Comunicazione inviata il 6 maggio 1999 ad alcuni fondi pensione preesistenti.

 

Oggetto:       Precisazioni in materia di area dei destinatari dei fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15 novembre 1992

 

 

Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, stabilendo procedure e condizioni specifiche per la costituzione di forme di previdenza complementare, ha inteso affermare la necessità, per le collettività di destinatari sprovviste di trattamenti pensionistici complementari, che fossero seguite e realizzate le condizioni ivi previste, al fine di dotarsi di una forma di previdenza complementare.

 

Tenuto conto di quanto sopra, negli orientamenti interpretativi in materia di fondi preesistenti deliberati dalla Commissione il 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino della Commissione n.1 Settembre-Dicembre 1997, è precisato che “per i fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria (compagnie di assicurazione, brokers, associazioni territoriali di datori di lavoro, ecc.) a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, si ritiene che i <<nuovi>> aderenti possano essere soltanto i dipendenti delle stesse aziende le quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs.124/1993, abbiano già aderito ai suddetti fondi”.

 

Non può pertanto ritenersi ammissibile qualsiasi ulteriore adesione ai fondi interaziendali riconducibili all’ambito di cui sopra da parte di aziende che alla data del 28 aprile 1993 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

 

Coerentemente con quanto sopra, potranno ritenersi consentite, nell’ambito dei processi di trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione, operazioni di fusione, incorporazione,  scorporo che, riguardando categorie di destinatari già interessati da forme di previdenza complementare, non si risolvono in un ampliamento della complessiva area dei destinatari dei fondi pensione cosiddetti preesistenti.

 

Ciò rilevato, si osserva che le parti interessate dovranno verificare, caso per caso, l’inesistenza di vincoli o impedimenti, anche statutari, eventualmente derivanti dai rapporti attualmente in essere, che ostino alla realizzazione delle operazioni di cui sopra. Ciò fermo restando che l’attuazione delle suddette operazioni, laddove possibile, dovrà ovviamente avvenire sulla base di accordi tra le rispettive fonti istitutive, che tengano conto delle concrete situazioni dei fondi in riferimento.

 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei soggetti interessati ai predetti processi di trasformazione e riorganizzazione sulla necessità di valutare ogni profilo delle predette operazioni con la dovuta diligenza e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. In tale ambito sarà anche necessario prestare particolare attenzione ai modelli gestionali utilizzati dalle forme preesistenti interessate dall’operazione. Sullo specifico punto, richiamando le indicazioni già fornite negli orientamenti interpretativi sopra citati, si evidenzia che l’eventuale realizzazione delle operazioni di riorganizzazione in argomento potrebbe costituire un’occasione utile per procedere alla auspicata adozione dei modelli gestionali tipizzati dell’art.6, comma 1, del decreto legislativo 124/1993 e della banca depositaria.

 

Precisato quanto sopra in termini generali, rimangono comunque impregiudicate ulteriori valutazioni sugli assetti, anche statutari, e le condizioni evolutive dei singoli fondi interessati.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(G. Cimmino)