Linee Guida

Linee Guida trasferimenti

DESTINATARI
  • Fondi pensione
  • Cittadini

Le Linee guida sui Trasferimenti nascono con l'obiettivo di facilitare l'aderente nella richiesta di trasferimento.
Mediante la semplificazione e la standardizzazione delle prassi e dei comportamenti dei fondi pensione, si vogliono rendere più efficienti e veloci le procedure di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti da una forma pensionistica complementare ad un'altra, garantendo l'ottimizzazione dei tempi di evasione delle richieste e la completezza dei dati informativi.

Sono state sottoscritte il 24 aprile 2008, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da tutte le associazioni rappresentative delle forme pensionistiche complementari. Alla firma era presente il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, On.le Cesare Damiano. 
Mefop ha collaborato fornendo il suo supporto tecnico
Sottoscrivendo le linee guida la forma pensionistica si impegna a gestire i trasferimenti nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolato e a darne notizia sul proprio sito internet.

LE LINEE GUIDA

Le linee guida sono composte da:

  • Un articolato, sottoscritto il 24 aprile 2008
  • l'Allegato I, sottoscritto il 20 dicembre 2010 e  in vigore dal 1 giugno 2011, che definisce il set di informazioni minime da trasmettere nella procedura di trasferimento
  • I moduli standard da utilizzare per le richieste di trasferimento


Alle forme pensionistiche contenute nell'Elenco aderenti alle Linee guida viene dato l'accesso a una Rubrica con i recapiti dei soggetti preposti in ogni fondo aderente alla ricezione delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dei trasferimenti. 

Le linee guida sui trasferimenti sono state aggiornate il 5 luglio 2021. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e riguardano:

  • l'art 2, comma 4: indicare una specifica causale nel bonifico relativo al trasferimento;
  • l'art. 5, comma 3: informazione al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento circa l’avvenuto trasferimento, quale condizione per restituire i contributi di competenza del fondo cessionario, in modo da attenuare il fenomeno della prosecuzione dei versamenti sul fondo pensione da cui l'aderente si sia trasferito;
  • l'art. 6, comma 1: eliminazione del fax, preferendo la posta elettronica, eventualmente certificata (art. 6, comma 1);
  • l’adeguamento del tracciato alla Risoluzione 102/E del 26 novembre 2012, alla disciplina dei premi di risultato (righe 74, 101, 115 e 116), aggiornando alcuni campi note.

COME ADERIRE

Le singole forme pensionistiche possono aderire individualmente alle Linee Guida.
L'adesione deve essere deliberata dagli organi competenti della forma pensionistica e comunicata a Mefop attraverso la compilazione e l'invio della Scheda di adesione.