Fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita[1]
1
La
�[2],
con sede in �, di seguito definita �banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m.�, ha istituito, ai sensi dell�art.9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito
definito Decreto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. � del �, il
fondo pensione aperto denominato ����������..�, di seguito definito �Fondo�.
2
Il
presente Regolamento � stato approvato, con provvedimento del � dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito definita �Commissione
di vigilanza�.
3
La
costituzione e l�esercizio dell�attivit� del Fondo sono autorizzati con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. � del �.
4
Il
Fondo � iscritto al n. � dell�albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai
sensi del Decreto.
5
Il
Fondo ha sede in � via � C.A.P. �.
1
Il
Fondo ha durata pari a quella prevista per la banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m..
Ovvero
1
Il
Fondo ha durata fino al � [3].
1
Il
Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio.
1
Possono
aderire al Fondo i destinatari di cui all�art.2, co.1, del Decreto per i quali,
non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all�art.3, co.1, del
decreto, nel rispetto di quanto �previsto dall�art.9, co.2, della Legge
335/95.
2
L�adesione
� altres� consentita per trasferimento della posizione individuale da altro
fondo pensione.
3
Ove
non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di
fondi pensione di cui all�art.3 del Decreto, l�adesione al Fondo pu� essere
prevista dalle rispettive fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
4
Il
Fondo verifica la sussistenza delle suddette condizioni sulla base di apposita
dichiarazione rilasciata dall�aderente all�atto dell�adesione.
1
L�adesione
al Fondo � volontaria ed � preceduta dalla consegna del Regolamento e della
documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2
L�adesione
al Fondo comporta l�integrale accettazione del Regolamento e delle successive
modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al
successivo art.12.
3
L�aderente
� responsabile della completezza e veridicit� delle informazioni fornite al
Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.
4
In
caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione, l�aderente dovr�
fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento.�� L�adesione al Fondo � realizzata a seguito
del trasferimento della posizione dell�aderente dal fondo pensione di
provenienza.
1
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. provvede, nell�interesse di tutti
gli aderenti, alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dal presente Regolamento.
2
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. � dotata di procedure organizzative
atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni
poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre
operazioni svolte dalla banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. e del
patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m. e di suoi clienti.
3
La
societ� di gestione attua il principio di separatezza di cui all�art.2, del
D.M. Tesoro 673/96. (comma necessario
solo per le societ� di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare
aperti)
1
Il
Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m.
nomina, conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo,[4]
in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilit�
e professionalit� nonch� l�assenza di cause di ineleggibilit� e di
incompatibilit� previsti dalla normativa vigente.
2
Il
Responsabile sovrintende all�amministrazione e alla gestione finanziaria del
Fondo, anche nell�ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la
rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in
materia di fondi pensione nonch� ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.
3
In
particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:
a)
verifica
l�attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di
cui all�art.18, comma 1, lett.c), del D.M. Lavoro 211/97;
b)
vigila
sull�insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla
Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7
e 8 del D.M. Tesoro 703/96;
c)
verifica
che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l�attivit�
di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;
d)
cura
che l�esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli
strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilit� del Fondo
siano attuati nell�esclusivo interesse degli iscritti;
e)
cura
che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;
f)
cura
che sia data attuazione alle delibere della Commissione di vigilanza e alle
misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;
g)
formula
al Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m. proposte di modifica del regolamento del Fondo;
h)
predispone
una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al
complesso dell�attivit� ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento
alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle
operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle
operazioni della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. e del patrimonio
del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. e
di suoi clienti.
4
Il
Responsabile controlla il rispetto:
a)
del
contratto con la banca depositaria;
b)
dell�incarico/degli
incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i; (punto eventuale)
c)
della
convenzione assicurativa per l�erogazione delle rendite; [5]
d)
della/e
convenzione/i assicurativa/e per la copertura delle prestazioni per invalidit�
e premorienza; [6] (punto eventuale)
e)
del
contratto di gestione amministrativa contabile del Fondo. (punto eventuale)
5
Il
Responsabile ha facolt� di proporre alla banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m. la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle
condizioni.
6
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. si impegna a garantire al
responsabile del Fondo gli strumenti necessari per lo svolgimento delle sue
funzioni e l�accesso a tutte le informazioni rilevanti per l�esecuzione dei
suoi compiti.
7
Il
Responsabile assiste alle riunioni Consiglio di amministrazione della
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. per le materie inerenti il Fondo.
8
La
Banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. fornisce alla Commissione di
vigilanza comunicazione tempestiva in merito alla sostituzione del Responsabile
del Fondo.
1
Il
Fondo opera in regime di contribuzione definita.
2
L�entit�
delle prestazioni pensionistiche del Fondo � determinata secondo criteri di
corrispettivit� ed in base al principio della capitalizzazione.
1
Il
Fondo prevede a favore degli aderenti le seguenti prestazioni pensionistiche:
a)
pensione
complementare di vecchiaia, al compimento dell�et� pensionabile stabilita nel
regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al
Fondo;
b)
pensione
complementare di anzianit�, alla cessazione dell�attivit� lavorativa con almeno
15 anni di iscrizione al Fondo e un�et� di non pi� di 10 anni inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime
obbligatorio.
2
L�anzianit�
di iscrizione che l�aderente abbia maturato presso altri fondi pensione �
riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell�anzianit� maturata all�interno
del Fondo.
3
L�iscritto
ha facolt� di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto
forma di capitale nel limite del �% [7]
della posizione individuale maturata. (comma
eventuale)
4
Il
limite di cui al suddetto comma non si applica agli aderenti trasferiti da
altri fondi pensione che, sulla base della documentazione prodotta, risultano
iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari
istituite entro il 15 novembre 1992. (comma
eventuale)
1
Alla
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della
posizione individuale, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di
risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma
di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una
rendita vitalizia immediata.
2
L�iscritto,
in luogo della rendita di cui sopra, pu� richiedere l�erogazione delle
prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
a)
una
rendita vitalizia reversibile: detta rendita � corrisposta all�iscritto finch�
� in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall�iscritto
stesso, alla persona da lui designata (ovvero
alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema
previdenziale obbligatorio;
b)
una
rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi �. anni �
corrisposta all�iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui
designata (ovvero alle persone da lui
designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e,
successivamente, all�aderente finch� � in vita;
c)
�
(comma eventuale)
3
Nell�allegato
n.1 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalit� di erogazione delle
rendite.
1
Il
Fondo contempla inoltre le seguenti prestazioni �
2
L�adesione
alle suddette prestazioni � facoltativa e pu� essere espressa all�atto
dell�adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito
modulo.
Ovvero
2
L�adesione
alle suddette prestazioni � obbligatoria ed � espressa contestualmente
all�adesione al Fondo mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3
Le
condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell�allegato n.2 al
presente Regolamento.
1
L�iscritto
ha facolt� di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo
pensione al quale abbia facolt� di accesso in relazione alla sua attivit�
lavorativa.
2
In
caso di cessazione dell�attivit� lavorativa, l�iscritto ha facolt� di
riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione al Fondo in
assenza di contribuzione.
3
L�iscritto
su base contrattuale collettiva, qualora vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva, ha facolt�
di trasferire presso altro fondo pensione o riscattare la propria posizione
individuale nonch� di proseguire la partecipazione al Fondo sulla base dei
criteri che regolano l�adesione individuale, continuando il piano pensionistico
senza soluzione di continuit�.
4
In
caso di decesso dell�iscritto prima dell�esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica, la posizione individuale � riscattata dagli aventi diritto a
termini di legge; in mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al
Fondo.
5
Al
di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle
prestazioni.
6
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m., accertata la sussistenza dei
requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione entro il
termine massimo di 60 giorni.
7
Dopo
un periodo minimo di 3 anni di iscrizione al Fondo, l�iscritto pu� trasferire
la propria posizione individuale ad altro fondo pensione; nei primi 5 anni di
vita del Fondo tale periodo minimo � elevato a 5 anni.
8
Qualora
la banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. introduca modifiche peggiorative
delle condizioni economiche, l�iscritto ha facolt� di trasferire la propria
posizione individuale anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza,
comunicando al Fondo la propria volont� di trasferimento ... giorni prima della
data di effetto delle modifiche stesse;��
a tal fine, il Fondo comunica preventivamente ad ogni iscritto
l�introduzione delle suddette modifiche � giorni prima della relativa data di
effetto.
1.
L�iscritto
per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi relativi a quote di
trattamento di fine rapporto, pu� conseguire un�anticipazione per l�acquisto della
prima abitazione per s� o per i figli ovvero per eventuali spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, nei limiti della quota della sua posizione individuale
corrispondente all�accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di
sua pertinenza.
1
La
misura della contribuzione al Fondo � pari:
� per i lavoratori dipendenti,
al �% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;
� per i lavoratori autonomi e
i liberi professionisti, al �% del reddito dichiarato ai fini IRPEF nel periodo
di imposta precedente;
� per i soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, al ...% dell�imponibile considerato ai fini
dei contributi previdenziali obbligatori.
Ovvero
1
La
misura della contribuzione al Fondo � determinata dall�iscritto all�atto
dell�adesione entro i seguenti limiti e, nell�ambito degli stessi limiti, pu�
essere variata successivamente:
� per i lavoratori dipendenti,
da un minimo del �% ad un massimo del �% della retribuzione assunta a base
della determinazione del t.f.r.,;
� per i lavoratori autonomi e
i liberi professionisti, da un minimo del �% ad un massimo del �% del reddito
dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;
� per i soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, da un minimo del �% ad un massimo del .%
dell�imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.
Ovvero
1
La
misura della contribuzione al Fondo � determinata dall�iscritto all�atto
dell�adesione e pu� essere variata successivamente.�� La contribuzione � espressa in funzione dei seguenti imponibili
di riferimento:
� per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del
t.f.r.;
� per i lavoratori autonomi e
i liberi professionisti, in percentuale del reddito dichiarato ai fini IRPEF
nel periodo di imposta precedente;
�
per
i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale
dell�imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.
2
Per
il calcolo della misura della contribuzione in funzione degli imponibili di
riferimento, possono essere effettuate operazioni di conguaglio nel corso
dell�anno.
3
L�iscritto
ha facolt� di sospendere la contribuzione proseguendo la partecipazione al
Fondo.
4
Il
versamento dei contributi avviene sulla base delle seguenti modalit� �
5
Fermo
restando le disposizioni della Commissione di vigilanza in materia di tenuta
della contabilit�, la banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. si impegna a
considerare i versamenti come disponibili per la valorizzazione entro � giorni
dalla data in cui il soggetto incaricato della raccolta dei versamenti ha
acquisito i relativi mezzi di pagamento.
6
Per
i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura e le
modalit� di contribuzione sono stabilite nell�accordo collettivo.�� Nel caso in cui l�iscritto si avvalga della
facolt� di sospendere la contribuzione a suo carico, l�accordo collettivo regolamenta
per il futuro la contribuzione a carico del datore di lavoro e la destinazione
del t.f.r.
7
La banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. non assume
alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore
di lavoro dell�iscritto e al recupero dei contributi eventualmente dovuti dai
soggetti tenuti alla contribuzione.
1
L�iscrizione
al Fondo prevede le seguenti spese:
a)
un
costo �una tantum� a carico dell�aderente pari a L.... all�atto dell�adesione; (punto eventuale)
b)
un
costo a carico dell�iscritto pari a L.� per trasferimento della posizione ad
altro fondo pensione o ad un�altra linea di investimento del Fondo; (punto eventuale)
c)
una
commissione di gestione onnicomprensiva pari, su base annua, al �% del
patrimonio, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza
�. [8].
Ovvero
c)
una
commissione di gestione pari:
�
a
L�., applicata annualmente sulla singola posizione individuale
�
al
�% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio
con cadenza � (v. nota 7)
Ovvero
c)
una
commissione di gestione pari a
�
al
�% dei contributi, prelevata dai contributi stessi all�atto del versamento
�
al
�% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del
patrimonio con cadenza �. (v. nota 7)
2
Sulla
base delle disposizioni delle Autorit� di vigilanza, la banca/compagnia/societ�
di gestione/s.i.m. comunica preventivamente al potenziale aderente l�ammontare
totale delle suddette commissioni, espresso, su base annua, in misura percentuale
rispetto alla posizione individuale.
3
Il
costo relativo all�erogazione delle rendite � riportato nell�allegato n.1.
4
Il
costo relativo alle prestazioni assicurative per invalidit� e premorienza �
riportato nell�allegato n.2. (comma
eventuale)
5
In
aggiunta alle suddette commissioni, sono a carico del Fondo esclusivamente gli
oneri di negoziazione derivanti dall�attivit� di impiego delle risorse del
Fondo, le imposte e tasse e le spese legali e giudiziarie relative a vicende di
esclusivo interesse del Fondo.
6
Sono
a carico della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. tutte le spese ed
oneri non individuati dalle precedenti disposizioni.
1
Gli
strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed
autonomo sia rispetto al patrimonio della banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli
iscritti.
2
Il
patrimonio del Fondo � destinato all�erogazione delle prestazioni
pensionistiche agli iscritti e non pu� essere distratto da tale fine.
3
Sul
patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei
creditori della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. o di rappresentanti
dei creditori stessi, che da parte dei creditori degli iscritti o di
rappresentanti dei creditori stessi.��
Il patrimonio del Fondo non pu� essere coinvolto nelle procedure
concorsuali che riguardino la banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m..
1
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. effettua l�investimento delle
risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla
normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento
l�esclusivo interesse degli iscritti.
2
L�investimento
del patrimonio del Fondo � realizzato sulla base delle seguenti caratteristiche
di gestione �[9]
3
Ferma
restando la responsabilit� della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. nei
confronti degli iscritti, la banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. pu�
affidare a soggetti di cui all�art.6, co.1, lettere a), b ), c) del Decreto in
possesso dei requisiti di cui all�art.6, co.4 del Decreto l�esecuzione di
specifici incarichi di gestione.�� Il contratto
di delega di gestione preveder� che il Responsabile del Fondo possa verificare
le procedure adottate dal soggetto delegato per l�esecuzione del contratto e le
operazioni poste in essere per conto del Fondo. (comma eventuale)
4
Sulla
base delle modalit� stabilite dalla Commissione di vigilanza, il Fondo adotta
parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di
gestione e li rende noti agli aderenti prima dell�adesione e successivamente. [10]
1
Il
Fondo � articolato nelle seguenti linee di investimento, ognuna delle quali
presenta le caratteristiche di gestione di seguito riportate. [11]
AAA:
�
BBB:
�
CCC:
�
DDD:
�
EEE:
�
�
2
All�atto
dell�adesione, l�iscritto sceglie la linea di investimento in cui far confluire
la propria posizione individuale.��
Successivamente l�iscritto pu� trasferire la propria posizione
individuale nel rispetto del periodo minimo di permanenza di ogni linea di
gestione.
1
La
custodia del patrimonio del Fondo � affidata alla banca �, di seguito �banca
depositaria�, con sede in � via ... CAP�.
2
La
banca depositaria, ferma restando la propria responsabilit�, pu� subdepositare
in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A., la
Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d�Italia ovvero
presso analoghi organismi di gestione accentrata di titoli � italiani ed esteri
� e presso controparti bancarie internazionali.
3
Le
funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.
4
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. pu� revocare in ogni momento
l�incarico alla banca depositaria, la quale pu�, a sua volta, rinunciare con
preavviso di almeno � mesi.�� In ogni
caso l�efficacia della revoca o della rinuncia � sospesa fino a che:
�
la
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. abbia stipulato un nuovo contratto
con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
�
la
conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla Commissione
di vigilanza;
�
il
patrimonio del Fondo sia stato trasferito presso la nuova banca depositaria.
1
La
gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in
materia di conflitti di interesse.
2
A
tal fine:
�
per
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si intendono i soggetti che
stipulano i relativi accordi nei casi di adesione su base collettiva;
�
non
operano le situazioni di incompatibilit� di cui alla prima parte del comma 8
dell�art.8, del D.M. Tesoro 703/96.
3
Il
Fondo prevede inoltre le seguenti integrazioni delle fattispecie di conflitti
di interesse �. (comma eventuale)
1
La
tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonch� la valorizzazione
del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle
disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza.
2
La
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m conferisce, con delibera del proprio
Consiglio di amministrazione, ad una societ� di revisione di cui all�art.8 del
D.P.R. 136/75 l�incarico di certificare le scritture contabili del Fondo,
determinandone modalit� e condizioni.
3
La
gestione amministrativa e contabile del Fondo, ivi compresa la tenuta delle
posizioni individuali degli iscritti, pu� essere delegata a terzi, ferma
restando la responsabilit� della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. per
l�operato del soggetto delegato. Il contratto di gestione amministrativa
preveder� che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate
dal soggetto incaricato per l�esecuzione del contratto e le operazioni poste in
essere per conto del Fondo. (comma
eventuale)
4
Presso
la sede del Fondo sono disponibili tutti i dati e le informazioni relativi
all�attivit� del Fondo stesso, anche nei casi in cui specifici incarichi di
gestione ed ogni altra attivit� vengano delegati a terzi.
1
Dell�avvenuta
iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all�iscritto mediante
lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative
all�eventuale versamento effettuato.
2
In
conformit� alle disposizioni della Commissione di vigilanza, viene inviata
all�iscritto una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate
sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo.
1
Le
modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione
della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. e sottoposte all�approvazione
della Commissione di vigilanza.
2
Il
Regolamento del Fondo deve essere adeguato a seguito di variazioni della legge
e della normativa secondaria di attuazione nonch� di richieste della
Commissione di vigilanza.�� Tali
modifiche possono essere apportate dal Presidente del Consiglio di
amministrazione o dall�amministratore delegato della banca/compagnia/societ� di
gestione/s.i.m. e portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella
prima riunione successiva alla modifica stessa. (comma eventuale)
3
Le
modifiche del Regolamento verranno rese note agli iscritti secondo le modalit�
previste dalla Commissione di vigilanza.
1
Lo
scioglimento del Fondo pu� avvenire per la scadenza del termine di durata, in
caso di scioglimento della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m., per
sopravvenuta impossibilit� del raggiungimento degli scopi fissati o per
delibera del Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m..
2
Lo
scioglimento del Fondo e le relative modalit� di liquidazione del patrimonio
sono effettuate sulla base delle disposizioni dell�art.11 del Decreto.
3
In
caso di scioglimento del Fondo, per gli iscritti che fruiscono delle
prestazioni pensionistiche si provvede alla intestazione diretta della polizza
assicurativa, per gli altri iscritti � prevista la facolt� di trasferire o
riscattare la posizione individuale.
1
Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio
alla normativa vigente in materia di fondi pensione.
Allegati:
�
Allegato
n.1: Condizioni e modalit� di erogazione delle rendite
�
Allegato
n.2: Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidit� e premorienza (allegato eventuale)
a. la gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di
reversibilit�;
b. la periodicit� di liquidazione delle rendite;
c. le eventuali modalit� di adeguamento delle rendite;
d. i coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;
e. i caricamenti applicati e l�eventuale costo implicito derivante dal meccanismo
di adeguamento delle rendite;
f.
le basi demografiche e
finanziarie adottate.
L�allegato evidenzia che i
documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di
reversibilit� e ad altre eventuali tipologie di rendita, sono depositati presso
la sede del Fondo.
[1]
Il documento � stato presentato alla Commissione da ABI, ANIA e
ASSOGESTIONI, esaminato il 20 novembre 1997 e considerato conforme alle
disposizioni legislative e coerente con i criteri interpretativi adottati dalla
Commissione stessa.
[2]
Denominazione della
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m. che istituisce il Fondo Pensione.
[3]
Indicare una durata
coerente con la funzione previdenziale del Fondo e, comunque, compatibile con
la durata della banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m..
[4]
Pu� essere nominato
Responsabile del Fondo anche un membro del Consiglio di amministrazione della
banca/compagnia/societ� di gestione/s.i.m., appositamente delegato.
[5] Nel caso di compagnia di
assicurazione che eroga direttamente le prestazioni pensionistiche, sostituire
con �c) delle condizioni per l�erogazione delle rendite�.
[6] Nel caso di compagnia di assicurazione che presta direttamente dette coperture, sostituire con �d)� delle condizioni relative alla prestazioni per invalidit� e premorienza�.
[7]� Come previsto dall�art.7, co.6, del Decreto, il regolamento del fondo pu� attribuire all�iscritto la facolt� di riscuotere sotto forma di capitale una quota della prestazione pensionistica.�� Nel caso, il regolamento � tenuto a specificare la misura della suddetta quota, che comunque non pu� superare il limite del 50% della posizione individuale maturata.
[8]� In caso di pluralit� di linee di investimento, la commissione pu� essere stabilita in misura differenziata in funzione della specifica linea di investimento.��� Possono essere stabilite commissioni di incentivo correlate ai risultati di gestione.
[9]� Categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti; obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento; scelte in materia di limitazione dei rischi; eventuali forme di garanzia di risultato; ecc.
[10]� Nel caso di pi� linee di investimento, i parametri per la valutazione dei risultati sono differenziati in funzione di ogni linea di investimento.
[11] Oltre alle caratteristiche di gestione di cui alla nota 8, va indicato il periodo minimo di permanenza per poter effettuare il trasferimento ad altra linea di gestione.