Comunicazione
inviata il 6 maggio 1999 ad alcuni fondi pensione preesistenti.
Oggetto: Precisazioni in materia di area dei
destinatari dei fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15
novembre 1992
Il decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124, stabilendo procedure e condizioni specifiche per la
costituzione di forme di previdenza complementare, ha inteso affermare la
necessità, per le collettività di destinatari sprovviste di trattamenti
pensionistici complementari, che fossero seguite e realizzate le condizioni ivi
previste, al fine di dotarsi di una forma di previdenza complementare.
Tenuto conto di quanto
sopra, negli orientamenti interpretativi in materia di fondi preesistenti
deliberati dalla Commissione il 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino
della Commissione n.1 Settembre-Dicembre 1997, è precisato che “per i fondi
interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria (compagnie di
assicurazione, brokers, associazioni territoriali di datori di lavoro, ecc.) a
cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, si ritiene che i
<<nuovi>> aderenti possano essere soltanto i dipendenti delle
stesse aziende le quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs.124/1993,
abbiano già aderito ai suddetti fondi”.
Non può pertanto ritenersi
ammissibile qualsiasi ulteriore adesione ai fondi interaziendali riconducibili
all’ambito di cui sopra da parte di aziende che alla data del 28 aprile 1993 risultavano
ancora prive di forme pensionistiche complementari.
Coerentemente con quanto
sopra, potranno ritenersi consentite, nell’ambito dei processi di
trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione, operazioni
di fusione, incorporazione, scorporo
che, riguardando categorie di destinatari già interessati da forme di
previdenza complementare, non si risolvono in un ampliamento della complessiva
area dei destinatari dei fondi pensione cosiddetti preesistenti.
Ciò rilevato, si osserva che
le parti interessate dovranno verificare, caso per caso, l’inesistenza di
vincoli o impedimenti, anche statutari, eventualmente derivanti dai rapporti
attualmente in essere, che ostino alla realizzazione delle operazioni di cui
sopra. Ciò fermo restando che l’attuazione delle suddette operazioni, laddove
possibile, dovrà ovviamente avvenire sulla base di accordi tra le rispettive
fonti istitutive, che tengano conto delle concrete situazioni dei fondi in
riferimento.
Si richiama, inoltre,
l’attenzione dei soggetti interessati ai predetti processi di trasformazione e
riorganizzazione sulla necessità di valutare ogni profilo delle predette
operazioni con la dovuta diligenza e nel rispetto dei principi di sana e
prudente gestione. In tale ambito sarà anche necessario prestare particolare
attenzione ai modelli gestionali utilizzati dalle forme preesistenti
interessate dall’operazione. Sullo specifico punto, richiamando le indicazioni
già fornite negli orientamenti interpretativi sopra citati, si evidenzia che
l’eventuale realizzazione delle operazioni di riorganizzazione in argomento
potrebbe costituire un’occasione utile per procedere alla auspicata adozione
dei modelli gestionali tipizzati dell’art.6, comma 1, del decreto legislativo
124/1993 e della banca depositaria.
Precisato quanto sopra in
termini generali, rimangono comunque impregiudicate ulteriori valutazioni sugli
assetti, anche statutari, e le condizioni evolutive dei singoli fondi
interessati.
(G. Cimmino)