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Legittimo il contributo integrativo al 4% anche sulle parcelle verso la P.A.
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2018 ha bocciato la nota dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia che subordinava l’approvazione del provvedimento con il quale l’EPAP (Ente di previdenza pluricategoriale per Attuari, Chimici, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali) aumentava la percentuale del contributo integrativo dovuto dagli iscritti, destinandone una quota all’incremento del montante contributivo di questi ultimi, all’esclusione delle Amministrazioni pubbliche dal perimetro dei soggetti ai quali addebitare tale maggiore importo. Secondo i Giudici amministrativi di secondo grado la nota ministeriale non è conforme alla legge che ha conferito tale potere alle Casse professionali (l. 133/11) e avrebbe creato un’ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti in mera funzione della tipologia dei loro clienti.
Il contesto normativo
Il D. Lgs. 103/96 ha istituito nuove Casse di previdenza per i professionisti in precedenza privi di specifici enti di riferimento, disponendo che i nuovi enti avrebbero dovuto computare le pensioni con il sistema di calcolo contributivo: sistema verso il quale, peraltro, le esigenze di equilibrio economico-attuariale hanno poi portato l’intero mondo previdenziale libero-professionale.
Il sistema di calcolo contributivo garantisce la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali ma, alla luce dell’applicazione di aliquote contributive non particolarmente elevate (quantomeno rispetto a quelle del lavoro dipendente), genera un problema di adeguatezza delle pensioni erogate: problema che, come accennato, si pone e si porrà anche per i preesistenti regimi previdenziali professionali disciplinati dal D. Lgs. 509/94 anch’essi di recente passati a sistemi di calcolo contributivo.
Alla luce di tale problematica, nel 2011 la l. 133/11 ha modificato l’art. 8 del D. Lgs. 103/96, disponendo che, per
"… migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti … che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi …. Le predette delibere …, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni."
La vicenda oggetto della sentenza del Consiglio di Stato e la decisione dei Giudici
L’Epap ha, quindi, deliberato l’aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo destinando l’1,75% all’incremento dei montanti individuali dei singoli contribuenti. La delibera è stata “bocciata” dai Ministeri vigilanti, secondo i quali la clausola di invarianza finanziaria (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) avrebbe dovuto comportare l’esclusione delle Pubbliche Amministrazioni dal novero dei “clienti” ai quali applicare l’aumento della contribuzione, pena la mancata approvazione del provvedimento.
Sia il Tar del Lazio in primo grado, che il Consiglio di Stato, con la sentenza in questione, hanno respinto la tesi ministeriale chiarendo che l’invarianza prevista dalla legge è riferita all’equilibrio dei conti delle Casse - pregiudicato, comunque, dalla tesi ministeriale che limiterebbe gli introiti - e che la differenziazione degli oneri in ragione della natura giuridica della clientela avrebbe comportato un’ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente ingiustificata lesione della tutela previdenziale, costituzionalmente garantita, di una sola parte di contribuenti.
La sentenza è importante per l’intera previdenza professionale, poiché dà certezza a tutte le Casse professionali che adottano il sistema di calcolo contributivo, le quali potranno usare, senza più incertezze interpretative, l’importante leva del contributo integrativo per migliorare le prospettive pensionistiche dei propri iscritti in termini di adeguatezza delle prestazioni, senza imporre loro ulteriori esborsi complessivi.
Una particolareggiata nota alla sentenza in commento sarà presente in Newscasse 9
Riccardo Pallotta
Esperto di ordinamento delle professioni e di previdenza professionale, collabora con la pubblicazione telematica IPSOA, per la quale scrive prevalentemente sulle predette materie.