Lettera circolare inviata il 29 novembre 1999 alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

 

Oggetto: Adempimenti procedurali per la modifica dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

 

1.   A seguito di recenti interventi legislativi nonché di variazioni conseguenti all’applicazione della normativa del settore assicurativo in tema di tasso di interesse tecnico, sono state avanzate alla Commissione apposite istanze di modifica dei regolamenti dei fondi aperti autorizzati all’esercizio dell’attività.

Al riguardo, anche alla luce del “regolamento sulle procedure per l’approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti”, deliberato dalla Commissione il 23.11.1999, si riepilogano gli adempimenti procedurali e informativi finalizzati al conseguimento delle accennate modifiche regolamentari.

 

2.   Con riguardo alla procedura per la modifica dei regolamenti, si ha presente che, di norma, la modifica viene deliberata dall’organo di amministrazione della società promotrice e, successivamente, sottoposta all’approvazione della Commissione.

Peraltro gli ordinamenti dei fondi aperti autorizzati all’esercizio dell’attività contemplano la possibilità di effettuare le modifiche regolamentari rese necessarie da sopravvenuti cambiamenti del quadro normativo attraverso una procedura abbreviata.   Più precisamente, nel caso in cui variazioni di legge, della normativa secondaria di attuazione o sopravvenute istruzioni della Commissione comportino una modifica del regolamento, essa può essere decisa dal presidente dell’organo di amministrazione ovvero da un amministratore delegato, salvo essere tempestivamente sottoposta all’approvazione della Commissione e portata a conoscenza dell’organo di amministrazione della società nella prima riunione successiva.

Si fa inoltre presente che, nel caso di variazioni del regolamento derivanti da modifiche della denominazione sociale o della sede legale della società promotrice, si ritiene che non occorrano specifici provvedimenti di approvazione da parte  della Commissione.   In questi casi, anche avvalendosi della procedura abbreviata, la società promotrice è tenuta a deliberare le relative modifiche del regolamento ed a comunicarle tempestivamente alla Commissione, allegando copia della suddetta delibera e della documentazione comprovante le avvenute modifiche dello statuto della società (delibera dell’Assemblea straordinaria della società, decreto di omologa del tribunale, eventuale provvedimento dell’Autorità di vigilanza competente).

Analogamente si procederà nel caso di variazioni del regolamento che derivino da modifiche della denominazione sociale o della sede legale della banca depositaria nonché dell’impresa di assicurazione incaricata dell’erogazione delle rendite ovvero delle prestazioni accessorie.

 

3.   Con riferimento ai termini di efficacia, si ha presente che la modifica del regolamento può comportare la necessità di adeguare conseguentemente i documenti informativi che, sulla base delle vigenti disposizioni normative, sono consegnati ai potenziali aderenti al fondo.

Al riguardo, il citato regolamento del 23.11.1999 prevede che l’efficacia della modifica regolamentare rimanga sospesa fino al termine che la società promotrice indicherà in un’apposita comunicazione, da far pervenire alla Commissione entro 60 giorni dall’approvazione delle modifiche stesse.

Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui la società introduca modifiche in peius delle condizioni contrattuali che regolano il funzionamento del fondo, il regolamento prevede il differimento dei relativi termini di efficacia, al fine di consentire ai lavoratori iscritti la valutazione delle sopravvenute variazioni e l’eventuale esercizio del diritto al trasferimento della propria posizione individuale presso altro fondo pensione, prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse.

Pertanto, ove ricorrano detti presupposti, la società promotrice, nel fissare i termini di efficacia della modifica regolamentare, dovrà tenere in considerazione i termini stabiliti dal regolamento per consentire l’esercizio del diritto di trasferimento della posizione individuale ai lavoratori che risultino iscritti al fondo alla data di approvazione delle modifiche da parte della Commissione.

A titolo di riferimento, si ritiene che possano ricondursi nel novero delle modifiche che determinano un peggioramento delle previgenti condizioni contrattuali quelle che comportano un incremento della commissione di gestione, ancorché riferito ad una delle componenti in cui la commissione stessa risulti eventualmente articolata a termini di regolamento.

Analogamente, sono da considerarsi peggiorative le modifiche delle condizioni che regolano la linea di investimento con garanzia volte a ridurre la misura del tasso di rendimento minimo garantito ovvero a delimitare il novero degli eventi che attribuiscono il diritto alla garanzia.

In tutti i casi di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la linea di investimento con garanzia, qualora l’iscritto eserciti il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione, l’importo oggetto di trasferimento è pari al maggior valore tra il minimo garantito e il valore corrente della posizione individuale, con riferimento al giorno di valorizzazione successivo a quello dell’acquisizione della richiesta di trasferimento.

Da ultimo, si fa presente che l’efficacia delle modifiche regolamentari connesse alla variazione della denominazione o della sede legale della società promotrice del fondo ovvero della banca depositaria o dell’impresa di assicurazione decorre dalla data in cui sono state deliberate le modifiche del regolamento da parte della società promotrice.

 

4.   Con riguardo alle modalità di informativa circa le intervenute modifiche regolamentari, si ha presente che le disposizioni in tema di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti, approvate dalla Commissione il 10 febbraio 1999 (G.U. n.49 del 1/3/99), disciplinando le modalità di redazione della comunicazione periodica agli iscritti, stabiliscono che il fondo riporti nella comunicazione stessa (sezione A – Informazioni generali) apposita descrizione delle eventuali modifiche regolamentari approvate dalla Commissione e intervenute a far tempo dalla precedente comunicazione, con l’indicazione della loro decorrenza.

Diversi adempimenti informativi vanno posti in essere nel caso in cui la modifica regolamentare sottenda un cambiamento in peius delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra fondo e iscritto, modifica che, come già ricordato, attribuisce all’iscritto la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, trasferendo la propria posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza nel fondo stabilito dalla legge.

In tal caso, il fondo, una volta ottenuta l’approvazione delle modifiche da parte della Commissione e stabilita la relativa decorrenza, è tenuto a comunicare ad ogni iscritto l’intervenuta modifica nei termini previsti dalle relative norme del regolamento.   Nel caso di fondi multicomparto, qualora le modifiche peggiorative insistano specificamente su singole linee di investimento, la facoltà di trasferire la posizione individuale deve essere riconosciuta soltanto ai lavoratori iscritti alle suddette linee, nei confronti dei quali va effettuata la comunicazione in discorso.

Copia della suddetta comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Commissione.

Con riguardo alle modalità di informativa circa le intervenute modifiche regolamentari nei confronti dei potenziali aderenti, l’adeguamento del testo regolamentare sarà effettuato dalla società promotrice allegando al regolamento un foglio provvisorio di aggiornamento, che riporti il testo delle norme modificate nonché la data di approvazione delle modifiche da parte della Commissione e quella di decorrenza.

Si richiama l’attenzione delle società promotrici e dei responsabili dei fondi sulla necessità di assumere ogni iniziativa ritenuta idonea affinché la raccolta delle adesioni sia effettuata sulla base del testo di regolamento tempo per tempo in vigore e delle eventuali modifiche approvate dalla Commissione, ancorché la loro efficacia risulti posticipata nel tempo.

 

5.   La Legge 17 maggio 1999 n.144 ha introdotto alcune modifiche della previgente disciplina dei fondi pensione in materia di anticipazioni delle prestazioni e di soggetti beneficiari in caso di decesso del lavoratore.

Nel merito, l’art.58, comma 8, lett. b), che ha modificato l’art.7, comma 4, del d.lgs. n.124/93, sancisce il diritto del lavoratore che possa vantare almeno otto anni di iscrizione al fondo di conseguire una anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per le finalità previste dalla legge: spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa abitazione, per sé o per i figli, ovvero per interventi di ristrutturazione della prima casa abitazione di cui alla Legge n.457/78.

Con riguardo al nuovo regime dei soggetti beneficiari in caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo nel corso della fase di accumulo dei contributi, la disciplina previgente l’entrata in vigore della Legge n.144/99 prevedeva che la relativa posizione individuale potesse essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori.   In mancanza dei suddetti soggetti, la posizione era acquisita al fondo pensione.

L’articolo 58, comma 8, lett. c), della Legge n.144/99, integrando il comma 3-ter dell’articolo 10 del d.lgs. n.124/93, ha previsto che, in mancanza dei soggetti beneficiari già individuati dalla previgente normativa (coniuge, figli, genitori a carico), la posizione individuale possa essere riscattata da soggetti appositamente designati dall’iscritto.   In mancanza del coniuge, dei figli o dei genitori a carico, qualora l’iscritto non abbia provveduto a designare altri beneficiari, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Sotto il profilo procedurale, dal momento che si tratta di trasporre in seno all’articolato regolamentare del fondo le vigenti previsioni normative, si ritiene che la relativa modifica possa essere operata anche attraverso la richiamata procedura abbreviata.

Nel merito dei tempi in cui procedere alle citate modifiche, considerando che le norme in questione, traendo origine da disposizioni di legge, sono efficaci già dall’entrata in vigore della Legge n.144/99, vale a dire dal 23 maggio dell’anno in corso, si ritiene che le società promotrici dei fondi aperti possano realizzare i relativi adempimenti alla prima occasione utile.

Nel frattempo, le società promotrici ed i relativi responsabili dei fondi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa utile per far conoscere ai lavoratori iscritti e ai nuovi aderenti le intervenute modifiche legislative.

 

6.  Le modifiche delle linee di investimento che insistono sulle condizioni di attribuzione del tasso di rendimento minimo garantito non possono rivestire carattere di ordinarietà e devono scaturire da decisioni assunte dall’organo di amministrazione della società promotrice alla luce di mutamenti del contesto economico e finanziario per la tutela degli interessi dei lavoratori iscritti al fondo.

Pertanto la modifica deve essere operata attraverso l’esperimento della richiamata procedura ordinaria, in base alla quale la deliberazione di modifica è assunta dall’organo di amministrazione della società promotrice e sottoposta alla preventiva approvazione della Commissione.

Si precisa che le nuove condizioni del tasso minimo garantito saranno applicate alle contribuzioni incassate dal fondo a decorrere dalla data di efficacia della modifica.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sul fatto che, qualora si tratti di una riduzione della misura del tasso di rendimento minimo garantito, la società promotrice dovrà fissare la suddetta data di efficacia tenendo in considerazione i termini stabiliti dal regolamento per consentire l’esercizio del diritto di trasferimento della posizione individuale ai lavoratori che risultino iscritti al fondo alla data di approvazione delle modifiche da parte della Commissione.

Ciò premesso in termini generali, si osserva che, in base dall’art.23 del d.lgs. n.174/95 e dei conseguenti provvedimenti attuativi dell’Autorità di vigilanza competente,[1] il tasso massimo di interesse applicabile dalle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è variato dal 3% al 2,5% su base annua.

In particolare, detta variazione produce effetti sia sulle linee di investimento con garanzia dei fondi istituiti da imprese di assicurazione, sia sugli allegati che disciplinano l’erogazione delle rendite vitalizie o delle prestazioni accessorie da parte delle suddette imprese.

Con riguardo alle linee di investimento con garanzia, poiché la norma di legge prevede che il nuovo tasso si applichi ai contratti da stipulare, l’organo di amministrazione della società promotrice, anche utilizzando la richiamata procedura abbreviata, disporrà l’applicazione del nuovo tasso nei confronti dei lavoratori che aderiscono al fondo a partire dalla data di efficacia della modifica regolamentare.

Laddove la modifica del regolamento, ancorché indotta dalle sopravvenute previsioni normative, superi la portata delle previsioni stesse - è questo il caso in cui la società promotrice riduca il tasso di interesse garantito al di sotto del livello massimo previsto dalla normativa vigente - la relativa modifica, derivando, oltre che da vincoli normativi, anche da valutazioni discrezionali dell’organo competente, deve essere operata attraverso la richiamata procedura ordinaria.

In relazione alla disciplina delle prestazioni di rendita vitalizia e delle prestazioni accessorie (allegati assicurativi), si ha presente che la modifica del tasso di interesse dei contratti di assicurazione, ancorché derivi dalle richiamate disposizioni di legge, si applica ai lavoratori inseriti in assicurazione a partire dalla data di entrata in vigore della modifica stessa.

In merito ai relativi adempimenti procedurali, la modifica può essere operata avvalendosi della procedura abbreviata, purché il tasso di interesse venga ridotto nella misura del livello massimo previsto dalla normativa vigente.

 

 



[1]  Provvedimento ISVAP 1036 G del 6.11.1998.