ORIENTAMENTI IN MATERIA
REGOLAMENTARE
Fondi
pensione aperti in regime di contribuzione definita (art. 9 del decreto legislativo 124/93)[1]
PREMESSA
A norma dell’art.17, comma
2, lett.b) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, in conformità agli
indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione approva i regolamenti dei fondi
pensione aperti, verificando, tra l’altro, la sussistenza degli elementi
essenziali del regolamento, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211.
Allo scopo di dare
all’attività di valutazione dei regolamenti celerità e uniformità, ci si
propone di adottare, in materia di regolamenti dei fondi in regime di contribuzione
definita, gli orientamenti interpretativi rappresentati nel seguito.
Il testo è articolato in
titoli e ripercorre lo schema di regolamento di un fondo pensione aperto,
individuando le materie che sono disciplinate in appositi allegati al regolamento
stesso (modalità di erogazione delle rendite, funzionamento delle prestazioni
accessorie).
TITOLO 1° - COSTITUZIONE [2] E SCOPO
Ai
sensi dell’art.18, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 14 gennaio, n.211 – di seguito definito decreto del
Ministro del lavoro - la denominazione deve contenere l’indicazione “fondo
pensione aperto”.
Nell’individuare
la durata del fondo, va tenuto conto del periodo di durata minima richiesto
dall’art.18, comma 2, lett. c), del decreto del Ministro del lavoro e, più in
generale, dei tempi cui è legata la realizzazione della funzione previdenziale
del fondo, potendosi anche prevedere la costituzione a tempo indeterminato,
purché compatibile con la durata della società che istituisce il fondo.
Anche
alla luce dell’art.18, comma 2, lett.d), del decreto del Ministro del lavoro,
lo scopo deve essere individuato in conformità alle previsioni dell’art.1 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e
integrazioni – di seguito definito decreto - e configurato come scopo
esclusivo, non essendo consentito ai fondi pensione perseguire finalità
ulteriori.
Presupposto per l’adesione al fondo pensione è l’esistenza di una
condizione lavorativa di cui all’art.2, comma 1, del decreto ovvero il
trasferimento della posizione individuale da altro fondo pensione a seguito di
perdita dei requisiti di partecipazione (art.10, comma 1, lett. b del decreto),
che il fondo verifica sulla base di idonea documentazione trasmessa
dall'aderente.
Il
regolamento prevede pertanto che possano aderire al fondo aperto i destinatari
di cui all’art.2, comma 1, del decreto [3],
per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.3,
comma 1, del decreto ovvero coloro per i quali si determinino le condizioni per
il trasferimento da altro fondo pensione [4]
Ove
non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di
fondi pensione di cui all’art.3 del decreto, la facoltà’ di adesione al fondo
aperto può’ essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva.
La
possibilità di adesione al fondo è infine condizionata dal regime della forma
pensionistica: ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. b), del decreto, l’adesione
ai fondi in regime di prestazione definita è riservata esclusivamente ai
lavoratori autonomi e liberi professionisti.
In materia, il regolamento deve prevedere il rinvio a disposizioni
emanate dalle Autorità di vigilanza.
Le
modalità di adesione al fondo, così come le modalità di contribuzione, devono
essere espressamente disciplinate.
Il regolamento indica, secondo regole di chiarezza e trasparenza,
diritti e obblighi degli aderenti.
Il regolamento prevede la separatezza amministrativa e
contabile del fondo.
In
linea con il principio di autonomia gestionale stabilito dall’art.18, comma 1,
lett.c), del decreto del Ministro del lavoro, il regolamento prevede che il
responsabile del fondo sovraintenda alla gestione del fondo e che in
particolare verifichi la rispondenza della politica di impiego delle risorse
alle norme legislative e regolamentari in materia di fondi pensione nonché ai
criteri stabiliti nel regolamento del fondo.
Tra
le funzioni del responsabile del fondo, il regolamento è tenuto a prevedere:
a.
l’attuazione
del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all’art.18,
comma 1, lett.c), del decreto del Ministro del lavoro;
b.
il
compito di vigilare sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e
quello di comunicare alla commissione di vigilanza le situazioni di conflitto
verificate ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro
n.703/96;
c.
il
compito di definire procedure tali da garantire che l’attività di controllo
venga svolta in autonomia rispetto all’attività di gestione;
d.
le
attribuzioni relative al diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali
risultano investite le disponibilità del fondo, da esercitarsi nell’esclusivo
interesse degli iscritti;
e.
la
tenuta dei libri e delle scritture contabili in conformità’ alle disposizioni
di cui all’art.17, comma 2, lett.g) del decreto;
f.
l’iniziativa
per l’attuazione delle delibere della Commissione di vigilanza e delle misure
di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in conformità’ alle disposizioni
emanate dalla Commissione stessa ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.h) del
decreto;
g.
la
facoltà di formulare all’organo di amministrazione delle società istitutrice
proposte di modifica del regolamento;
h.
il
controllo dell’esecuzione del contratto con la banca depositaria e, ove
sussistano, delle convenzioni per l’erogazione delle rendite e per la copertura
delle eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, potendone
motivatamente proporre la modifica o, se del caso, la risoluzione;
i.
il
controllo dell’esecuzione dell’eventuale contratto di gestione avente ad
oggetto specifici incarichi di investimento;
l.
la
predisposizione di una relazione annuale, da inviare alla Commissione di
vigilanza, relativa al complesso dell’attività ed ai controlli effettuati dallo
stesso responsabile, con particolare riferimento alle procedure organizzative
adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per
conto del fondo rispetto al complesso delle operazioni della società.
Ove,
come previsto dall’art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro
n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un soggetto
diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento è tenuto ad
attribuire in capo al responsabile il compito di controllare l’esecuzione del
contratto.
Nel
regolamento si prevede espressamente che il possesso dei requisiti di
professionalità di cui all’art.4 del decreto del Ministro del lavoro nonché
l’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’art.4, comma 1, lett.b), del
predetto decreto e di incompatibilità di cui all’art.8, comma 8, seconda parte
del decreto del Ministro del tesoro n.703/96 costituiscono presupposto
necessario per l’attribuzione del ruolo di responsabile del fondo.
Il regolamento prevede l’impegno della società a
garantire al responsabile del fondo l’accesso a tutte le informazioni rilevanti
per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il regolamento prevede che la società fornisca alla
Commissione di vigilanza, almeno 30 giorni prima della data di effetto, comunicazione
in ordine alla eventuale sostituzione del responsabile del fondo.
TITOLO 4° - PRESTAZIONI,
TRASFERIMENTI E RISCATTI
Va
indicato che trattasi di fondo pensione operante in regime di contribuzione
definita.
Il
regolamento indica la tipologia delle prestazioni previste - pensione
complementare di vecchiaia e pensione complementare di anzianità - e i
requisiti per il loro conseguimento nel rispetto di quanto disposto dall’art.7
del decreto.
Il
regolamento dà seguito all’ultima parte del comma 3, dell’art.7, del decreto
con riferimento agli iscritti che hanno trasferito presso il fondo la posizione
contributiva maturata presso altra forma pensionistica, valutando ai fini
dell’accesso alle prestazioni i periodi di partecipazione alla forma di
provenienza.
Fra
i contenuti eventuali del regolamento rientra, ai sensi dell’art.7, comma 6,
del decreto la previsione della facoltà dei titolari delle prestazioni
pensionistiche complementari di richiedere la liquidazione delle prestazioni in
capitale per un importo non superiore al
50% dell’importo maturato o per un importo inferiore indicato dal
regolamento.
Ove,
in attuazione dell’art.6, comma 3, del decreto, siano previste prestazioni per
invalidità e premorienza, il regolamento menziona anche tali prestazioni,
indicando i criteri generali per l’accesso e per la determinazione della loro
entità.
La regolamentazione delle suddette prestazioni è contenuta nelle
relative convenzioni assicurative, allegate al regolamento.
Ove
il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all’art.2 del decreto
legislativo n. 174/95, il regolamento non prevede forme di convenzione qualora
la copertura delle prestazioni per premorienza e invalidità sia prestata dalla
impresa che istituisce il fondo. In
questo caso, apposito allegato del regolamento, che ne costituisce parte
integrante, riporta le condizioni delle prestazioni stesse.
Il regolamento indica le condizioni e modalità contemplate per
l’erogazione delle rendite.
Ove il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all’art.2
del decreto legislativo n.174/95, il regolamento può non prevedere forme di
convenzione per l’erogazione delle rendite, indicando in tal caso condizioni e
modalità per l’erogazione.
In
particolare, il regolamento, al fine di garantire la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, è tenuto ad
indicare:
a)
la
gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di reversibilità;
b)
la
periodicità di liquidazione e le eventuali modalità di adeguamento delle
rendite;
c)
i
coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita, con
indicazione delle basi demografiche e finanziarie adottate;
d)
i
caricamenti applicati e l’eventuale costo implicito derivante dal meccanismo di
adeguamento delle rendite.
I documenti inerenti ai coefficienti di conversione
relativi alle prestazioni di reversibilità e ad altre eventuali tipologie di
rendita sono depositati presso la sede del fondo.
Negli altri casi al regolamento è allegata la
relativa convenzione assicurativa, predisposta in coerenza con le suddette
indicazioni.
In
relazione al disposto dell’art.10, comma 2, del decreto, ogniqualvolta si
determinino condizioni per cui l’iscritto acquisisca il diritto alla
partecipazione ad un fondo pensione di cui all’art.3 e all’art.18 del decreto,
il regolamento del fondo deve consentire il trasferimento della posizione
individuale presso il fondo di destinazione.
Detto trasferimento può operare anche verso un fondo di cui all’art.9
del decreto, laddove il diritto stesso sorga a seguito dell’attivazione di
rapporto di lavoro dipendente presso un datore di lavoro che prevede l’adesione
individuale su base contrattuale collettiva al fondo aperto.
Il
suddetto diritto si determina, non solo a seguito di nuova attività lavorativa
che comporti l’accesso ad un fondo pensione di cui all’art.3 e all’art.18 del
decreto, ma anche in conseguenza dell’attivazione delle fonti istitutive di cui
all’art.3 del decreto riguardanti il lavoratore.
In
coerenza con quanto disposto dall’art.10 del decreto, nel caso di cessazione
dell’attività lavorativa dell’iscritto, il regolamento contempla le opzioni di
riscatto della posizione individuale.
Al
di fuori della suddetta condizione, il regolamento, in coerenza con le
previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo, del decreto, non contempla
altre forme di riscatto delle prestazioni.
Il regolamento riconosce inoltre la facoltà di conservazione della
posizione individuale in assenza di contribuzione.
Per i lavoratori che aderiscono individualmente su base contrattuale
collettiva, oltre alle suddette opzioni, il regolamento prevede la possibilità
di trasferire la posizione individuale presso altro fondo o di proseguire la
partecipazione sulla base dei criteri che regolano l’adesione individuale,
continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.
L’importo
oggetto di trasferimento/riscatto si rileva dall’ammontare del capitale
maturato sulla posizione individuale del lavoratore aderente.
Ai sensi dell’art.10, comma 3-bis, del decreto, il regolamento
riconosce la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale presso altro
fondo pensione, regolando modalità e termini per l’esercizio, nel rispetto del
periodo minimo di permanenza in seno al fondo da cui si intende
trasferire. La fissazione del periodo
minimo di permanenza nel fondo deve risultare compatibile con il principio
della libertà di trasferimento contemplato dalla medesima norma.
Il regolamento prevede le modalità di comunicazione
e stabilisce i tempi di applicazione delle eventuali modifiche in peius alle
condizioni economiche definite nel regolamento stesso; [5] il regolamento prevede anche, in questi
casi, che la facoltà di trasferirsi ad altro fondo possa esercitarsi entro lo
stesso termine stabilito per l’applicazione delle modifiche.
La
possibilità di conseguire forme di anticipazione di prestazioni è limitata,
sulla base del disposto dell’art.7, comma 4, del decreto, a quella parte della
posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote del t.f.r.
e costituisce oggetto di disciplina del regolamento.
Nel
merito, il regolamento è chiamato innanzi tutto a stabilire se la misura
dell’anticipazione sia riferita all’intero ammontare della posizione
individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del t.f.r. ovvero
a quale sua parte.
In
secondo luogo, il regolamento definisce i requisiti per il diritto e gli
eventuali limiti, avendo a riferimento le condizioni minime previste
dall’art.7, comma 4, del decreto. Al
riguardo, si rileva che, in presenza dei requisiti per il diritto
all’anticipazione, l’eventuale esistenza di altri limiti e condizioni (es.
limiti riferiti al totale degli aderenti o degli aventi diritto, all’ammontare
del patrimonio del fondo, ecc.) deve essere espressamente contemplata nel
regolamento.
Le
regole per il diritto all’anticipazione saranno infine comuni a tutti i
lavoratori aderenti, non essendo legittime condizioni di discriminazione tra
categorie di aderenti tese, ad es., a conservare nei confronti di collettività
che aderiscono su base contrattuale condizioni di miglior favore contemplate
presso il datore di lavoro di riferimento.
Al
di fuori delle suddette condizioni, il regolamento, in coerenza con le
previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di anticipazione delle prestazioni.
TITOLO
5° - CONTRIBUZIONI E SPESE
Il
regolamento fissa il contributo complessivo da destinare al fondo sulla base
degli imponibili di riferimento stabiliti dall’art.8, comma 2, del
decreto. Nel caso dei lavoratori
autonomi e liberi professionisti, il regolamento può prevedere forme di
contribuzione basate su operazioni di conguaglio da effettuare nel corso
dell’anno.
Fermo restando il divieto di effettuare operazioni
di riscatto della posizione al di fuori delle ipotesi legislativamente
previste, il regolamento può contemplare la facoltà dell’aderente di sospendere
la contribuzione a suo carico. A
seguito dell’esercizio di tali facoltà, per coloro che aderiscono su base
collettiva, il regolamento recepirà le relative previsioni dell’accordo o
contratto collettivo di lavoro in merito alla regolamentazione delle
contribuzioni a carico del datore di lavoro e della destinazione del
t.f.r.
In
coerenza con i principi di trasparenza che ispirano la regolamentazione legislativa
dei fondi pensione, emerge l’esigenza di fornire ai destinatari, potenziali
aderenti, un quadro il più esaustivo possibile delle condizioni economiche che
caratterizzano l’iscrizione al fondo, evidenziando le spese che gravano sul
fondo e quelle che gravano sull’aderente.
Il regolamento prevede, a carico del fondo, una commissione di gestione
onnicomprensiva con la quale la società provvede a finanziare ogni costo
necessario per il corretto funzionamento del fondo; fanno eccezione gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di
intermediazione mobiliare, i quali sono imputati a carico del fondo sulla base
della loro effettiva dimensione di spesa.
La commissione di gestione, se diversamente commisurata, sarà anche
espressa su base annua in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito.
Nei fondi che, ai sensi dell’art.3, comma 4, del decreto del Ministro
del tesoro n.703/96, contemplano più
linee di investimento la commissione può essere differenziata in funzione della
specifica linea di investimento.
Il
regolamento contiene inoltre indicazione del costo relativo al servizio di
erogazione delle rendite, anche con rinvio alle apposite condizioni
contrattuali allegate.
Ove l’atto di adesione o l’esercizio di prerogative individuali, quali
il trasferimento della posizione, il cambio di linea di investimento nei fondi
pluricomparto, ecc., comportino oneri a carico dell’aderente, il regolamento è
tenuto ad indicare detti oneri.
Qualora
il fondo preveda prestazioni per premorienza e invalidità, anche laddove
l’accesso a tali prestazioni sia rimesso alla scelta dell’aderente, il
regolamento indica il relativo costo o i criteri in base ai quali è determinato
il relativo costo, anche con rinvio alle apposite condizioni contrattuali
allegate.
Fatta eccezione per quanto sopra previsto, nessun altro onere può
essere posto a carico dell’aderente o del fondo pensione.
TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Il
regolamento qualifica il patrimonio del fondo, ai sensi dell’art.4, comma 2,
del decreto, come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo rispetto a
quello della società istitutrice. Esso non è pertanto soggetto ad azioni
esecutive da parte dei creditori della società o di loro rappresentanti, ne’ da
parte dei creditori degli iscritti o di loro rappresentanti e non può essere
coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardano la società.
L’impiego
delle risorse dei fondi pensione è realizzato nel rispetto dei limiti e
condizioni fissati dal decreto e dal decreto del Ministro del tesoro 703/96.
Il
regolamento deve specificare le linee di impiego delle risorse, con particolare
riferimento alle eventuali forme di garanzia di prestazione minima, ai limiti
massimi di investimento riferiti alle diverse tipologie di attività
finanziarie, in modo che emerga il profilo di rischio e rendimento del fondo.
In
coerenza con i criteri stabiliti dalla Commissione di vigilanza sulla base
dell’art.2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, il
regolamento specifica che i parametri oggettivi e confrontabili adottati per la
valutazione dei risultati di gestione in termini di rendimento e rischiosità
saranno resi noti preventivamente agli aderenti.
Ove, come previsto dall’art.6, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un
soggetto diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento indica
la denominazione sociale del soggetto, operando un rinvio ai criteri, modalità
e limiti stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi della suddetta
norma.
Laddove il fondo preveda la possibilità di sottoscrizione o
acquisizione dei valori mobiliari di cui all’art.6, comma 1, lett. d) ed e),
del decreto, il regolamento è tenuto a riportare apposita specificazione,
indicando altresì eventuali limiti e condizioni.
Qualora, per esigenze di specializzazione – anche nell’ambito di
rapporti di gruppo – la società che istituisce il fondo si avvalga di altri
soggetti per l’esecuzione di specifici in carichi di investimento, deve
trattarsi di soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del
decreto, fermi restando in capo al fondo gli obblighi e le responsabilità
inerenti al rapporto con gli iscritti.
In tal caso, il regolamento può non contemplare l’indicazione della
denominazione del soggetto incaricato e del tipo di incarico di investimento.
Nel caso in cui il fondo, ai sensi dell’art.3, comma 4, del
decreto del Ministro del tesoro 703/96, istituisca più linee di investimento
(cd. fondi pluricomparto), ad una delle quali i lavoratori aderenti hanno
facoltà di aderire, il regolamento è tenuto a individuare e caratterizzare ogni
linea di investimento sulla base delle modalità sin qui definite. Il regolamento disciplina altresì le
modalità in base alle quali i lavoratori aderenti possono trasferire l’intera
posizione individuale da una all’altra delle suddette linee di investimento,
avendo cura di fissare il periodo minimo di permanenza in ogni linea in
coerenza con la natura previdenziale del fondo pensione.
Il
regolamento indica la denominazione della banca depositaria e le condizioni per
la sua sostituzione.
Il
regolamento, che può prevedere ulteriori integrazioni della disciplina, formula
espresso rinvio alla normativa di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del
Ministro del tesoro n.703/96.
Ai
fini dell’applicazione delle norme sopra richiamate, per soggetto gestore si
intende la società promotrice del fondo aperto.
Le
fattispecie di conflitto di interesse relative ai sottoscrittori delle fonti
istitutive e ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione nonché le situazioni
di incompatibilità dei membri di organi di amministrazione, direzione e
controllo dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si riferiscono
alle fonti che stabiliscono l’adesione su base contrattuale collettiva di cui
all’art.9, comma 2 secondo periodo, del decreto.
Non
operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell’art.8,
del decreto del Ministro del tesoro n.703/96.
TITOLO 7° - SISTEMA DI
CONTABILITA’ E TRASPARENZA
La
gestione del fondo è basata su criteri di separatezza contabile e
amministrativa finalizzati ad individuare le operazioni ed attività che attengono
al fondo rispetto a quelle relative alla società promotrice.
In
relazione ai criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della
sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, per la redazione del
prospetto patrimoniale e del rendiconto annuale nonché per l’evidenziazione
delle posizioni individuali degli aderenti, il regolamento formula espresso
rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.17,
comma 2, lett. g), del decreto.
Il regolamento può prevedere che la certificazione del rendiconto del
fondo da parte di società di revisione di cui all’art.8 del D.P.R. 136/75 possa
essere affidata alla stessa società incaricata della certificazione del
bilancio della società promotrice.
Il
regolamento opera espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di
vigilanza ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. h), del decreto.
La
modifica del regolamento del fondo deve essere approvata dalla Commissione di
vigilanza.
Il
regolamento prevede l’obbligo di adeguare le disposizioni a seguito di
variazioni delle norme legislative e regolamentari o di sopravvenute istruzioni
della Commissione di vigilanza.
Le
cause e le modalità di scioglimento del fondo sono previste nel regolamento.
Le
modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto
dell’art.11, comma 1, del decreto e in funzione del sistema di gestione
adottato dal fondo.
[1] Il documento è stato
approvato dalla Commissione il 16 settembre 1997
[2] La delibera di istituzione
del fondo pensione aperto è assunta, ai sensi dell’art.20 del decreto del
Ministro del lavoro, dal Consiglio di Amministrazione della società istante.
[3] La previsione dei fondi
pensione aperti risponde all’esigenza di introdurre forme di previdenza
complementare accessibili indistintamente a tutti i lavoratori che non
fruiscono di fonti istitutive di fondi pensione di cui all’art.3, del decreto.
[4] Per effetto della
disposizione introdotta dall’art.9, comma 2, della legge n.335/95, le
disposizioni di cui all’art.9 del decreto trovano applicazione, nei diversi
settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto collettivo nazionale
di categoria successivamente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della
predetta legge, ovvero decorso sei mesi dalla stipula di diversi accordi
collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari .
[5] Per esempio, aumento delle commissioni di gestione e modifiche del criterio di calcolo che comportino un analogo risultato, variazioni delle condizioni per l’erogazione delle rendite e per le eventuali prestazioni accessorie tali da comportare un decremento delle prestazioni o un aumento dei costi.