DELIBERAZIONE 10 FEBBRAIO 1999
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono
state disciplinate le forme pensionistiche complementari;
Visto
l’articolo 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come sostituito
dall’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la
corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità
del sistema della previdenza complementare;
Visto
l’articolo 17, comma 2, lettera h),
del decreto n. 124 del 1993, il quale attribuisce alla Commissione la
competenza a valutare l’attuazione dei principi di trasparenza anche con
riferimento alla comunicazione periodica agli iscritti circa l’andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
Considerata la necessità di fornire
le disposizioni sopra indicate per i fondi pensione istituiti in regime di
contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l’emanazione di
disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione
definita e ai fondi di cui all’art.18 del citato decreto 124;
DELIBERA:
Sono approvate le unite
disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli
iscritti.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
10 febbraio 1999
Il Presidente: Bessone
Allegato
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
Le presenti disposizioni
sono emanate ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. h) del decreto legislativo
del 21 aprile 1993, n.124 (di seguito decreto 124/93).
Esse si
applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo
negoziale (istituiti ai sensi dell’art.3 del decreto 124/93) e, con i necessari
adattamenti, ai fondi pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell’art.9
del decreto 124/93).
Dette
disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti attivi, per i quali il
fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi.
Si fa
riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di comunicazioni
periodiche agli iscritti per i fondi pensione a prestazione definita istituiti
ai sensi del decreto 124/93 e per i fondi di cui all’art.18 del decreto 124/93.
Con
riferimento all’esercizio di avvio dell’operatività, i fondi pensione possono
applicare le presenti disposizioni con i necessari adattamenti e
semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un’adeguata informativa
agli iscritti.
La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti
sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti
relativi alla propria posizione individuale.
Riguardo all’andamento della gestione del fondo, essa deve fornire un
quadro sintetico della situazione economico-patrimoniale, tenendo conto che gli
iscritti che desiderino informazioni più dettagliate possono prendere visione
del bilancio o del rendiconto del fondo.
Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto, la
comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per ricostruire
l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini
di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.
In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti
distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di lavoro o
relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali
versamenti con l’ammontare dei contributi dovuti. I lavoratori dipendenti
iscritti al fondo pensione devono essere informati dell’opportunità di tale
importante riscontro, considerato che
la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento dell’effettivo
versamento.
La
comunicazione periodica agli iscritti è costituita, oltre che dal frontespizio,
dalle seguenti tre sezioni:
Sez.A -
Informazioni generali, riferita agli aspetti
strutturali del fondo pensione;
Sez.B - Andamento della gestione, relativa all’evoluzione recente della situazione economico-finanziaria
complessiva del fondo pensione;
Sez.C - Dati relativi all’iscritto, contenente i principali dati relativi al singolo partecipante e all’evoluzione della sua posizione individuale.
Il fondo pensione può integrare le informazioni qui previste
con altre ritenute utili purché siano salvaguardati i principi di trasparenza e
chiarezza nei confronti degli iscritti.
Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione agli
iscritti devono essere desunte dalla contabilità interna. A questo scopo occorre
che nel sistema informativo-contabile siano presenti tutti gli elementi
informativi necessari.
La comunicazione agli iscritti è predisposta con cadenza annuale e
riferita, di norma, a un periodo coincidente con l’ultimo esercizio.
Essa è redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il bilancio o
per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla
data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in casi eccezionali, si registrino
significative differenze con i dati del bilancio approvato, il fondo pensione
deve tempestivamente provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova
comunicazione.
Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene inviato,
negli stessi termini previsti per l’invio agli iscritti, alla Commissione di
Vigilanza.
Devono
essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede legale, la data
dell’autorizzazione e il numero di iscrizione all’albo.
Deve essere riportata la seguente dicitura:
COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI
PER L’ESERCIZIO
redatta in conformità delle
disposizioni emanate
dalla Commissione di
Vigilanza sui fondi pensione
ai sensi dell’art.17, co. 2,
lett. h) del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124.
Devono essere altresì indicate le modalità (recapito telefonico, ecc.)
attraverso le quali l’iscritto può ottenere chiarimenti in ordine alla
comunicazione e può richiedere le altre informazioni previste nel paragrafo 2
delle presenti disposizioni.
In
questa sezione vanno riportati:
a)
un
breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del fondo pensione,
avendo cura di privilegiare l’obiettivo della sinteticità;
b)
la
descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del regolamento del fondo
pensione approvate dalla Commissione di Vigilanza a far tempo dalla precedente
comunicazione agli iscritti, con l’indicazione della loro decorrenza;
c)
le
informazioni di seguito elencate:
·
la
composizione degli organi sociali, con l’indicazione, per ciascuno dei
componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro - che li ha nominati
(per i soli fondi negoziali) e, laddove previsto, le generalità del
responsabile del fondo;
·
le
imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le convenzioni per
l’erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, con la descrizione
delle principali condizioni che regolano le prestazioni;
·
i
soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di gestione
finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di indirizzo della
gestione (per i soli fondi negoziali);
·
le
eventuali deleghe gestionali conferite, con l’indicazione dei soggetti delegati
e dell’estensione della delega;
·
la
banca depositaria;
d)
le
situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell’art.8, comma 7,
del D.M. Tesoro n. 703/96.
Devono essere riportate le
seguenti informazioni:
a)
i
principali dati patrimoniali ed economici, per l’ultimo esercizio e per quello
precedente, relativi al fondo pensione e, in particolare, al comparto cui
partecipa l’iscritto;
b)
un
breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le performance
realizzate nell’ultimo esercizio e negli esercizi precedenti, anche in
confronto al benchmark prescelto; il
confronto va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle
commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri
amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla volatilità
delle performance realizzate. Le
informazioni devono essere presentate in modo da risultare di facile
comprensione; allo scopo, è opportuno
che venga illustrato il significato economico da attribuire agli indicatori
statistici eventualmente utilizzati. Deve essere comunque ricordato che i
risultati realizzati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che
sarà possibile conseguire in futuro;
c)
l’ammontare
complessivo delle spese a carico del fondo, distinte nelle loro componenti (per
i fondi negoziali, spese per la gestione finanziaria, per la gestione
amministrativa, per la banca depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale
sul patrimonio.
Devono essere riportate le
seguenti informazioni:
a)
i
dati anagrafici dell’iscritto, il numero di identificazione assegnato e la sua
anzianità contributiva nel regime complementare;
b)
la
linea gestionale prescelta dall’iscritto nel caso di struttura multicomparto,
con l’eventuale indicazione delle condizioni di garanzia di restituzione del
capitale o di corresponsione di un rendimento minimo;
c)
informazioni
sulla misura della contribuzione vigente nel periodo, ove possibile in
percentuale della retribuzione o reddito di riferimento, distinguendo fra parte
a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.;
d)
l’evoluzione
della posizione individuale e le principali informazioni ad essa connesse; in
particolare:
·
l’ammontare
totale dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale
dell’iscritto alla fine del precedente esercizio, in termini di numero di quote
e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;
·
i
singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento
all’iscritto, nel corso dell’esercizio
distinguendo tra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R. e, inoltre,
tra contributi che vengono immediatamente capitalizzati nella posizione
individuale, contributi destinati al pagamento di premi assicurativi,
contributi destinati alla copertura delle spese amministrative, contributi
destinati alla copertura di altre eventuali spese imputate direttamente
all’iscritto (ed es. spese per il passaggio tra differenti comparti). Per
ciascun versamento andranno indicati la
data di versamento (intesa come data in cui il fondo riceve la disponibilità
dell’importo), l’importo versato, la data di assegnazione delle quote, il loro
valore unitario a tale data e il numero di quote attribuite all’iscritto;
·
la
posizione individuale dell’iscritto alla fine dell’esercizio, in termini di
numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa
al T.F.R;
e)
le
eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione individuale relativa
al T.F.R.;
f)
il
valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia di restituzione
del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo, nel caso che essa
sia rilasciata con riferimento alla posizione individuale dell’iscritto;
g)
informazioni
riguardanti i valori assunti per l’iscritto delle eventuali prestazioni
accessorie (invalidità e premorienza);
h)
eventuali
informazioni di natura fiscale utili all’iscritto.
In questa sezione deve essere inoltre riportata l’avvertenza, rivolta
all’iscritto, di controllare che i versamenti contributivi effettuati
corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla ulteriore documentazione in
suo possesso (busta paga, ecc.).
I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle modalità
ritenute appropriate, informazioni tempestive sui contributi versati in corso
d’anno e sull’evoluzione delle posizioni individuali dei singoli iscritti,
anche al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei
versamenti.
Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i
luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti di
patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli intermediari
gestori, di quelli incaricati del collocamento e della banca depositaria;
collegamenti che consentano a ciascun iscritto l’accesso alle principali
informazioni, da aggiornare da parte del fondo con tempestività, riguardanti il
versamento dei contributi e l’evoluzione della posizione individuale.
I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita possono
mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate[1], procedure di stima che forniscano agli iscritti indicazioni circa la
pensione che essi possono attendersi di percepire dal fondo pensione.
In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima siano
predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione all’evoluzione dei
contributi e al rendimento degli investimenti, e che le procedure stesse siano
tali da fornire a questi ultimi, contestualmente alle indicazioni in merito
all’ammontare della pensione, l’avvertenza che esse sono soggette ad ampi
margini di incertezza.
Per l’eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate ai
singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo può richiedere il
pagamento delle relative spese.
I fondi pensione non sono tenuti
alla pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato
che l’orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell’andamento degli
investimenti dei fondi pensione è il medio-lungo termine, l’informazione
fornita agli iscritti in base alle presenti disposizioni risulta soddisfacente
a realizzare un’adeguata informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti,
risultano altresì soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda
informativa ovvero di prospetto informativo.
Ciò posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il
valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza le modalità
della pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata:
a)
dall’avvertenza,
opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in
modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve
essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza;
b)
da
informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un
orizzonte temporale di medio periodo,
precisando che i risultati passati non sono necessariamente
rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
I fondi pensione negoziali segnalano altresì annualmente alla Commissione di vigilanza l’ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione.
Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi dell’eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla Commissione di vigilanza l’ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.
[1] Ad esempio, i fondi possono
predisporre procedure informatiche di calcolo delle rendite e metterle a
disposizione degli iscritti con le modalità indicate al precedente paragrafo.