Fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita[1]

 

 

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO

 

Art. 1 - Denominazione e sede

1        La …[2], con sede in …, di seguito definita “banca/compagnia/società di gestione/s.i.m.”, ha istituito, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito Decreto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. … del …, il fondo pensione aperto denominato “………………………..”, di seguito definito “Fondo”.

2        Il presente Regolamento è stato approvato, con provvedimento del … dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito definita “Commissione di vigilanza”.

3        La costituzione e l’esercizio dell’attività del Fondo sono autorizzati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. … del ….

4        Il Fondo è iscritto al n. … dell’albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai sensi del Decreto.

5        Il Fondo ha sede in … via … C.A.P. ….

 

Art. 2 - Durata

1        Il Fondo ha durata pari a quella prevista per la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m..

Ovvero

1        Il Fondo ha durata fino al … [3].

 

Art. 3 - Scopo

1        Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

 

 

TITOLO 2° - ADERENTI

 

Art. 4 - Destinatari e requisiti di partecipazione

1        Possono aderire al Fondo i destinatari di cui all’art.2, co.1, del Decreto per i quali, non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.3, co.1, del decreto, nel rispetto di quanto  previsto dall’art.9, co.2, della Legge 335/95.

2        L’adesione è altresì consentita per trasferimento della posizione individuale da altro fondo pensione.

3        Ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione di cui all’art.3 del Decreto, l’adesione al Fondo può essere prevista dalle rispettive fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

4        Il Fondo verifica la sussistenza delle suddette condizioni sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dall’aderente all’atto dell’adesione.

 

Art. 5 - Modalità di adesione ed informativa preliminare

1        L’adesione al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2        L’adesione al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al successivo art.12.

3        L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.

4        In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione, l’aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento.   L’adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione dell’aderente dal fondo pensione di provenienza.

 

 

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE

 

Art. 6 - Separatezza amministrativa e contabile

1        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. provvede, nell’interesse di tutti gli aderenti, alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e di suoi clienti.

3        La società di gestione attua il principio di separatezza di cui all’art.2, del D.M. Tesoro 673/96. (comma necessario solo per le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti)

 

Art. 7 - Responsabile del Fondo

1        Il Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. nomina, conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo,[4] in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

2        Il Responsabile sovrintende all’amministrazione e alla gestione finanziaria del Fondo, anche nell’ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

3        In particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:

a)      verifica l’attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all’art.18, comma 1, lett.c), del D.M. Lavoro 211/97;

b)      vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro 703/96;

c)      verifica che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l’attività di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;

d)      cura che l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo siano attuati nell’esclusivo interesse degli iscritti;

e)      cura che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;

f)        cura che sia data attuazione alle delibere della Commissione di vigilanza e alle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;

g)      formula al Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. proposte di modifica del regolamento del Fondo;

h)      predispone una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell’attività ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e di suoi clienti.

4        Il Responsabile controlla il rispetto:

a)      del contratto con la banca depositaria;

b)      dell’incarico/degli incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i; (punto eventuale)

c)      della convenzione assicurativa per l’erogazione delle rendite; [5]

d)      della/e convenzione/i assicurativa/e per la copertura delle prestazioni per invalidità e premorienza; [6] (punto eventuale)

e)      del contratto di gestione amministrativa contabile del Fondo. (punto eventuale)

5        Il Responsabile ha facoltà di proporre alla banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni.

6        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. si impegna a garantire al responsabile del Fondo gli strumenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dei suoi compiti.

7        Il Responsabile assiste alle riunioni Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. per le materie inerenti il Fondo.

8        La Banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. fornisce alla Commissione di vigilanza comunicazione tempestiva in merito alla sostituzione del Responsabile del Fondo.

 

 

TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

 

Art. 8 - Regime della forma pensionistica

1        Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.

2        L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

 

Art. 9 - Prestazioni pensionistiche

1        Il Fondo prevede a favore degli aderenti le seguenti prestazioni pensionistiche:

a)      pensione complementare di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo;

b)      pensione complementare di anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e un’età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio.

2        L’anzianità di iscrizione che l’aderente abbia maturato presso altri fondi pensione è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno del Fondo.

3        L’iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del …% [7] della posizione individuale maturata. (comma eventuale)

4        Il limite di cui al suddetto comma non si applica agli aderenti trasferiti da altri fondi pensione che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992. (comma eventuale)

 

Art. 10 - Erogazione della rendita vitalizia

1        Alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

2        L’iscritto, in luogo della rendita di cui sopra, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

a)      una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’iscritto stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;

b)      una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi …. anni è corrisposta all’iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all’aderente finché è in vita;

c)     

(comma eventuale)

3        Nell’allegato n.1 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite.

 

Art. 11 - Prestazioni assicurative per invalidità e premorienza (articolo eventuale)

1        Il Fondo contempla inoltre le seguenti prestazioni …

2        L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

Ovvero

2        L’adesione alle suddette prestazioni è obbligatoria ed è espressa contestualmente all’adesione al Fondo mediante sottoscrizione di apposito modulo.

3        Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell’allegato n.2 al presente Regolamento.

 

Art. 12  -  Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1        L’iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.

2        In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’iscritto ha facoltà di riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione al Fondo in assenza di contribuzione.

3        L’iscritto su base contrattuale collettiva, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva, ha facoltà di trasferire presso altro fondo pensione o riscattare la propria posizione individuale nonché di proseguire la partecipazione al Fondo sulla base dei criteri che regolano l’adesione individuale, continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.

4        In caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto a termini di legge; in mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo.

5        Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.

6        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione entro il termine massimo di 60 giorni.

7        Dopo un periodo minimo di 3 anni di iscrizione al Fondo, l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione; nei primi 5 anni di vita del Fondo tale periodo minimo è elevato a 5 anni.

8        Qualora la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. introduca modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l’iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, comunicando al Fondo la propria volontà di trasferimento ... giorni prima della data di effetto delle modifiche stesse;   a tal fine, il Fondo comunica preventivamente ad ogni iscritto l’introduzione delle suddette modifiche … giorni prima della relativa data di effetto.

 

Art. 13 - Anticipazione relativa all’accumulazione di quote del t.f.r.

1.      L’iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi relativi a quote di trattamento di fine rapporto, può conseguire un’anticipazione per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli ovvero per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all’accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di sua pertinenza.

 

 

TITOLO 5° - CONTRIBUZIONI E SPESE

 

Art. 14 - Contribuzione al Fondo

1        La misura della contribuzione al Fondo è pari:

¨      per i lavoratori dipendenti, al …% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;

¨      per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, al …% del reddito dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;

¨      per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, al ...% dell’imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Ovvero

1        La misura della contribuzione al Fondo è determinata dall’iscritto all’atto dell’adesione entro i seguenti limiti e, nell’ambito degli stessi limiti, può essere variata successivamente:

¨      per i lavoratori dipendenti, da un minimo del …% ad un massimo del …% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.,;

¨      per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, da un minimo del …% ad un massimo del …% del reddito dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;

¨      per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, da un minimo del …% ad un massimo del .% dell’imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Ovvero

1        La misura della contribuzione al Fondo è determinata dall’iscritto all’atto dell’adesione e può essere variata successivamente.   La contribuzione è espressa in funzione dei seguenti imponibili di riferimento:

¨      per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;

¨      per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;

¨      per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale dell’imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

 

2        Per il calcolo della misura della contribuzione in funzione degli imponibili di riferimento, possono essere effettuate operazioni di conguaglio nel corso dell’anno.

3        L’iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione proseguendo la partecipazione al Fondo.

4        Il versamento dei contributi avviene sulla base delle seguenti modalità …

5        Fermo restando le disposizioni della Commissione di vigilanza in materia di tenuta della contabilità, la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. si impegna a considerare i versamenti come disponibili per la valorizzazione entro … giorni dalla data in cui il soggetto incaricato della raccolta dei versamenti ha acquisito i relativi mezzi di pagamento.

6        Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura e le modalità di contribuzione sono stabilite nell’accordo collettivo.   Nel caso in cui l’iscritto si avvalga della facoltà di sospendere la contribuzione a suo carico, l’accordo collettivo regolamenta per il futuro la contribuzione a carico del datore di lavoro e la destinazione del t.f.r.

7        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro dell’iscritto e al recupero dei contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti alla contribuzione.

 

Art. 15 - Spese

1        L’iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:

a)      un costo “una tantum” a carico dell’aderente pari a L.... all’atto dell’adesione; (punto eventuale)

b)      un costo a carico dell’iscritto pari a L.… per trasferimento della posizione ad altro fondo pensione o ad un’altra linea di investimento del Fondo; (punto eventuale)

c)      una commissione di gestione onnicomprensiva pari, su base annua, al …% del patrimonio, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza …. [8].

Ovvero

c)      una commissione di gestione pari:

·        a L…., applicata annualmente sulla singola posizione individuale

·        al …% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza … (v. nota 7)

Ovvero

c)      una commissione di gestione pari a

·        al …% dei contributi, prelevata dai contributi stessi all’atto del versamento

·        al …% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza …. (v. nota 7)

 

2        Sulla base delle disposizioni delle Autorità di vigilanza, la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. comunica preventivamente al potenziale aderente l’ammontare totale delle suddette commissioni, espresso, su base annua, in misura percentuale rispetto alla posizione individuale.

3        Il costo relativo all’erogazione delle rendite è riportato nell’allegato n.1.

4        Il costo relativo alle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza è riportato nell’allegato n.2. (comma eventuale)

5        In aggiunta alle suddette commissioni, sono a carico del Fondo esclusivamente gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse del Fondo, le imposte e tasse e le spese legali e giudiziarie relative a vicende di esclusivo interesse del Fondo.

6        Sono a carico della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. tutte le spese ed oneri non individuati dalle precedenti disposizioni.

 

 

TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

Art. 16 - Separatezza patrimoniale

1        Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo sia rispetto al patrimonio della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli iscritti.

2        Il patrimonio del Fondo è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere distratto da tale fine.

3        Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, che da parte dei creditori degli iscritti o di rappresentanti dei creditori stessi.   Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m..

 

Art. 17 - Investimento del patrimonio

1        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli iscritti.

2        L’investimento del patrimonio del Fondo è realizzato sulla base delle seguenti caratteristiche di gestione …[9]

3        Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. nei confronti degli iscritti, la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. può affidare a soggetti di cui all’art.6, co.1, lettere a), b ), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all’art.6, co.4 del Decreto l’esecuzione di specifici incarichi di gestione.   Il contratto di delega di gestione prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l’esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo. (comma eventuale)

4        Sulla base delle modalità stabilite dalla Commissione di vigilanza, il Fondo adotta parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione e li rende noti agli aderenti prima dell’adesione e successivamente. [10]

 

Art. 18 - Linee di investimento (eventuale)

1        Il Fondo è articolato nelle seguenti linee di investimento, ognuna delle quali presenta le caratteristiche di gestione di seguito riportate. [11]

AAA: …

BBB: …

CCC: …

DDD: …

EEE: …

2        All’atto dell’adesione, l’iscritto sceglie la linea di investimento in cui far confluire la propria posizione individuale.   Successivamente l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale nel rispetto del periodo minimo di permanenza di ogni linea di gestione.

 

Art. 19 - Banca depositaria

1        La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca …, di seguito “banca depositaria”, con sede in … via ... CAP….

2        La banca depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A., la Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d’Italia ovvero presso analoghi organismi di gestione accentrata di titoli – italiani ed esteri – e presso controparti bancarie internazionali.

3        Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

4        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. può revocare in ogni momento l’incarico alla banca depositaria, la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno … mesi.   In ogni caso l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

¨      la banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;

¨      la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla Commissione di vigilanza;

¨      il patrimonio del Fondo sia stato trasferito presso la nuova banca depositaria.

 

Art. 20 - Conflitti di interesse

1        La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

2        A tal fine:

¨      per soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si intendono i soggetti che stipulano i relativi accordi nei casi di adesione su base collettiva;

¨      non operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell’art.8, del D.M. Tesoro 703/96.

3        Il Fondo prevede inoltre le seguenti integrazioni delle fattispecie di conflitti di interesse …. (comma eventuale)

 

 

TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA

 

Art. 21 - Scritture contabili e relazioni periodiche

1        La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza.

2        La banca/compagnia/società di gestione/s.i.m conferisce, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione, ad una società di revisione di cui all’art.8 del D.P.R. 136/75 l’incarico di certificare le scritture contabili del Fondo, determinandone modalità e condizioni.

3        La gestione amministrativa e contabile del Fondo, ivi compresa la tenuta delle posizioni individuali degli iscritti, può essere delegata a terzi, ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. per l’operato del soggetto delegato. Il contratto di gestione amministrativa prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto incaricato per l’esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo. (comma eventuale)

4        Presso la sede del Fondo sono disponibili tutti i dati e le informazioni relativi all’attività del Fondo stesso, anche nei casi in cui specifici incarichi di gestione ed ogni altra attività vengano delegati a terzi.

 

Art. 22 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti

1        Dell’avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all’iscritto mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative all’eventuale versamento effettuato.

2        In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza, viene inviata all’iscritto una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo.

 

 

TITOLO 8° - NORME FINALI

 

Art. 23 - Modifiche del Regolamento

1        Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e sottoposte all’approvazione della Commissione di vigilanza.

2        Il Regolamento del Fondo deve essere adeguato a seguito di variazioni della legge e della normativa secondaria di attuazione nonché di richieste della Commissione di vigilanza.   Tali modifiche possono essere apportate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. e portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica stessa. (comma eventuale)

3        Le modifiche del Regolamento verranno rese note agli iscritti secondo le modalità previste dalla Commissione di vigilanza.

 

Art. 24 - Scioglimento del Fondo

1        Lo scioglimento del Fondo può avvenire per la scadenza del termine di durata, in caso di scioglimento della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m., per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi fissati o per delibera del Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m..

2        Lo scioglimento del Fondo e le relative modalità di liquidazione del patrimonio sono effettuate sulla base delle disposizioni dell’art.11 del Decreto.

3        In caso di scioglimento del Fondo, per gli iscritti che fruiscono delle prestazioni pensionistiche si provvede alla intestazione diretta della polizza assicurativa, per gli altri iscritti è prevista la facoltà di trasferire o riscattare la posizione individuale.

 

Art. 25 - Rinvio

1        Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione.

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:

¨        Allegato n.1: Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

¨        Allegato n.2: Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza (allegato eventuale)


ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

 

L’allegato riporta le condizioni e modalità per l’erogazione delle rendite, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a.      la gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di reversibilità;

b.      la periodicità di liquidazione delle rendite;

c.       le eventuali modalità di adeguamento delle rendite;

d.      i coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;

e.       i caricamenti applicati e l’eventuale costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite;

f.        le basi demografiche e finanziarie adottate.

 

L’allegato evidenzia che i documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e ad altre eventuali tipologie di rendita, sono depositati presso la sede del Fondo.

 

 

ALLEGATO N. 2

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER INVALIDITA’ E PREMORIENZA

 

L’allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative per invalidità e premorienza.



[1] Il documento è stato presentato alla Commissione da ABI, ANIA e ASSOGESTIONI, esaminato il 20 novembre 1997 e considerato conforme alle disposizioni legislative e coerente con i criteri interpretativi adottati dalla Commissione stessa.

[2] Denominazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m. che istituisce il Fondo Pensione.

[3] Indicare una durata coerente con la funzione previdenziale del Fondo e, comunque, compatibile con la durata della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m..

[4] Può essere nominato Responsabile del Fondo anche un membro del Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/società di gestione/s.i.m., appositamente delegato.

[5] Nel caso di compagnia di assicurazione che eroga direttamente le prestazioni pensionistiche, sostituire con “c) delle condizioni per l’erogazione delle rendite”.

[6] Nel caso di compagnia di assicurazione che presta direttamente dette coperture, sostituire con “d)  delle condizioni relative alla prestazioni per invalidità e premorienza”.

[7]  Come previsto dall’art.7, co.6, del Decreto, il regolamento del fondo può attribuire all’iscritto la facoltà di riscuotere sotto forma di capitale una quota della prestazione pensionistica.   Nel caso, il regolamento è tenuto a specificare la misura della suddetta quota, che comunque non può superare il limite del 50% della posizione individuale maturata.

[8]  In caso di pluralità di linee di investimento, la commissione può essere stabilita in misura differenziata in funzione della specifica linea di investimento.    Possono essere stabilite commissioni di incentivo correlate ai risultati di gestione.

[9]  Categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti; obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento; scelte in materia di limitazione dei rischi; eventuali forme di garanzia di risultato; ecc.

[10]  Nel caso di più linee di investimento, i parametri per la valutazione dei risultati sono differenziati in funzione di ogni linea di investimento.

[11] Oltre alle caratteristiche di gestione di cui alla nota 8, va indicato il periodo minimo di permanenza per poter effettuare il trasferimento ad altra linea di gestione.