DELIBERAZIONE
27 GENNAIO 1998 (G.U. 5 febbraio 1998, n. 29).
Regolamento recante norme sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione e termini per l’iscrizione all’albo. (in vigore dal 6.2.98).
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124,
e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124
del 1993);
Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto
1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito Commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione
e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza
complementare;
Visti gli artt. 4, comma 3, e 9, comma 3, del
decreto legislativo n.124 del 1993, come modificati dall’art.59, comma 41,
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che attribuiscono alla Commissione di
vigilanza la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’attività dei fondi
pensione, nonché la potestà di regolamentare le modalità di presentazione
dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione;
Visto l’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto
dall’art.59, comma 40, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che disciplina
l’iscrizione di diritto nelle sezioni speciali dell’albo delle forme
pensionistiche di cui all’art.18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del
1993;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, riguardante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 1997 (di seguito decreto
ministeriale lavoro n.211 del 1997);
Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre
1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997 (di seguito decreto
ministeriale tesoro n.703 del 1996);
Visto l’art.4, comma 4, del decreto legislativo
n.124 del 1993 che dispone, tra l’altro, che gli statuti dei fondi pensione
costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 devono prevedere modalità di
raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio;
Visto l’art.3, comma 3, del decreto ministeriale
lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Commissione di vigilanza approva la
scheda informativa ai potenziali aderenti circa le caratteristiche del fondo
pensione, redatta da ogni fondo rientrante nell’ambito di applicazione di cui
al punto precedente, in base allo schema generale definito dalla Commissione di
vigilanza stessa;
Considerato che, per effetto dell’intervenuta
modifica dell’art.4, comma 3, e dell’art.9, comma 3, del decreto legislativo n.
124 del 1993, si rende opportuno disciplinare le modalità di presentazione
dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare e i termini per il
rilascio della stessa;
Ritenuto necessario disciplinare in tale sede anche
le modalità di presentazione delle istanze per l’approvazione delle schede
informative di cui al suindicato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
lavoro n. 211 del 1997;
Ravvisata, inoltre, la necessità di dettare norme
finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di
autorizzazione già presentate, ai sensi della normativa previgente, al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, per le quali, alla data del 31 dicembre
1997, non sia stato emanato il provvedimento di autorizzazione o di diniego
della stessa;
Rilevato che la recente normativa in materia di
previdenza complementare ha comportato la presentazione di molteplici istanze
di autorizzazione, da istruirsi nel medesimo periodo, e che, comunque, evenienze eccezionali che determinino la difficoltà
di rispettare i termini ordinariamente previsti per il completamento del
procedimento istruttorio potrebbero ripresentarsi anche in futuro;
Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, per
particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i
termini per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione;
Considerato inoltre che per procedere, a seguito
della prescritta comunicazione, all’iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo
delle forme pensionistiche complementari di cui all’art.18, comma 6, del
decreto legislativo n. 124 del 1993, è necessario verificare che le stesse
siano state istituite prima della data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, non abbiano effettuato, successivamente all’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, modifiche statutarie
comportanti un ampliamento delle categorie dei potenziali destinatari, anche
alla luce degli orientamenti interpretativi emanati dalla Commissione di
vigilanza, ed appartengano al campo di applicazione del decreto legislativo n.
124 del 1993;
Ritenuto a tal fine di indicare un termine finale
entro il quale la Commissione di vigilanza procederà alla predetta iscrizione;
ADOTTA:
il seguente regolamento:
TITOLO I
Modalità di presentazione dell’istanza e termini per
il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione di cui all’art. 3 del decreto
legislativo n. 124 del 1993
1. I fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, al fine di procedere all’acquisizione delle adesioni, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza, in carta semplice, a firma del legale rappresentante, per l’approvazione della scheda informativa di cui all’art.3, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997.
2. Il contenuto dell’istanza e i documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, del presente regolamento e dall’art.7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997. All’istanza devono essere, inoltre, allegate :
a) scheda informativa, redatta dall’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza[1] ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
b) copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nella quale l’organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all’art.7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell’organo di amministrazione.
3. La Commissione di vigilanza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui all’art. 3, comma 3, del presente regolamento, salvo eventuali rilievi, approva la scheda informativa redatta dal fondo pensione, verificandone la rispondenza alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza, nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto, ovvero nega l’approvazione.
4. L’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’insediamento degli organi collegiali del fondo pensione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 relative ai requisiti di onorabilità, professionalità e all’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza nonché dell’art. 8, comma 8, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996.
Art. 2.
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, i fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, insediati gli organi collegiali di cui al comma 4 del precedente articolo, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante.
d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati.
2. I documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati dall’art. 7, commi 1, 2, 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997. All’istanza deve, inoltre, allegarsi copia dell’eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art.8 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997.
3. La Commissione di vigilanza procede a richiedere alla prefettura competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all’assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1 lettera c).
1. La Commissione di vigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 3, comma 3, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, lo statuto del fondo pensione ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 124 del 1993 e autorizza il fondo all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, ovvero nega l’autorizzazione.
3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
4. A seguito del provvedimento di autorizzazione la Commissione di vigilanza dispone l’iscrizione del fondo pensione all’albo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
5. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività, l’autorizzazione decade.
TITOLO II
Modalità di presentazione dell’istanza e termini per
il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione aperti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo n. 124 del 1993
Art. 5.
Presentazione
dell’istanza di autorizzazione
1.
I soggetti di cui
all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i
requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla costituzione ed all’esercizio dell’attività di fondi
pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla
Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a
firma del legale rappresentante.
2.
Copia, in carta
semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere
contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive
Autorità di vigilanza.
Art. 6.
Contenuto
dell’istanza e documentazione a corredo della stessa
a) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo n.124 del 1993, dichiarato vigente dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, con gli estremi dell’omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
b) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del soggetto istante;
c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell’istanza di autorizzazione;
e) regolamento del fondo pensione aperto contenente gli elementi indicati nell’art. 18, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997.
Art. 7.
Procedura e termini per l’autorizzazione
1. La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 6, comma 3, può richiedere al soggetto istante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati, alla Commissione di vigilanza ed alle rispettive Autorità di vigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
4. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività, l’autorizzazione decade.
TITOLO III
Forme pensionistiche
preesistenti all’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. La Commissione di vigilanza procede all’iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo delle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 entro il 31 dicembre 1998, previa verifica che le stesse siano state istituite prima della data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed appartengano al campo di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.
TITOLO IV
1. Ai fini dei procedimenti di cui al presente regolamento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria nell’ambito della Commissione di vigilanza è il Servizio Normative e autorizzazioni. Il responsabile del procedimento è il dirigente del medesimo Servizio o altro dipendente addetto all’unità organizzativa dallo stesso designato.
Art. 11.
2. Le istanze pervenute al Ministro del lavoro e della previdenza sociale successivamente al 31 dicembre 1997 e sino all’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento, si considerano validamente ricevute dalla Commissione di vigilanza alla data di presentazione dell’istanza stessa al Ministero.
Art. 13.
[1] Si veda la deliberazione
della Commissione del 10.2.99 recante “Disposizioni in materia di informativa
ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all’art.3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124”.