ORIENTAMENTI IN MATERIA REGOLAMENTARE

Fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita (art. 9 del decreto legislativo 124/93)[1]

 

PREMESSA

 

A norma dell’art.17, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione approva i regolamenti dei fondi pensione aperti, verificando, tra l’altro, la sussistenza degli elementi essenziali del regolamento, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211.

Allo scopo di dare all’attività di valutazione dei regolamenti celerità e uniformità, ci si propone di adottare, in materia di regolamenti dei fondi in regime di contribuzione definita, gli orientamenti interpretativi rappresentati nel seguito.

Il testo è articolato in titoli e ripercorre lo schema di regolamento di un fondo pensione aperto, individuando le materie che sono disciplinate in appositi allegati al regolamento stesso (modalità di erogazione delle rendite, funzionamento delle prestazioni accessorie).

 

 

TITOLO 1° - COSTITUZIONE [2] E SCOPO

 

1.      Denominazione

Ai sensi dell’art.18, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio, n.211 – di seguito definito decreto del Ministro del lavoro - la denominazione deve contenere l’indicazione “fondo pensione aperto”.

 

2.      Durata

Nell’individuare la durata del fondo, va tenuto conto del periodo di durata minima richiesto dall’art.18, comma 2, lett. c), del decreto del Ministro del lavoro e, più in generale, dei tempi cui è legata la realizzazione della funzione previdenziale del fondo, potendosi anche prevedere la costituzione a tempo indeterminato, purché compatibile con la durata della società che istituisce il fondo.

 

3.      Scopo

Anche alla luce dell’art.18, comma 2, lett.d), del decreto del Ministro del lavoro, lo scopo deve essere individuato in conformità alle previsioni dell’art.1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni – di seguito definito decreto - e configurato come scopo esclusivo, non essendo consentito ai fondi pensione perseguire finalità ulteriori.

 

 

TITOLO 2° - ADERENTI

 

1.         Destinatari e requisiti di partecipazione

Presupposto per l’adesione al fondo pensione è l’esistenza di una condizione lavorativa di cui all’art.2, comma 1, del decreto ovvero il trasferimento della posizione individuale da altro fondo pensione a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione (art.10, comma 1, lett. b del decreto), che il fondo verifica sulla base di idonea documentazione trasmessa dall'aderente.

Il regolamento prevede pertanto che possano aderire al fondo aperto i destinatari di cui all’art.2, comma 1, del decreto [3], per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.3, comma 1, del decreto ovvero coloro per i quali si determinino le condizioni per il trasferimento da altro fondo pensione [4]

Ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione di cui all’art.3 del decreto, la facoltà’ di adesione al fondo aperto può’ essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

La possibilità di adesione al fondo è infine condizionata dal regime della forma pensionistica: ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. b), del decreto, l’adesione ai fondi in regime di prestazione definita è riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

2.      Informazione preventiva

In materia, il regolamento deve prevedere il rinvio a disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza.

 

3.      Modalità di adesione

Le modalità di adesione al fondo, così come le modalità di contribuzione, devono essere espressamente disciplinate.

 

4.      Regolamentazione del rapporto di iscrizione

Il regolamento indica, secondo regole di chiarezza e trasparenza, diritti e obblighi degli aderenti.

 

 

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE

 

1.      Separatezza amministrativa e contabile

Il regolamento prevede la separatezza amministrativa e contabile del fondo.

 

2.      Responsabile del fondo

In linea con il principio di autonomia gestionale stabilito dall’art.18, comma 1, lett.c), del decreto del Ministro del lavoro, il regolamento prevede che il responsabile del fondo sovraintenda alla gestione del fondo e che in particolare verifichi la rispondenza della politica di impiego delle risorse alle norme legislative e regolamentari in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel regolamento del fondo.

Tra le funzioni del responsabile del fondo, il regolamento è tenuto a prevedere:

a.       l’attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all’art.18, comma 1, lett.c), del decreto del Ministro del lavoro;

b.      il compito di vigilare sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e quello di comunicare alla commissione di vigilanza le situazioni di conflitto verificate ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro n.703/96;

c.       il compito di definire procedure tali da garantire che l’attività di controllo venga svolta in autonomia rispetto all’attività di gestione;

d.      le attribuzioni relative al diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo, da esercitarsi nell’esclusivo interesse degli iscritti;

e.       la tenuta dei libri e delle scritture contabili in conformità’ alle disposizioni di cui all’art.17, comma 2, lett.g) del decreto;

f.        l’iniziativa per l’attuazione delle delibere della Commissione di vigilanza e delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in conformità’ alle disposizioni emanate dalla Commissione stessa ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.h) del decreto;

g.       la facoltà di formulare all’organo di amministrazione delle società istitutrice proposte di modifica del regolamento;

h.       il controllo dell’esecuzione del contratto con la banca depositaria e, ove sussistano, delle convenzioni per l’erogazione delle rendite e per la copertura delle eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, potendone motivatamente proporre la modifica o, se del caso, la risoluzione;

i.         il controllo dell’esecuzione dell’eventuale contratto di gestione avente ad oggetto specifici incarichi di investimento;

l.         la predisposizione di una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell’attività ed ai controlli effettuati dallo stesso responsabile, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del fondo rispetto al complesso delle operazioni della società.

Ove, come previsto dall’art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un soggetto diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento è tenuto ad attribuire in capo al responsabile il compito di controllare l’esecuzione del contratto.

Nel regolamento si prevede espressamente che il possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art.4 del decreto del Ministro del lavoro nonché l’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’art.4, comma 1, lett.b), del predetto decreto e di incompatibilità di cui all’art.8, comma 8, seconda parte del decreto del Ministro del tesoro n.703/96 costituiscono presupposto necessario per l’attribuzione del ruolo di responsabile del fondo.

Il regolamento prevede l’impegno della società a garantire al responsabile del fondo l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il regolamento prevede che la società fornisca alla Commissione di vigilanza, almeno 30 giorni prima della data di effetto, comunicazione in ordine alla eventuale sostituzione del responsabile del fondo.

 

 

TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

 

1.      Regime della forma pensionistica

Va indicato che trattasi di fondo pensione operante in regime di contribuzione definita.

 

2.      Prestazioni

Il regolamento indica la tipologia delle prestazioni previste - pensione complementare di vecchiaia e pensione complementare di anzianità - e i requisiti per il loro conseguimento nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del decreto.

Il regolamento dà seguito all’ultima parte del comma 3, dell’art.7, del decreto con riferimento agli iscritti che hanno trasferito presso il fondo la posizione contributiva maturata presso altra forma pensionistica, valutando ai fini dell’accesso alle prestazioni i periodi di partecipazione alla forma di provenienza.

Fra i contenuti eventuali del regolamento rientra, ai sensi dell’art.7, comma 6, del decreto la previsione della facoltà dei titolari delle prestazioni pensionistiche complementari di richiedere la liquidazione delle prestazioni in capitale per un importo non superiore al  50% dell’importo maturato o per un importo inferiore indicato dal regolamento.

 

3.      Prestazioni accessorie

Ove, in attuazione dell’art.6, comma 3, del decreto, siano previste prestazioni per invalidità e premorienza, il regolamento menziona anche tali prestazioni, indicando i criteri generali per l’accesso e per la determinazione della loro entità.

La regolamentazione delle suddette prestazioni è contenuta nelle relative convenzioni assicurative, allegate al regolamento. 

Ove il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all’art.2 del decreto legislativo n. 174/95, il regolamento non prevede forme di convenzione qualora la copertura delle prestazioni per premorienza e invalidità sia prestata dalla impresa che istituisce il fondo.    In questo caso, apposito allegato del regolamento, che ne costituisce parte integrante, riporta le condizioni delle prestazioni stesse.

 

4.      Erogazione delle rendite

Il regolamento indica le condizioni e modalità contemplate per l’erogazione delle rendite.

Ove il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all’art.2 del decreto legislativo n.174/95, il regolamento può non prevedere forme di convenzione per l’erogazione delle rendite, indicando in tal caso condizioni e modalità per l’erogazione.

In particolare, il regolamento, al fine di garantire la  trasparenza e la chiarezza delle informazioni, è tenuto ad indicare:

a)      la gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di reversibilità;

b)      la periodicità di liquidazione e le eventuali modalità di adeguamento delle rendite;

c)      i coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita, con indicazione delle basi demografiche e finanziarie adottate;

d)      i caricamenti applicati e l’eventuale costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite.

I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e ad altre eventuali tipologie di rendita sono depositati presso la sede del fondo.

Negli altri casi al regolamento è allegata la relativa convenzione assicurativa, predisposta in coerenza con le suddette indicazioni.

 

5.      Trasferimento e riscatto della posizione individuale

In relazione al disposto dell’art.10, comma 2, del decreto, ogniqualvolta si determinino condizioni per cui l’iscritto acquisisca il diritto alla partecipazione ad un fondo pensione di cui all’art.3 e all’art.18 del decreto, il regolamento del fondo deve consentire il trasferimento della posizione individuale presso il fondo di destinazione.   Detto trasferimento può operare anche verso un fondo di cui all’art.9 del decreto, laddove il diritto stesso sorga a seguito dell’attivazione di rapporto di lavoro dipendente presso un datore di lavoro che prevede l’adesione individuale su base contrattuale collettiva al fondo aperto.

Il suddetto diritto si determina, non solo a seguito di nuova attività lavorativa che comporti l’accesso ad un fondo pensione di cui all’art.3 e all’art.18 del decreto, ma anche in conseguenza dell’attivazione delle fonti istitutive di cui all’art.3 del decreto riguardanti il lavoratore.

In coerenza con quanto disposto dall’art.10 del decreto, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa dell’iscritto, il regolamento contempla le opzioni di riscatto della posizione individuale.

Al di fuori della suddetta condizione, il regolamento, in coerenza con le previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo, del decreto, non contempla altre forme di riscatto delle prestazioni. 

Il regolamento riconosce inoltre la facoltà di conservazione della posizione individuale in assenza di contribuzione.

Per i lavoratori che aderiscono individualmente su base contrattuale collettiva, oltre alle suddette opzioni, il regolamento prevede la possibilità di trasferire la posizione individuale presso altro fondo o di proseguire la partecipazione sulla base dei criteri che regolano l’adesione individuale, continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.

L’importo oggetto di trasferimento/riscatto si rileva dall’ammontare del capitale maturato sulla posizione individuale del lavoratore aderente.  

Ai sensi dell’art.10, comma 3-bis, del decreto, il regolamento riconosce la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale presso altro fondo pensione, regolando modalità e termini per l’esercizio, nel rispetto del periodo minimo di permanenza in seno al fondo da cui si intende trasferire.  La fissazione del periodo minimo di permanenza nel fondo deve risultare compatibile con il principio della libertà di trasferimento contemplato dalla medesima norma.

Il regolamento prevede le modalità di comunicazione e stabilisce i tempi di applicazione delle eventuali modifiche in peius alle condizioni economiche definite nel regolamento stesso;  [5]   il regolamento prevede anche, in questi casi, che la facoltà di trasferirsi ad altro fondo possa esercitarsi entro lo stesso termine stabilito per l’applicazione delle modifiche.

 

6.      Anticipazione di prestazioni relative all’accumulazione di quote del t.f.r.

La possibilità di conseguire forme di anticipazione di prestazioni è limitata, sulla base del disposto dell’art.7, comma 4, del decreto, a quella parte della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote del t.f.r. e costituisce oggetto di disciplina del regolamento.

Nel merito, il regolamento è chiamato innanzi tutto a stabilire se la misura dell’anticipazione sia riferita all’intero ammontare della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del t.f.r. ovvero a quale sua parte.

In secondo luogo, il regolamento definisce i requisiti per il diritto e gli eventuali limiti, avendo a riferimento le condizioni minime previste dall’art.7, comma 4, del decreto.   Al riguardo, si rileva che, in presenza dei requisiti per il diritto all’anticipazione, l’eventuale esistenza di altri limiti e condizioni (es. limiti riferiti al totale degli aderenti o degli aventi diritto, all’ammontare del patrimonio del fondo, ecc.) deve essere espressamente contemplata nel regolamento.

Le regole per il diritto all’anticipazione saranno infine comuni a tutti i lavoratori aderenti, non essendo legittime condizioni di discriminazione tra categorie di aderenti tese, ad es., a conservare nei confronti di collettività che aderiscono su base contrattuale condizioni di miglior favore contemplate presso il datore di lavoro di riferimento.

Al di fuori delle suddette condizioni, il regolamento, in coerenza con le previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo,  non contempla altre forme di anticipazione delle prestazioni. 

 

 

TITOLO 5° - CONTRIBUZIONI E SPESE

 

1.      Il sistema di finanziamento

Il regolamento fissa il contributo complessivo da destinare al fondo sulla base degli imponibili di riferimento stabiliti dall’art.8, comma 2, del decreto.    Nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, il regolamento può prevedere forme di contribuzione basate su operazioni di conguaglio da effettuare nel corso dell’anno.

Nel disciplinare la contribuzione al fondo, il regolamento può contemplare misure minime e massime di contribuzione riferite alle diverse basi imponibili di riferimento. Qualora il regolamento non preveda limiti minimi e massimi, la contribuzione stessa deve essere espressa in termini percentuali rispetto agli imponibili stabiliti dalla legge.  Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base contrattuale collettiva, il regolamento può rimandare la misura della contribuzione alle previsioni contrattuali.

Fermo restando il divieto di effettuare operazioni di riscatto della posizione al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, il regolamento può contemplare la facoltà dell’aderente di sospendere la contribuzione a suo carico.   A seguito dell’esercizio di tali facoltà, per coloro che aderiscono su base collettiva, il regolamento recepirà le relative previsioni dell’accordo o contratto collettivo di lavoro in merito alla regolamentazione delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della destinazione del t.f.r.  

 

2.      Spese

In coerenza con i principi di trasparenza che ispirano la regolamentazione legislativa dei fondi pensione, emerge l’esigenza di fornire ai destinatari, potenziali aderenti, un quadro il più esaustivo possibile delle condizioni economiche che caratterizzano l’iscrizione al fondo, evidenziando le spese che gravano sul fondo e quelle che gravano sull’aderente.

Il regolamento prevede, a carico del fondo, una commissione di gestione onnicomprensiva con la quale la società provvede a finanziare ogni costo necessario per il corretto funzionamento del fondo;  fanno eccezione gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di intermediazione mobiliare, i quali sono imputati a carico del fondo sulla base della loro effettiva dimensione di spesa.   La commissione di gestione, se diversamente commisurata, sarà anche espressa su base annua in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito.

Nei fondi che, ai sensi dell’art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96,  contemplano più linee di investimento la commissione può essere differenziata in funzione della specifica linea di investimento.

Il regolamento contiene inoltre indicazione del costo relativo al servizio di erogazione delle rendite, anche con rinvio alle apposite condizioni contrattuali allegate.  

Ove l’atto di adesione o l’esercizio di prerogative individuali, quali il trasferimento della posizione, il cambio di linea di investimento nei fondi pluricomparto, ecc., comportino oneri a carico dell’aderente, il regolamento è tenuto ad indicare detti oneri.

Qualora il fondo preveda prestazioni per premorienza e invalidità, anche laddove l’accesso a tali prestazioni sia rimesso alla scelta dell’aderente, il regolamento indica il relativo costo o i criteri in base ai quali è determinato il relativo costo, anche con rinvio alle apposite condizioni contrattuali allegate.

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, nessun altro onere può essere posto a carico dell’aderente o del fondo pensione. 

 

 

TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

1.      Criteri di impiego delle risorse finanziarie

Il regolamento qualifica il patrimonio del fondo, ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto, come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo rispetto a quello della società istitutrice. Esso non è pertanto soggetto ad azioni esecutive da parte dei creditori della società o di loro rappresentanti, ne’ da parte dei creditori degli iscritti o di loro rappresentanti e non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardano la società.

L’impiego delle risorse dei fondi pensione è realizzato nel rispetto dei limiti e condizioni fissati dal decreto e dal decreto del Ministro del tesoro 703/96.

Il regolamento deve specificare le linee di impiego delle risorse, con particolare riferimento alle eventuali forme di garanzia di prestazione minima, ai limiti massimi di investimento riferiti alle diverse tipologie di attività finanziarie, in modo che emerga il profilo di rischio e rendimento del fondo.

In coerenza con i criteri stabiliti dalla Commissione di vigilanza sulla base dell’art.2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, il regolamento specifica che i parametri oggettivi e confrontabili adottati per la valutazione dei risultati di gestione in termini di rendimento e rischiosità saranno resi noti preventivamente agli aderenti.

Ove, come previsto dall’art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un soggetto diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento indica la denominazione sociale del soggetto, operando un rinvio ai criteri, modalità e limiti stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi della suddetta norma.

Laddove il fondo preveda la possibilità di sottoscrizione o acquisizione dei valori mobiliari di cui all’art.6, comma 1, lett. d) ed e), del decreto, il regolamento è tenuto a riportare apposita specificazione, indicando altresì eventuali limiti e condizioni.

Qualora, per esigenze di specializzazione – anche nell’ambito di rapporti di gruppo – la società che istituisce il fondo si avvalga di altri soggetti per l’esecuzione di specifici in carichi di investimento, deve trattarsi di soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto, fermi restando in capo al fondo gli obblighi e le responsabilità inerenti al rapporto con gli iscritti.  In tal caso, il regolamento può non contemplare l’indicazione della denominazione del soggetto incaricato e del tipo di incarico di investimento.

Nel caso in cui il fondo, ai sensi dell’art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 703/96, istituisca più linee di investimento (cd. fondi pluricomparto), ad una delle quali i lavoratori aderenti hanno facoltà di aderire, il regolamento è tenuto a individuare e caratterizzare ogni linea di investimento sulla base delle modalità sin qui definite.   Il regolamento disciplina altresì le modalità in base alle quali i lavoratori aderenti possono trasferire l’intera posizione individuale da una all’altra delle suddette linee di investimento, avendo cura di fissare il periodo minimo di permanenza in ogni linea in coerenza con la natura previdenziale del fondo pensione.

 

2.      Banca depositaria

Il regolamento indica la denominazione della banca depositaria e le condizioni per la sua sostituzione.

 

3.      Regole da osservare in materia di conflitti di interesse

Il regolamento, che può prevedere ulteriori integrazioni della disciplina, formula espresso rinvio alla normativa di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro n.703/96.

Ai fini dell’applicazione delle norme sopra richiamate, per soggetto gestore si intende la società promotrice del fondo aperto.

Le fattispecie di conflitto di interesse relative ai sottoscrittori delle fonti istitutive e ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione nonché le situazioni di incompatibilità dei membri di organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si riferiscono alle fonti che stabiliscono l’adesione su base contrattuale collettiva di cui all’art.9, comma 2 secondo periodo, del decreto.

Non operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell’art.8, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96.

 

 

TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA

 

1.      Criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, per la redazione del prospetto patrimoniale e del rendiconto annuale e per l’evidenziazione delle posizioni individuali degli aderenti

La gestione del fondo è basata su criteri di separatezza contabile e amministrativa finalizzati ad individuare le operazioni ed attività che attengono al fondo rispetto a quelle relative alla società promotrice.

In relazione ai criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, per la redazione del prospetto patrimoniale e del rendiconto annuale nonché per l’evidenziazione delle posizioni individuali degli aderenti, il regolamento formula espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. g), del decreto.

Il regolamento può prevedere che la certificazione del rendiconto del fondo da parte di società di revisione di cui all’art.8 del D.P.R. 136/75 possa essere affidata alla stessa società incaricata della certificazione del bilancio della società promotrice.

 

2.      Criteri e modalità di informazione periodica ai lavoratori aderenti

Il regolamento opera espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. h), del decreto.

 

 

TITOLO 8° - NORME FINALI

 

1.      Modifica del regolamento

La modifica del regolamento del fondo deve essere approvata dalla Commissione di vigilanza.

Il regolamento prevede l’obbligo di adeguare le disposizioni a seguito di variazioni delle norme legislative e regolamentari o di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza.

 

2.      Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Le cause e le modalità di scioglimento del fondo sono previste nel regolamento.

Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell’art.11, comma 1, del decreto e in funzione del sistema di gestione adottato dal fondo.



[1] Il documento è stato approvato dalla Commissione il 16 settembre 1997

[2] La delibera di istituzione del fondo pensione aperto è assunta, ai sensi dell’art.20 del decreto del Ministro del lavoro, dal Consiglio di Amministrazione della società istante.

[3] La previsione dei fondi pensione aperti risponde all’esigenza di introdurre forme di previdenza complementare accessibili indistintamente a tutti i lavoratori che non fruiscono di fonti istitutive di fondi pensione di cui all’art.3, del decreto.

[4] Per effetto della disposizione introdotta dall’art.9, comma 2, della legge n.335/95, le disposizioni di cui all’art.9 del decreto trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto collettivo nazionale di categoria successivamente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero decorso sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari .

[5] Per esempio, aumento delle commissioni di gestione e modifiche del criterio di calcolo che comportino un analogo risultato, variazioni delle condizioni per l’erogazione delle rendite e per le eventuali prestazioni accessorie tali da comportare un decremento delle prestazioni o un aumento dei costi.