SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI PREMORIENZA DEGLI ADERENTI*
(ex
art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)
Il FONDO PENSIONE ...
(di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante,
...
ovvero
La società ... [1]
(di seguito definita FONDO PENSIONE), la quale interviene nella sua qualità di
soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato ..., nella persona del
legale rappresentante, ...
e
L’impresa di assicurazione
... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante,
...
Premesso che:
1. Il
FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio
dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza
sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...
2. La
COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di ...[2]
ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 4,
del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni (di seguito definito Decreto).
3. Il
FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3, del
decreto;
convengono
e stipulano quanto segue:
CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI PREMORIENZA DEGLI ADERENTI
Art. 1 - Oggetto della convenzione.
Prestazioni assicurate
1. La
presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni indicate
al comma 2 da erogarsi in caso di morte degli aderenti, sopravvenuta ..., [3]
che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione.
2. Le
prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo
Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ...[4]
Art. 2 - Esclusioni
1. Sono
esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...
1. Per
ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a
pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione
richiesta i coefficienti riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri
ivi indicati.
2. I
premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...
3. La
COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio
comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi identificativi
dell’assicurato, l’importo della prestazione ed il periodo di efficacia della
copertura assicurativa.
4. Per
l’elaborazione dei coefficienti di cui al comma 1 sono stati applicati i
caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella Tabella allegata.
Art. 4 - Obblighi di comunicazione
1. Il
FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all’atto
dell’inserimento di ciascun aderente in convenzione, i seguenti dati relativi
agli aderenti: ...
2. Le
dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta
indicazione dei dati dell’aderente comporta la rettifica dell’importo della
prestazione assicurata ...
Art. 5 - Assunzione dei rischi
1. L’assunzione
dei rischi avviene con le seguenti modalità: ...[5]
Art. 6 - Pagamento della prestazione
1. La
COMPAGNIA provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti modalità e
termini ...
2. Le
prestazioni oggetto della convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.
Art. 7 - Valore di riscatto
1. La presente
convenzione non ammette valore di riscatto
Art. 8 - Decorrenza e durata
1. La
presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...
2. La
presente convenzione è rinnovata tacitamente, salvo preavviso delle parti che
dovrà essere comunicato almeno ... mesi prima della scadenza.
Art. 9 - Tasse, bolli ed imposte
1. Tutte le spese per
tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future sui premi
versati sono a carico del FONDO PENSIONE.
Art. 10 - Tasso massimo di interesse garantito
1. Le
eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato
dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995,n. 174,
sono applicate agli aderenti inseriti in convenzione successivamente
all’entrata in vigore delle modifiche stesse.
1. I
tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati
sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di
interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.
2. Le
eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione inseriti
in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse
previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini
...
3. Nell’ipotesi
di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le seguenti
modalità e termini ...
Coefficienti (tasso di premio) per la determinazione
dell’importo del premio.
Criteri
di individuazione del coefficiente da applicare.
Basi
tecniche e criteri attuariali adottati per la determinazione dei coefficienti e
dei relativi caricamenti.
Eventuali
criteri di partecipazione agli utili.
* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio
1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28
maggio 1998.
[1]Banca, SIM, società di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, compagnia di
assicurazione posto che la compagnia di assicurazione non necessariamente deve
convenzionarsi.
[2] Assicurazione sulla durata
della vita umana; assicurazione contro gli infortuni.
[3]Indicare l’ambito temporale
durante il quale o il termine entro cui l’evento morte da diritto alla
prestazione
[4]Indicare le cause di decesso
che danno diritto alla prestazione (ad esempio: morte da infortunio).
[5]Ove, eventualmente, sia
prevista la sottoscrizione di questionari sullo stato di salute degli
assicurandi, la sottoposizione degli assicurandi a visita medica, ecc., vanno
rese esplicite le conseguenze derivanti dall’accertamento dell’esistenza di
rischi aggravati (esempio: carenza iniziale, sovratariffazione, capitale
massimo assicurabile, ecc.).
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI*
(ex
art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)
Il FONDO
PENSIONE ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale
rappresentante, ...
ovvero
La Società
...
[1]
(di seguito definita FONDO PENSIONE o Fondo), la quale interviene
nella sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato
..., nella persona del legale rappresentante, ...
e
L’impresa
di assicurazione ... (di seguito definita Compagnia), nella persona del legale
rappresentante, ...
Premesso che:
1.
Il
FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio
dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di
Vigilanza sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...
2.
La
Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’attività di ...
[2]
ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art.
6, co. 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito definito decreto).
3.
Il
FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3,
del decreto;
convengono
e stipulano quanto segue:
CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI
1.
La
presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni
indicate al comma 3 da erogarsi in caso di invalidità degli aderenti,
sopravvenuta ...,
[3]
che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione (ovvero: in caso di invalidità di ciascun aderente al FONDO
PENSIONE, sopravvenuta ...).
2.
Si
intende colpito da invalidità ...
[4]
l’assicurato che ...
[5]
3.
Le
prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo
Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ...
[6]
1.
Sono
esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...
1.
Per
ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a
pagare alla Compagnia il premio che si determina applicando alla prestazione
richiesta i coefficienti o tassi di premio
[7]
riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri ivi indicati.
2.
I
premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...
3.
A
fronte del pagamento di ciascun premio, la Compagnia rilascerà una quietanza
relativa al premio versato stesso, comprensivo di imposte e tasse, e
riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato, l’importo
della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura.
1.
Il
FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla Compagnia, all’atto dell’inserimento
di ciascun aderente in assicurazione, i seguenti dati relativi agli assicurati
ed ai beneficiari: ...
2.
Le
dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta
indicazione dei dati forniti comporta ...
[8]
3.
Il
FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del presunto evento
invalidante entro ... giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza,
con le seguenti modalità: ...
1.
L’assunzione
dei rischi avviene con le seguenti modalità: ...
[9]
1.
La
Compagnia accerta lo stato di invalidità con le seguenti modalità e termini
...
1.
1.
In
caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità o sulla sua
revisione potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale che si
atterrà alla disciplina di seguito indicata: ...
1.
La
Compagnia provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti
modalità:...
1.
La
presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...
2.
La
presente convenzione è rinnovata tacitamente
[11]
.
1.
Le
eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP,
ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono
applicate agli aderenti inseriti in convenzione successivamente all’entrata
in vigore delle modifiche stesse
[12]
.
1.
I
tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati
sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di
interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.
2.
Le
eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione
inseriti in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle
modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti
modalità e termini ...
3.
Nell’ipotesi
di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le
seguenti modalità e termini ...
Allegato - TABELLA
Coefficienti
per la determinazione dell’importo del premio
Criteri
di individuazione del coefficiente da applicare
Basi
tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei coefficienti e dei
relativi caricamenti
Eventuali
partecipazioni agli utili
* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio
1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in
data 28 maggio 1998.
[1] Banca,
SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti,
Compagnia di assicurazione.
[2]
Assicurazione sulla vita (ramo IV del d.lgs. 174/95), assicurazione contro i
danni (rami infortuni e malattia.
[3]
Indicare l’ambito temporale durante il quale o il termine entro cui l’evento
invalidità da diritto alla prestazione.
[4]
Indicare la tipologia di invalidità (totale, parziale) (permanente,
temporanea).
[5]
Dare la
definizione di invalidità (incapacità lavorativa generica, specifica,
funzionale).
[6]
Indicare le cause di invalidità che danno diritto alla prestazione, la
forma di quest’ultima e i criteri per la sua qualificazione.
[7]
A
seconda che trattasi di assicurazione sulla vita, malattia o infortuni.
[8]
Indicare le conseguenze dell’inesatta dichiarazione con riferimento ai
premi da corrispondere o all’entità della prestazione.
[9]
Ove,
eventualmente, sia prevista la sottoscrizione di questionari sullo stato di
salute degli assicurandi, la sottoposizione degli assicurandi a visita
medica, ecc., vanno rese esplicite le conseguenze derivanti dall’accertamento
dell’esistenza di rischi aggravati (esempio: carenza iniziale,
sovratariffazione, capitale massimo assicurabile, ecc.).
[10]
Articolo eventuale.
[11]
Si
richiama l’attenzione sull’art. 1899, 1 e 2 co. c.c. in base al quale i
contratti di assicurazione contro i danni, se di durata superiore ai dieci
devono consentire il recesso delle parti trascorso il decennio. In caso di
proroga tacita, ciascuna proroga non può avere durata superiore ai due
anni.
[12]
La
disposizione trova applicazione solo nell’ipotesi in cui la copertura
invalidità sia prestata nell’ambito del ramo IV dell’assicurazione
sulla vita.
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI PREMORIENZA E DI INVALIDITÀ DEGLI
ADERENTI*
(ex
art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)
Tra
Il FONDO
PENSIONE ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale
rappresentante, ...
ovvero
La Società
...
[1]
(di seguito definita FONDO PENSIONE o Fondo), la quale interviene
nella sua qualità di soggetto istitutore il fondo pensione aperto denominato
..., nella persona del legale rappresentante, ...
e
L’impresa
di assicurazione ... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale
rappresentante, ...
Premesso che:
1.
Il
FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio
dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di
Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza),
in data ... con il n. ...
2.
La
COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di ...
[2]
ed è in possesso dei requisiti fissti dall’ISVAP ai sensi dell’art.
6, co. 4, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito definito decreto).
3.
Il
FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3,
del decreto;
convengono
e stipulano quanto segue:
CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
IN CASO DI PREMORIENZA E
INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI
1.
La
presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni
indicate al comma 4 da erogarsi in caso di morte e di invalidità degli
aderenti che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione (ovvero: di ciascun aderente al FONDO PENSIONE). L’evento morte o
invalidità deve sopravvenire ...
2.
Le
cause di morte e di invalidità che danno diritto alla prestazione sono le
seguenti: ...
[3]
3.
Si
intende colpito da invalidità ...
[4]
l’assicurato che ...
[5]
4.
Le
prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo
Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ...
[6]
1.
Sono
esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...
1.
Per
ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a
pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione
richiesta i coefficienti riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri
ivi indicati.
2.
I
premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...
3.
A
fronte del pagamento di ciascun premio, la COMPAGNIA rilascerà una quietanza
relativa al premio versato stesso, comprensivo di imposte e tasse, e
riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato, l’importo
della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura.
1.
Il
FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all’atto dell’inserimento
di ciascun aderente in assicurazione, i seguenti dati relativi agli assicurati
ed ai beneficiari: ...
2.
Le
dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta
indicazione dei dati forniti comporta ...
[7]
3.
Il
FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o del
presunto evento invalidante in capo a ciascun assicurato entro ... giorni dal
momento in cui ne sia venuto a conoscenza, con le seguenti modalità: ...
1.
L’assunzione
dei rischi avviene con le seguenti modalità: ...
1.
La
COMPAGNIA accerta lo stato di invalidità con le seguenti modalità e termini
...
1.
[8]
1.
In
caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità o sulla sua
revisione potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale che si
atterrà alla disciplina di seguito indicata: ...
1.
La
COMPAGNIA provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti
modalità:...
1.
La
presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...
2.
La
presente convenzione è rinnovata tacitamente.
1.
Le
successive modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP,
ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 174/95, sono applicate agli
aderenti inseriti in convenzione successivamente all’entrata in vigore delle
modifiche stesse.
1.
I
tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati
sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di
interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.
2.
Le
eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione
inseriti successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa
comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini ...
3.
Nell’ipotesi
di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le
seguenti modalità e termini ...
Allegato - TABELLA
Criteri
di individuazione del coefficiente da applicare
Basi
tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei coefficienti e dei
relativi caricamenti
Eventuali
partecipazioni agli utili.
* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio
1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in
data 28 maggio 1998.
[1]
Banca,
SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti,
Compagnia di assicurazione.
[2]
Assicurazione sulla durata della vita umana. Assicurazione contro i danni
(rami infortuni e malattia)
[3]
Indicare le cause dell’evento: infortuni, malattia, ... (per le imprese
autorizzate ad esercitare l’assicurazione sulla durata della vita umana);
infortuni (per le imprese autorizzate ad esercitare il relativo ramo).
[4]
Indicare la tipologia di invalidità (totale, parziale) (permanente,
temporanea).
[5]
Dare la
definizione di invalidità (incapacità lavorativa generica, specifica,
funzionale).
[6]
Indicare la forma della prestazione.
[7]
indicare le conseguenze dell’inesatta dichiarazione con riferimento ai
premi da corrispondere o all’entità della prestazione.
[8]
Articolo eventuale
SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA*
(ex
art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)
Il Fondo Pensione ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante, ...
ovvero
La società
...
[1]
(di seguito definita FONDO PENSIONE), la quale interviene nella
sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato ...,
nella persona del legale rappresentante
e
L’impresa
di assicurazione ... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale
rappresentante, ...
Premesso che:
1.
Il
FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio
dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di
Vigilanza sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...
2.
La
COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione
sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP
ai sensi dell’art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni
3.
Il
FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 2,
del decreto;
convengono
e stipulano quanto segue:
CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA
1.
La
convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata
...
[2]
sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati
come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento
del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del fondo
pensione stesso.
1bis
[3]
Il
FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in
luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre
rendite vitalizie: ...
2.
L’importo
annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla
COMPAGNIA, al netto delle imposte, ai sensi dell’art. 2, il coefficiente
indicato nella Tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi
previsti
2bis
[4]
La rendita,
come quantificata al comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto
previsto nel documento allegato alla presente convenzione.
1.
La
COMPAGNIA si impegna a corrispondere al FONDO PENSIONE le rendite oggetto
della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per
ciascuna rendita assicurata.
2.
I
premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.....
3.
La
COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio
comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi
identificativi dell’Assicurato e l’importo della prestazione assicurata.
4.
Per
l’elaborazione dei coefficienti di cui all’art. 1, co. 2 sono stati
applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella Tabella
allegata.
1.
Il
FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in
convenzione, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i seguenti dati relativi
agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie.
2.
Le
dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta
indicazione dei dati dell’aderente o della testa reversionaria comporta la
rettifica dell’importo della rendita.
1.
Ciascuna
rendita avrà decorrenza da ..... e sarà erogata in rate ... con le seguenti
modalità ...
2.
L’erogazione
della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte
dell’aderente fatto salvo quanto previsto dal co. 1/bis dell’art. 1.
3.
Le
prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.
1.
Le
rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.
1.
La
presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...
2.
La
presente convenzione è rinnovata tacitamente, salvo preavviso delle parti che
dovrà essere comunicato almeno ... mesi prima della scadenza.
1.
Il
FONDO PENSIONE può recedere dalla presente convenzione con le seguenti
modalità e termini: ...
1bis
La COMPAGNIA può recedere dalla presente convenzione con le seguenti
condizioni, modalità e termini: ...
2.
Il
recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in
vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.
1.
Tutte
le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future,
sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del
FONDO PENSIONE.
1.
Le
eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP,
ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono
applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli
aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.
1.
I
tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati
sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di
interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.
2.
Le
eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione
inseriti in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle
modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti
modalità e termini ...
3.
Nell’ipotesi
di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le
seguenti modalità e termini ...
Coefficienti
di conversione in rendita per ogni tipologia di rendita prevista, anche in
rapporto all’eventuale rateizzazione infrannuale della rendita o all’eventuale
trasformazione della rendita da posticipata ad anticipata o viceversa.
Criteri
di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell’importo
annuo della rendita.
Basi
tecniche o criteri per la loro determinazione.
Criteri
di determinazione dei caricamenti applicati.
Allegato -
Criteri di adeguamento (es.: rivalutazione, indicizzazione, ecc.)
Criteri di adeguamento della rendita con riferimento all’entità ed alla periodicità dell’adeguamento.
Eventuale
regolamento della gestione separata, del fondo interno, ecc.
*
Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio 1998,
è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28
maggio 1998.
[1]
Banca,
SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti,
compagnia di assicurazione, posto che la compagnia di assicurazione non
necessariamente deve convenzionarsi.
[2]
Rivalutabile, costante, ecc...
[3]
Comma
eventuale da inserire qualora il fondo voglia riservarsi la possibilità di
offrire rendite reversibili, certe per un periodo di tempo, o altre forme di
rendita vitalizia.
[4]
Comma
eventuale da inserire nel caso di rendite diverse dalla costante. L’allegato
dovrà riportare la disciplina relativa all’adeguamento delle rendite
(clausola di rivalutazione, indicizzazione, adeguamento, eventuale
regolamento di gestioni separate, fondi interni, ecc.).