DELIBERAZIONE 27 GENNAIO 1998 (G.U. 5 febbraio 1998, n. 29).

 

Regolamento recante norme sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione e termini per l’iscrizione all’albo. (in vigore dal 6.2.98).

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visti gli artt. 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, come modificati dall’art.59, comma 41, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che attribuiscono alla Commissione di vigilanza la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, nonché la potestà di regolamentare le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione;

Visto l’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto dall’art.59, comma 40, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che disciplina l’iscrizione di diritto nelle sezioni speciali dell’albo delle forme pensionistiche di cui all’art.18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 1997 (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997 (di seguito decreto ministeriale tesoro n.703 del 1996);

Visto l’art.4, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 che dispone, tra l’altro, che gli statuti dei fondi pensione costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto l’art.3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Commissione di vigilanza approva la scheda informativa ai potenziali aderenti circa le caratteristiche del fondo pensione, redatta da ogni fondo rientrante nell’ambito di applicazione di cui al punto precedente, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza stessa;

Considerato che, per effetto dell’intervenuta modifica dell’art.4, comma 3, e dell’art.9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si rende opportuno disciplinare le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare e i termini per il rilascio della stessa;

Ritenuto necessario disciplinare in tale sede anche le modalità di presentazione delle istanze per l’approvazione delle schede informative di cui al suindicato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;

Ravvisata, inoltre, la necessità di dettare norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione già presentate, ai sensi della normativa previgente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le quali, alla data del 31 dicembre 1997, non sia stato emanato il provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa;

Rilevato che la recente normativa in materia di previdenza complementare ha comportato la presentazione di molteplici istanze di autorizzazione, da istruirsi nel medesimo periodo, e che, comunque, evenienze eccezionali che determinino la difficoltà di rispettare i termini ordinariamente previsti per il completamento del procedimento istruttorio potrebbero ripresentarsi anche in futuro;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione;

Considerato inoltre che per procedere, a seguito della prescritta comunicazione, all’iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo delle forme pensionistiche complementari di cui all’art.18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è necessario verificare che le stesse siano state istituite prima della data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non abbiano effettuato, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, modifiche statutarie comportanti un ampliamento delle categorie dei potenziali destinatari, anche alla luce degli orientamenti interpretativi emanati dalla Commissione di vigilanza, ed appartengano al campo di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993;

Ritenuto a tal fine di indicare un termine finale entro il quale la Commissione di vigilanza procederà alla predetta iscrizione;

 

ADOTTA:

il seguente regolamento:

 

 

TITOLO I

Modalità di presentazione dell’istanza e termini per il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993

 

 

Art.1.

Procedimento di approvazione della scheda informativa

 

1.        I fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, al fine di procedere all’acquisizione delle adesioni, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza, in carta semplice, a firma del legale rappresentante, per l’approvazione della scheda informativa di cui all’art.3, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997.

 

2.        Il contenuto dell’istanza e i documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, del presente regolamento e dall’art.7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997. All’istanza devono essere, inoltre, allegate :

 

a)                 scheda informativa, redatta dall’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza[1] ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;

 

b)                 copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nella quale l’organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all’art.7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell’organo di amministrazione.

 

3.      La Commissione di vigilanza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui all’art. 3, comma 3, del presente regolamento, salvo eventuali rilievi, approva la scheda informativa redatta dal fondo pensione, verificandone la rispondenza alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza, nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto, ovvero nega l’approvazione.

 

4.      L’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’insediamento degli organi collegiali del fondo pensione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 relative ai requisiti di onorabilità, professionalità e all’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza nonché dell’art. 8, comma 8, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996.

 

 

Art. 2.

Presentazione dell’istanza di autorizzazione

 

1.        Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, i fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, insediati gli organi collegiali di cui al comma 4 del precedente articolo, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante.

 

 

Art. 3.

Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa

 

1.        L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:

a)                 denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;

 

b)                 generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

 

c)                  elenco dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre, dell’eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle generalità complete;

 

d)                 indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;

 

e)                  elenco dei documenti allegati.

 

2.        I documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati dall’art. 7, commi 1, 2, 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997. All’istanza deve, inoltre, allegarsi copia dell’eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art.8 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997.

 

3.        La Commissione di vigilanza procede a richiedere alla prefettura competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all’assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1 lettera c).

 

 

Art. 4.

Procedura e termini per l’autorizzazione

 

1.        La Commissione di vigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 3, comma 3, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

2.        La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, lo statuto del fondo pensione ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 124 del 1993 e autorizza il fondo all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, ovvero nega l’autorizzazione.

 

3.        La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.

 

4.        A seguito del provvedimento di autorizzazione la Commissione di vigilanza dispone l’iscrizione del fondo pensione all’albo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

 

5.        Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività, l’autorizzazione decade.

 

 

TITOLO II

Modalità di presentazione dell’istanza e termini per il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione aperti di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993

 

 

Art. 5.

Presentazione dell’istanza di autorizzazione

 

1.        I soggetti di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costituzione ed all’esercizio dell’attività di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante.

 

2.        Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

 

 

Art. 6.

Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa

 

1.        L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:

 

a)                 denominazione e sede del soggetto istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;

 

b)                 generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

 

c)                  denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche generali;

 

d)                 indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da istituire;

 

e)                  indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell’istanza;

 

f)                   elenco dei documenti allegati.

 

2.        All’istanza va allegata copia del verbale della riunione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell’organo di controllo del soggetto che intende istituire il fondo pensione, nella quale l’organo di amministrazione del soggetto istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza sulla base dei documenti di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, nonché l’assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 8, secondo periodo, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996. Tale documentazione deve essere presentata anche in caso di rinnovo dell’incarico.

 

3.        La Commissione di vigilanza procede a richiedere alla prefettura competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all’assunzione dell’incarico di dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo. Tale certificazione è richiesta anche in caso di rinnovo dell’incarico.

 

4.        A ciascun esemplare dell’istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive l’istanza:

 

a)                 atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo n.124 del 1993, dichiarato vigente dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, con gli estremi dell’omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;

 

b)                 dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del soggetto istante;

 

c)                  protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;

 

d)                 copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell’istanza di autorizzazione;

 

e)                  regolamento del fondo pensione aperto contenente gli elementi indicati nell’art. 18, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997.

 

 

Art. 7.

Procedura e termini per l’autorizzazione

 

1.        La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 6, comma 3, può richiedere al soggetto istante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati, alla Commissione di vigilanza ed alle rispettive Autorità di vigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

2.        La Commissione di vigilanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 124 del 1993 e, d’intesa con le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo art.8, comma 1, l’esercizio dell’attività, ovvero nega l’autorizzazione.

 

3.        La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.

 

4.        Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività, l’autorizzazione decade.

 

 

Art. 8.

Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all’albo

 

1.      Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Commissione di vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

 

2.      Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Commissione di vigilanza la deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, per l’iscrizione del fondo pensione all’albo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

 

 

TITOLO III

Forme pensionistiche preesistenti all’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

 

Art. 9.

Iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo

 

1.      La Commissione di vigilanza procede all’iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo delle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 entro il 31 dicembre 1998, previa verifica che le stesse siano state istituite prima della data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed appartengano al campo di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.

 

 

TITOLO IV

Norme finali

 

 

Art.10.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

 

1.        Ai fini dei procedimenti di cui al presente regolamento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria nell’ambito della Commissione di vigilanza è il Servizio Normative e autorizzazioni. Il responsabile del procedimento è il dirigente del medesimo Servizio o altro dipendente addetto all’unità organizzativa dallo stesso designato.

 

 

Art. 11.

Proroga dei termini

 

1.        Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti art. 1, comma 3, art. 4, comma 2, e art. 7, comma 2, la Commissione di vigilanza rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l’atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.

 

 

Art.12.

Disposizioni transitorie

 

1.        La Commissione di vigilanza provvede ad acquisire le istanze di autorizzazione presentate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale fino alla data del 31 dicembre 1997, considerandole come ricevute alla data del 1° gennaio 1998, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento. La Commissione di vigilanza terrà conto dell’ordine di presentazione delle istanze.

 

2.        Le istanze pervenute al Ministro del lavoro e della previdenza sociale successivamente al 31 dicembre 1997 e sino all’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento, si considerano validamente ricevute dalla Commissione di vigilanza alla data di presentazione dell’istanza stessa al Ministero.

 

 

Art. 13.

Entrata in vigore

 

1.        Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

2.        A seguito del presente regolamento, non sono più applicabili le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 comma 4, 9, 10, 16, 17, 18 comma 1, 19, 20 e 21 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997.



[1] Si veda la deliberazione della Commissione del 10.2.99 recante “Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all’art.3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124”.