Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti circa le condizioni per l’adesione a fondi pensione aperti, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e, in particolare, nell’art.9, comma 2, del suindicato decreto.
Avuto riguardo a quanto sopra si forniscono le seguenti indicazioni applicative.
In merito alla facoltà di adesione individuale a fondi aperti, la presenza di condizioni ostative va valutata avendo riguardo all’applicabilità al lavoratore interessato di fonti istitutive di cui all’art.3, comma 1, del decreto legislativo 124/1993.
Così, nel caso del lavoratore dipendente, la condizione che impedisce l’adesione va individuata nell’esistenza di una fonte istitutiva, ad esempio un accordo collettivo, che sussista e operi nei confronti del lavoratore interessato. Non deve dunque essere stato posto in essere un accordo istitutivo di una forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore stesso abbia diritto a partecipare in base all’assetto normativo che regola il proprio rapporto di lavoro (adesione del datore di lavoro all’associazione firmataria dell’accordo, forme di rinvio espresso o tacito alla disciplina contrattuale).
Considerata la diversa strutturazione delle fonti istitutive prevista dall’art.3 del citato decreto legislativo 124/1993 per le varie categorie di lavoratori, nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti la condizione impeditiva dell’adesione al fondo aperto va individuata nell’adesione del singolo lavoratore o libero professionista all’accordo fra lavoratori promosso da sindacato o associazione di livello almeno regionale (adesione che si concretizza nella sottoscrizione dell’accordo istitutivo ovvero nella successiva adesione al relativo fondo negoziale).
Per quel che concerne, infine, la facoltà di adesione su base collettiva ex art.9, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 124/1993, riservata dalla norma stessa ai soli lavoratori dipendenti, la disposizione legislativa consente di individuare una prevalenza, nell’iniziale momento di costituzione della forma pensionistica complementare,
delle fonti istitutive che abbiano previsto la costituzione di fondi pensione negoziali rispetto a quelle che tale forma intendano realizzare con le modalità dell’adesione ad un fondo aperto.
Si deve conseguentemente ritenere preclusa la possibilità da parte delle fonti istitutive di cui all’art.3 del decreto legislativo 124/1993 di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, laddove già esistano accordi istitutivi di fondi pensione di carattere negoziale che si applichino, nei termini in precedenza indicati, ai lavoratori dipendenti interessati.
Va infine evidenziato, in relazione a specifiche richieste di precisazioni in tal senso, come le condizioni ostative di cui sopra, nonché quella, di carattere transitorio, prevista dall’art.9, comma 2, della legge 335/1995, devono intendersi operanti e come tali preclusive della possibilità delle fonti istitutive di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, anche nel caso in cui si intenda utilizzare lo strumento dell’adesione collettiva per procedere alla trasformazione di forme pensionistiche preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993.
(G. Cimmino)