fonti istitutive riconducibili a quelle tipizzate di cui all’art.3 del decreto 124/93 – pongano in essere, previa autorizzazione della Commissione, una trasformazione in fondi “nuovi” con conseguente pieno adeguamento alla relativa disciplina normativa.

 

Sul piano generale, si conferma che sono consentite, nell’ambito dei processi di trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione, operazioni di fusione, incorporazione, scorporo che, riguardando categorie di destinatari già interessati da forme di previdenza complementare, non si risolvono in un ampliamento della complessiva area dei destinatari dei fondi pensione preesistenti.

 

In tali casi, le parti interessate dovranno previamente verificare l’inesistenza di vincoli o impedimenti, anche statutari, eventualmente derivanti dai rapporti attualmente in essere, che ostino alla realizzazione delle operazioni stesse, fermo restando che l’attuazione delle suddette operazioni, laddove possibile, dovrà avvenire sulla base di accordi tra le rispettive fonti istitutive, che tengano conto delle concrete situazioni dei fondi in riferimento.

 

Va, infine, richiamata l’attenzione dei soggetti interessati ai predetti processi di trasformazione e riorganizzazione sulla necessità di valutare ogni profilo delle predette operazioni con la dovuta diligenza e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. In tale ambito sarà anche necessario prestare particolare attenzione ai modelli gestionali utilizzati dalle forme preesistenti interessate dall’operazione, ben potendo la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione in argomento costituire un’occasione utile per procedere alla adozione dei modelli gestionali tipizzati dell’art.6 del decreto legislativo 124/1993 e della banca depositaria.

 

Si reputa ancora opportuno sottolineare, sempre sul piano generale, che possono ritenersi ammissibili previsioni statutarie volte a consentire, su richiesta dell'interessato, la conservazione presso il fondo delle posizioni individuali dei lavoratori già iscritti che cessino di lavorare presso l'azienda aderente al fondo ovvero non risultino più ricompresi nel perimetro di applicazione del fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, con eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro limitatamente ai soli lavoratori già iscritti.

 

Ci si sofferma, dunque, su alcune specifiche problematiche relative a fondi aziendali ed interaziendali, ricordando che per quanto attiene ai fondi interaziendali la cui istituzione trova fondamento in contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria il perimetro dei potenziali destinatari è determinato dall'area di applicazione del contratto collettivo istitutivo del fondo.

 

 

 

 

 

 

1. Fondi aziendali

 

Per i fondi aziendali l’ambito dei “nuovi” aderenti risulta circoscritto ai dipendenti (vecchi e nuovi) dell’azienda stessa che non avessero ancora aderito al fondo di che trattasi.

 

In caso di riassetti societari che comportino la costituzione di nuove società, ad esempio tramite scorporo o conferimento di rami d’azienda, può ritenersi, in linea generale, ammissibile l’estensione del fondo anche alle nuove realtà societarie, ferma restando la necessità di valutazioni da effettuarsi caso per caso in ragione delle specifiche caratteristiche dell’operazione posta in essere e della sostanziale continuità rispetto all’ambito degli aderenti originario.

 

In considerazione del carattere aziendale proprio del fondo, si ritiene, inoltre, che possano essere superate alcune restrizioni, eventualmente contemplate dallo statuto, circa l’ambito di lavoratori riguardati dallo stesso, quale per esempio la delimitazione ad alcune sedi dell’azienda, risultando, infatti, congruente con la natura stessa del fondo il riferimento a tutti i lavoratori dell'azienda medesima, comunque dislocati sul territorio.

 

Così pure, nel caso che il fondo si riferisca solo ad alcune tipologie di lavoratori (es. lavoratori a tempo indeterminato), l’apertura dello stesso ad altri lavoratori caratterizzati da una diversa tipologia di rapporto di lavoro può ritenersi in linea di principio ammessa in quanto volta a rafforzare il carattere aziendale del fondo, comunque nel rispetto delle distinzioni tra le categorie contrattuali di riferimento (es. impiegati o dirigenti).

 

 

2. Fondi di gruppo

 

La caratterizzazione di questi fondi come interaziendali di gruppo non appare conciliabile con previsioni statutarie tendenti a consentire, seppure in via derogatoria e per singoli casi, l’inclusione nel fondo di soggetti estranei all’ambito di riferimento.

 

Nel contempo, il fatto che il fondo, già alla data di entrata in vigore del decreto 124/93, si caratterizzasse come fondo di gruppo, ne consente l’applicazione a tutte le aziende del gruppo, intendendosi, come tali, la capogruppo e le società dalla stessa controllate, ai sensi dell’art.2359, primo e secondo comma del codice civile (controllo di diritto, controllo c.d. di fatto, controllo da vincoli contrattuali e controllo indiretto). E ciò indipendentemente dal fatto che le società del gruppo, come sopra definito, siano di nuova acquisizione nell'ambito del gruppo medesimo.

 

Resta, inoltre, inteso che nelle fattispecie regolate da specifiche discipline di settore (es. ordinamento bancario), per le quali risulti peculiarmente definito il concetto di gruppo, si possa fare riferimento a quest’ultima nozione per determinare l’ambito di operatività del fondo pensione.

 

Le considerazioni di cui sopra possono ritenersi applicabili anche alle ipotesi in cui un fondo di gruppo sia sorto successivamente per effetto della concentrazione/trasformazione di alcuni fondi aziendali preesistenti (la cui complessiva area dei destinatari sia – in misura sostanziale – riferibile all’ambito del gruppo), ovvero nel caso di trasformazione di un precedente fondo aziendale, per effetto di acquisizioni e scorpori di talune realtà aziendali, in fondo di gruppo (si veda al riguardo, quanto già precisato al punto precedente).

 

Anche in tale ambito, infatti, potrà aversi riguardo alla opportunità di mantenere omogeneità nei trattamenti di previdenza complementare di dipendenti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, nel caso di riassetti societari che comportino una nuova e diversa articolazione aziendale, ferma restando la necessità di valutare caso per caso la complessiva area dei destinatari in linea di continuità rispetto alle esperienze preesistenti e avendo anche riguardo alla percorribilità di altre soluzioni in ragione dell’operatività nel settore di riferimento di nuove iniziative di previdenza complementare a carattere negoziale.

 

 

 

3. Fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria (compagnie di assicurazione, brokers, associazioni territoriali di datori di lavoro ecc.), a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro.

 

            Al riguardo la Commissione ha già rappresentato come non possa ritenersi  ammissibile, in linea di principio, qualsiasi ulteriore adesione di aziende che alla data di entrata in vigore del decreto 124/93 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

 

Ciò fa sì che non sia più possibile l’adesione ai predetti fondi di quelle aziende che, ancorché rientranti nell’ambito statutariamente previsto, non vi abbiano in concreto aderito entro il predetto termine.

 

La fattibilità di operazioni di adesione di nuove aziende risultanti da operazioni di riorganizzazione societaria di entità già iscritte va, invece, valutata caso per caso in ragione delle specifiche caratteristiche dell’operazione posta in essere e della sostanziale continuità rispetto all’ambito degli aderenti originario (si fa rinvio a quanto già precisato al punto 1).

 

Se, poi, la forma previdenziale aderente al fondo era già, a suo tempo, una forma di gruppo (tali essendo gli accordi istitutivi), deve ritenersi che con l’ingresso di una nuova società nel gruppo – sulla base degli accordi stipulati in sede di acquisizione della società stessa – si determini la confluenza dei dipendenti della società nell’area dei destinatari della forma previdenziale di gruppo e quindi - in sostanza –  l’adesione dell’azienda al fondo (si fa rinvio a quanto già precisato al punto 2).