Comunicazione inviata il 24 maggio 2001 ad un fondo pensione negoziale di nuova istituzione.
Si
fa riferimento alla nota del 28 marzo 2001, con la quale codesto fondo
pensione, a seguito della decisione di risolvere il rapporto contrattuale in
essere con uno dei soggetti ai quali è affidato l’incarico di gestione delle
risorse finanziarie, chiede di acquisire il preventivo parere della scrivente
in merito a talune ipotesi operative volte a realizzare la sostituzione del
suddetto gestore.
Al
riguardo, come è noto, il processo relativo alla scelta dei gestori del
patrimonio dei fondi pensione negoziali è regolato da un complesso di
disposizioni normative volto, in ultima analisi, a consentire, nell’interesse
degli associati al fondo, l’individuazione del soggetto maggiormente idoneo
all’assunzione del predefinito incarico. Ci si riferisce, in particolare, alle
disposizioni di cui all’art.6, comma 4-bis
del d.lgs.124/93 e alle Istruzioni deliberate dalla Commissione il 9 dicembre
1999, in base alle quali l’organo di amministrazione del fondo sceglie il
gestore, individuati preliminarmente gli obiettivi di gestione e i criteri di
valutazione comparativa dei soggetti candidati, previa sollecitazione pubblica
di offerte, assicurando, altresì, la trasparenza del processo di selezione in
discorso e la coerenza fra i citati obiettivi ed i criteri di scelta delle
società di gestione.
Sulla
base dei citati presupposti normativi, può affermarsi che, al di là della
scelta iniziale e di quella conseguente al mancato rinnovo della convenzione in
occasione della sua scadenza, nelle quali indubbiamente si impone l’adozione
delle procedure di cui alle citate Istruzioni, anche la modifica soggettiva
dell’assetto gestorio che intervenga durante il rapporto, in quanto espressione
comunque di una nuova scelta, sia da effettuarsi sulla base di un processo
selettivo realizzato ai sensi del d.lgs. 124/93.
Le ipotesi, da una parte, del recesso del gestore e, dall’altra,
alternativamente, della disdetta della convenzione ad opera del fondo pensione,
sostanziano l’esigenza di addivenire alla cennata modifica soggettiva. Nel primo caso, a differenza del secondo,
al fine di garantire la continuità dei processi di impiego delle risorse
finanziarie, il gestore è tenuto a dare esecuzione alla convenzione sino
all’accettazione dell’incarico da parte di un nuovo gestore abilitato (cfr.
art.10, comma 3 dello schema di convenzione per la gestione delle risorse
deliberato dalla Commissione il 7 gennaio 1998 d’intesa con Banca d’Italia,
Consob e Isvap).
In entrambi i casi si profila peraltro l’opportunità, ove non
addirittura la necessità, di addivenire rapidamente alla sostituzione del
gestore non più interessato al rapporto o, ancor più, ad esempio, la cui
condotta contrattuale abbia determinato la recisione di quel nesso fiduciario
che, di tutta evidenza, caratterizza massimamente la tipologia contrattuale in parola.
Rimessa,
comunque, all’autonomia di codesto fondo, nel rispetto dell’interesse dei
propri associati, la valutazione del peso relativo delle divergenti istanze di
celerità e di ponderazione nella scelta, si ritiene quindi compatibile con il
richiamato quadro normativo attingere, nell’ipotesi in parola, alle risultanze
del processo selettivo già esperito, la cui efficacia ultrattiva, andrà
apprezzata, sotto il profilo temporale, in modo tale che la durata del periodo
intercorrente fra i due momenti (la gara esperita e la nuova scelta) sia tale
da non inficiare l’attualità dei giudizi a suo tempo espressi.
Premessa,
quindi, tale pregiudiziale valutazione, si ritiene riconducibile all’ambito
della prospettata soluzione l’ipotesi di conferire l’incarico di gestione ad
altro soggetto già affidatario di analogo profilo di investimento, restando
comunque rimessa al prudente apprezzamento dell’organo di amministrazione la
valutazione dell’impatto che la riduzione del numero complessivo dei gestori
determina sotto il profilo della diversificazione del rischio finanziario.
Così
come si reputa appartenga alla medesima sfera, l’ipotesi di affidare l’incarico
al gestore ritenuto maggiormente idoneo fra quelli non prescelti, ancorché
ritenuti idonei all’esito della precedente gara; in tal caso, è opportuno che
il fondo esperisca preventivamente un supplemento istruttorio atto a verificare
l’attualità del giudizio a suo tempo formulato.
Analoga
attività istruttoria preliminare va naturalmente posta in essere allorché si
intenda procedere attraverso una nuova valutazione comparativa circoscritta
alle società che, sempre sulla base della selezione già operata, siano
risultate in possesso di prefissati requisiti.
Considerato,
infine, che la selezione dalla quale codesto fondo, ai fini della sostituzione
in oggetto, può attingere i relativi risultati è stata effettuata in epoca
precedente l’emanazione delle Istruzioni citate in premessa, si richiama
l’attenzione dell’Organo di amministrazione sulla necessità di verificare preliminarmente
la coerenza fra le modalità seguite per l’esperimento della predetta gara e
quelle di cui alle Istruzioni medesime.
Nel
rimanere in attesa di una dettagliata relazione in merito alle determinazioni
assunte, anche con riguardo alle circostanze in cui è maturata la decisione di
risolvere il mandato in questione, si inviano distinti saluti.
Il Presidente
(Prof. Lucio Francario)