FONDI
PENSIONE IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA
(art.17, co.2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993,
n.124)
Tra
Il Fondo Pensione
............………….. (di seguito definito FONDO PENSIONE o FONDO), nella persona
del legale rappresentante, ..............
e
La Società
........………....... (di seguito definita GESTORE), nella persona del legale
rappresentante, ................
Premesso che:
1.
Il
FONDO PENSIONE, costituito in forma di ................, è autorizzato
all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza),
in data ..... con il n. ...
2.
Il
GESTORE è autorizzato:
(alternativamente)
· all’esercizio dell’attività di
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
· alla gestione di fondi
comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n.77;
· all’esercizio dell’attività
assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per
l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui al ramo VI del punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.
3.
Il
FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art.6, co.1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e
integrazioni (di seguito definito decreto), con garanzia di restituzione del
capitale [e di corresponsione di un tasso di rendimento minimo] [1] .
4.
A
norma dell’art.6, co.4-bis, del decreto, l’Organo di amministrazione del FONDO
PENSIONE ha provveduto:
· a richiedere, per la
tipologia di gestione di cui alla presente Convenzione, offerte contrattuali di
gestione ad almeno tre diversi soggetti abilitati allo svolgimento
dell’attività di cui all’art.6, co.1, del medesimo decreto, non appartenenti ad
identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo;
· a scegliere la proposta
presentata dal GESTORE in data ..... dopo la necessaria valutazione e
comparazione con le offerte concorrenti.
5.
Il
GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle rispettive Autorità di
vigilanza ai sensi dell’art.6, co.4, del decreto. [2]
5-bis [punto eventuale] Il
soggetto terzo a cui viene affidata la delega gestionale di cui all’art.1,
co.3-bis della presente Convenzione è abilitato ai sensi dell’art.6, co.1, del
decreto ed è in possesso dei requisiti di cui allo stesso art.6, co.4.
6.
Il
rilascio della garanzia è realizzato nel rispetto delle disposizioni emanate ai
sensi dell’art.6, co.2, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996,
n.703 (di seguito definito d.m. tesoro n.703/96).
7.
In
allegato alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei
conflitti di interesse ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.
8.
Il
FONDO PENSIONE è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in
gestione, ai sensi dell’art.6, co.4-ter, del decreto. [3] Detti valori devono essere contabilizzati
ai valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza
ai sensi dell’art.17, co.2 lett.g), del decreto - non possono essere distratti
dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte
dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi,
né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
GESTORE.
9.
Le
risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei
limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96 ed eventuali successive
modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla
Commissione di Vigilanza.
Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE
1.
La
Convenzione ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in
strumenti finanziari, delle risorse del
FONDO PENSIONE. [4]
2.
Il
FONDO conferisce in gestione le seguenti risorse .............., la cui
composizione è dichiarata dalle Parti conforme ai criteri e limiti di cui al
successivo art.3. [5]
Il FONDO si impegna altresì
a mettere a disposizione del GESTORE un importo pari al ....% dei versamenti
effettuati dai soggetti tenuti alla contribuzione [6]
sulla base dei seguenti termini e modalità ..........
Le attività di cui sopra sono depositate nel/i c/c n .... e nel/i conti
di deposito titoli n .... in essere presso la banca
depositaria................................[7]
3.
La
gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell’esclusivo interesse del
FONDO PENSIONE, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo
art.3.
3-bis [comma eventuale] Il FONDO
autorizza il GESTORE ad affidare a …... l’esecuzione del seguente incarico di
investimento ……. [8],
pur permanendo in capo al GESTORE gli obblighi e le responsabilità di cui alla
presente Convenzione.
4.
Nell’esecuzione
della Convenzione il GESTORE impartisce le istruzioni alla banca depositaria,
che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal
d.m. tesoro n.703/96, ai sensi dell’art.6 co.4-quinquies del decreto, alle
disposizioni della Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento
stabiliti nella presente Convenzione.
5.
Nei
giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO nello svolgimento dei
servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l’onere della
prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta.
Art. 2 -
Garanzia di restituzione del capitale [e di un tasso di rendimento finanziario
minimo] [9]
1.
Alla
scadenza della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del
FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità
conferiti in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere, al netto
di eventuali anticipazioni e smobilizzi, di cui all’art.6, co.1, lett.h) e
co.2, della Convenzione [incrementati di
un saggio di rendimento annuo composto pari a ... ].
2.
Nel
corso della durata della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a
disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle
disponibilità conferiti in gestione, attribuiti alle singole posizioni
individuali, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi di cui all’art.6,
co.1 lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento
annuo composto pari a ...], qualora si realizzi in capo agli iscritti al FONDO
uno dei seguenti eventi:
a)
esercizio
del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del
decreto;
b)
decesso;
c)
invalidità
permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa.
4.
La
base di riferimento per il calcolo della garanzia è al netto delle commissioni
di cui al successivo art.10.
5.
I
valori e le disponibilità affidati in gestione sono valutati all’atto di ogni
specifico conferimento.
Art.2 bis -
Garanzia prestata dal terzo [articolo eventuale]
1.
Le
parti convengono che, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi
dell’art.6, co.2, del d.m. tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima
sia rilasciata da …………
Art. 3 - Linee di indirizzo della gestione
1.
Fermi
restando i criteri e i limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96,
il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
................................................................................. [10]
2.
Il
GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al
comma 1 entro.... (data o periodo)
ovvero
Il GESTORE adegua la
composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro ...
giorni dalla data in cui le stesse raggiungano l’ammontare di .....[11]
Art. 4 - Modifica delle linee di
indirizzo della gestione
1.
Le
linee di indirizzo indicate all’articolo precedente possono essere modificate
dal FONDO PENSIONE, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla
banca depositaria almeno ........ prima della data di efficacia delle modifiche
stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine
preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla banca depositaria.
2.
Il
FONDO può modificare, senza preavviso, le linee di indirizzo riferite alla disciplina
del conflitto d’interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla banca
depositaria.
3.
Nei
casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FONDO concordano, tenendo conto
dei riflessi sulla redditività del FONDO, le modalità e i termini per l’eventuale
adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo il GESTORE si
adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONE segnalando i riflessi che si possono
determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO.
4.
In
caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di
rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni
e le condizioni relative alla garanzia.
Art. 5 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO
1.
La
determinazione del valore del patrimonio del FONDO viene effettuata secondo i
criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza, in attuazione dell’art.17,
co.2 lett.g), del decreto.
Art. 6 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse
1.
Il
FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno......, lo smobilizzo
parziale delle risorse affidate in gestione per erogazione di prestazioni
relative a:
a)
esercizio
del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del
decreto;
b)
decesso;
c)
invalidità
permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa;
d)
trasferimento
della posizione ad altro fondo cui l’iscritto acceda in funzione della nuova
attività lavorativa ai sensi dell’art.10, co.1, del decreto;
e)
trasferimento
della posizione ad un fondo pensione aperto, ai sensi dell’art.10, co.1, del
decreto;
f)
riscatto
della posizione ai sensi dell’art.10 co.1 del decreto;
g)
trasferimento
della posizione ad altro fondo pensione, ai sensi dell’art.10, co.3-bis, del
decreto;
h)
anticipazioni
di cui all’art.7, co.4, del decreto.
2.
Nel
corso della durata della Convenzione, per proprie esigenze, il FONDO può
richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno......, lo smobilizzo parziale
delle risorse affidate in gestione, sulla base delle seguenti condizioni e
modalità..........[12]
3.
Il
FONDO comunica al GESTORE l’ammontare degli importi da liquidare.
Art. 7 - Diritto di voto
1.