Comunicazione inviata il 24 maggio 2001 ad un fondo pensione negoziale di nuova istituzione.

 

 

Oggetto: quesito in materia di sostituzione di soggetto gestore delle risorse finanziarie nel corso della durata del rapporto contrattuale.

 

Si fa riferimento alla nota del 28 marzo 2001, con la quale codesto fondo pensione, a seguito della decisione di risolvere il rapporto contrattuale in essere con uno dei soggetti ai quali è affidato l’incarico di gestione delle risorse finanziarie, chiede di acquisire il preventivo parere della scrivente in merito a talune ipotesi operative volte a realizzare la sostituzione del suddetto gestore.

Al riguardo, come è noto, il processo relativo alla scelta dei gestori del patrimonio dei fondi pensione negoziali è regolato da un complesso di disposizioni normative volto, in ultima analisi, a consentire, nell’interesse degli associati al fondo, l’individuazione del soggetto maggiormente idoneo all’assunzione del predefinito incarico. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.6, comma 4-bis del d.lgs.124/93 e alle Istruzioni deliberate dalla Commissione il 9 dicembre 1999, in base alle quali l’organo di amministrazione del fondo sceglie il gestore, individuati preliminarmente gli obiettivi di gestione e i criteri di valutazione comparativa dei soggetti candidati, previa sollecitazione pubblica di offerte, assicurando, altresì, la trasparenza del processo di selezione in discorso e la coerenza fra i citati obiettivi ed i criteri di scelta delle società di gestione.

Sulla base dei citati presupposti normativi, può affermarsi che, al di là della scelta iniziale e di quella conseguente al mancato rinnovo della convenzione in occasione della sua scadenza, nelle quali indubbiamente si impone l’adozione delle procedure di cui alle citate Istruzioni, anche la modifica soggettiva dell’assetto gestorio che intervenga durante il rapporto, in quanto espressione comunque di una nuova scelta, sia da effettuarsi sulla base di un processo selettivo realizzato ai sensi del d.lgs. 124/93.

Le ipotesi, da una parte, del recesso del gestore e, dall’altra, alternativamente, della disdetta della convenzione ad opera del fondo pensione, sostanziano l’esigenza di addivenire alla cennata modifica soggettiva.   Nel primo caso, a differenza del secondo, al fine di garantire la continuità dei processi di impiego delle risorse finanziarie, il gestore è tenuto a dare esecuzione alla convenzione sino all’accettazione dell’incarico da parte di un nuovo gestore abilitato (cfr. art.10, comma 3 dello schema di convenzione per la gestione delle risorse deliberato dalla Commissione il 7 gennaio 1998 d’intesa con Banca d’Italia, Consob e Isvap).

In entrambi i casi si profila peraltro l’opportunità, ove non addirittura la necessità, di addivenire rapidamente alla sostituzione del gestore non più interessato al rapporto o, ancor più, ad esempio, la cui condotta contrattuale abbia determinato la recisione di quel nesso fiduciario che, di tutta evidenza, caratterizza massimamente la tipologia contrattuale in parola.

Rimessa, comunque, all’autonomia di codesto fondo, nel rispetto dell’interesse dei propri associati, la valutazione del peso relativo delle divergenti istanze di celerità e di ponderazione nella scelta, si ritiene quindi compatibile con il richiamato quadro normativo attingere, nell’ipotesi in parola, alle risultanze del processo selettivo già esperito, la cui efficacia ultrattiva, andrà apprezzata, sotto il profilo temporale, in modo tale che la durata del periodo intercorrente fra i due momenti (la gara esperita e la nuova scelta) sia tale da non inficiare l’attualità dei giudizi a suo tempo espressi.

Premessa, quindi, tale pregiudiziale valutazione, si ritiene riconducibile all’ambito della prospettata soluzione l’ipotesi di conferire l’incarico di gestione ad altro soggetto già affidatario di analogo profilo di investimento, restando comunque rimessa al prudente apprezzamento dell’organo di amministrazione la valutazione dell’impatto che la riduzione del numero complessivo dei gestori determina sotto il profilo della diversificazione del rischio finanziario.

Così come si reputa appartenga alla medesima sfera, l’ipotesi di affidare l’incarico al gestore ritenuto maggiormente idoneo fra quelli non prescelti, ancorché ritenuti idonei all’esito della precedente gara; in tal caso, è opportuno che il fondo esperisca preventivamente un supplemento istruttorio atto a verificare l’attualità del giudizio a suo tempo formulato.

Analoga attività istruttoria preliminare va naturalmente posta in essere allorché si intenda procedere attraverso una nuova valutazione comparativa circoscritta alle società che, sempre sulla base della selezione già operata, siano risultate in possesso di prefissati requisiti.

Considerato, infine, che la selezione dalla quale codesto fondo, ai fini della sostituzione in oggetto, può attingere i relativi risultati è stata effettuata in epoca precedente l’emanazione delle Istruzioni citate in premessa, si richiama l’attenzione dell’Organo di amministrazione sulla necessità di verificare preliminarmente la coerenza fra le modalità seguite per l’esperimento della predetta gara e quelle di cui alle Istruzioni medesime.

Nel rimanere in attesa di una dettagliata relazione in merito alle determinazioni assunte, anche con riguardo alle circostanze in cui è maturata la decisione di risolvere il mandato in questione, si inviano distinti saluti.

 

 

Il Presidente

 (Prof. Lucio Francario)