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Decreto Rilancio: facciamo il punto sulle misure a sostegno dei liberi professionisti

Paolo Giuliani
11 giugno 2020
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A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti contenenti misure dirette, tra l’altro, ad assicurare interventi economici a favore dei settori colpiti annoverandosi, tra questi, anche quello dei liberi professionisti.

Come noto, una misura specifica è quella che ha previsto l’erogazione di una indennità (c.d. bonus di 600 euro) a favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

L’erogazione è avvenuta e avverrà da parte delle Casse professionali a favore dei propri iscritti, aventi diritto, ma a carico dello Stato che ha istituito un Fondo ad hoc il “Fondo per il reddito di ultima istanza” che provvederà successivamente a rimborsare le poste anticipate.

L’indennità è stata inizialmente prevista, per il mese di marzo, dall’art. 44 del dl 18/2020 (“Cura Italia”, convertito in l. 27/2020) la cui disciplina di attuazione è contenuta in due dm rispettivamente del 28 marzo e 4 maggio.

L’operazione, ormai conclusa, è stata reiterata dall’art. 78 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio) che l’ha estesa anche ai mesi di aprile e maggio fissando i relativi stanziamenti; il quadro normativo è stato completato con la pubblicazione del dm 29 maggio 2020 che ha reso operativo l’istituto, per il momento per il mese di aprile, confermando l’importo di 600 euro.

Innanzitutto si prevede che tutti coloro che nel mese di marzo hanno ricevuto l’indennità non dovranno ripetere la domanda ma verrà loro automaticamente liquidato il contributo per il mese di aprile. Stessa previsione per coloro che, per il mese di marzo, pur avendo titolo, sono stati esclusi a causa dell’esaurimento dello stanziamento.

Tutti gli altri dovranno presentare la domanda dal giorno 8 giugno fino al termine dell’8 luglio. Fra i beneficiari, accanto ai professionisti iscritti in via esclusiva ad una Cassa, sono stati inseriti anche i professionisti, iscritti ad una Cassa, titolari altresì di un altro reddito derivante da un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato. Sono invece esclusi coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Esclusi anche tutti i professionisti che siano titolari di pensione, da qualunque Istituto, Ente o Cassa essa sia erogata, salvo che non si tratti di una pensione ai superstiti.

È stabilita l’incompatibilità tra l’erogazione dell’indennità in oggetto e qualsiasi beneficio o misura connessa all’emergenza COVID 19 prevista dalla legge oltre che con il reddito di cittadinanza.

Si chiarisce, inoltre, che l’indennità è riconosciuta anche ai neoiscritti nel periodo compreso tra il 2019 e il 23 febbraio 2020.

Quanto alla condizione economica, sono state confermate le due fasce reddituali di appartenenza, salvo che si passa dal riferimento al reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione breve o da cedolare secca, al diverso concetto di reddito professionale, non superiore a 35.000 euro e tra 35.000 e 50.000 euro.

I professionisti iscritti alle Casse professionali sono invece stati esclusi, non senza polemiche, dal contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25 del Decreto Rilancio (dl 34/2020). Il contributo è previsto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel p.i. precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) e dei titolari di reddito agrario, con partita Iva. Il contributo spetta nel caso di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Altre misure meritano una particolare segnalazione, tra queste l’art. 152 del dl 34/2020 in base al quale fino al 31 agosto sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su pensioni e stipendi dall’Agente della riscossione, le relative somme devono essere rese disponibili al debitore esecutato anche se è stata pronunciata ordinanza di assegnazione.

L’art. 154 lett.a del dl 34/2020 ha previsto, di fatto prorogando i termini contenuti già nell’art. 68 dl 18/2020, che per quanto riguarda le entrate tributarie e non tributarie, siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Sempre il dl  18/2020 aveva posticipato al 31 maggio il termine per il versamento della rata della "Rottamazione-ter", in scadenza il 28 febbraio 2020, e del "Saldo e stralcio”, in scadenza il 31 marzo 2020, successivamente il dl  34/2020 (art. 154, lett. c) ha posticipato la scadenza al 10 dicembre 2020.

 

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.